La notificazione presso il domicilio digitale dell’avvocato.

Lo scorso 8 febbraio, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 3709/2019 , con la quale ha affermato che la notifica effettuata a mezzo del servizio p.e.c. ex L. 53/2014, debba essere dichiarata nulla, qualora la p.e.c. del destinatario, utilizzata dal procuratore costituito per effettuare la notificazione, venga estratta dal registro INI-PEC. Una nota a commento dell'Avv. Chiara D'Antò con il testo integrale della sentenza.

Lo scorso 8 febbraio, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 3709/2019 (qui il testo: sentenza n. 3709 dell’8 febbraio 2019), con la quale ha affermato che la notifica effettuata a mezzo del servizio p.e.c. ex L. 53/2014, debba essere dichiarata nulla, qualora la p.e.c. del destinatario, utilizzata dal procuratore costituito per effettuare la notificazione, venga estratta dal registro INI-PEC.
La Suprema Corte ha ritenuto valida solo ed esclusivamente la notificazione effettuata all’indirizzo p.e.c. del destinatario estratto dal registro ReGindE.
Nello specifico, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto da alcune Pubbliche Amministrazioni, ha espressamente affermato che: “a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE poichè solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa”.
Tale decisione si inserisce, però, in un contesto ove la normativa vigente, ex art 6 bis D. Lgs. 82/2005, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, qualifica il registro INI-PEC come mezzo per favorire “la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica (..)”. Un contesto in cui viene istituito formalmente, proprio nel medesimo articolo, INI-PEC quale pubblico elenco delle Imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo sviluppo Economico.
Ebbene, se è vero che le notificazioni telematiche devono essere eseguite, ex art. 3 bis L. 53 del 1994, “a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa”, nonché ex art. 149 bis c.p.c all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dai pubblici elenchi, legittimi sono i dubbi che sorgono in merito al disconoscimento, operato dalla Cassazione con la sentenza in commento, di INI-PEC quale idoneo indice da cui estrapolare gli indirizzi p.e.c..
E’ bene ricordare, peraltro, che la Legge Fallimentare, all’art. 15, espressamente riconosce validità alle notificazioni effettuate, a cura della cancelleria del Tribunale, per il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione di udienza, recapitati all’indirizzo p.e.c. del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Di conseguenza, si ritiene che la Corte di Cassazione avrà la necessità di tornare a pronunciarsi sullo spinoso tema delle notificazioni telematiche.

Avv. Chiara D’Antò
studiolegale@cdfr.it

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