Il No! al test antidroga non è reato. Tribunale di Lecco 9 giugno 2010

 

IL NO! AL TEST ANTIDROGA NON È REATO

Tribunale di Lecco 9 giugno 2010

(Giudice Salvatore)

 

  1. È da ritenere infatti che il rinvio all’art. 186, comma 7, D.Lgs. 285/92, fatto dall’art. 187, comma 8, dello stesso Codice della Strada, così come innovato dall’art. 5, comma 2 lett. d, D.L. 117/2007, abbia natura “recettizia” e non “formale”. Si deve in altre parole ritenere che il rinvio in parola debba intendersi fatto all’art. 186, comma 7, D.Lgs. 285/92 nella formulazione introdotta dallo stesso D.L. 117/2007, che, per l’appunto, aveva depenalizzato la condotta consistente nel rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici.
  2. Significativo in tal senso è non solo e non tanto il fatto che la successiva, ulteriore novella al Codice della Strada, di cui al D.L. 92/2008, abbia innovato l’art. 186, comma 7, e non l’art. 187, comma 8, ma soprattutto l’enunciazione letterale di cui a quest’ultima fattispecie (per l’appunto non toccata dal legislatore con la novella del 2008), che esordisce con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”

 

 

Svolgimento del processo

 

Con decreto in data 28.5.2009 il pubblico ministero citava dinanzi al Tribunale di Lecco in composizione monocratica l’imputato OMISSIS, chiamato a rispondere delle fattispecie di cui all’imputazione.

All’udienza del 14.4.2010, l’imputato, personalmente, chiedeva l’ammissione al rito abbreviato.

Il giudice, sentito il pubblico ministero, ammetteva l’imputato al giudizio allo stato degli atti, rinviando per la discussione all’udienza del 9.6.2010.

Alla predetta udienza, pubblico ministero e difesa concludevano come in atti ed il giudice, all’esito di deliberazione in camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.

 

Motivi della decisione

 

Deve essere innanzitutto rilevato come, a mente delle risultanze degli atti del fascicolo del pubblico ministero, sia pienamente accertata la responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool a lui contestata al capo 1.

OMISSIS era sottoposto, la sera del 29.8.2006, ad accertamenti alcolimetrici da una pattuglia della Polizia Stradale di OMISSIS, che, a causa della condotta di guida non prudenziale, aveva eseguito a suo carico un controllo di circolazione stradale mentre si trovava al volante dell’autovettura OMISSIS, targata OMISSIS (si veda, in particolare, l’annotazione di servizio in data 29.1.2006 a cura della predetta p.g.). Gli esiti dei due accertamenti a mezzo di etilometro evidenziavano, infatti, un tasso alcolemico pari 0,87 e 0,82 g/l, superiore al limite legale di 0,50 g/l (si vedano il verbale di accertamenti urgenti e le stampe dell’apparecchiatura ALCOTEST).

La condotta in parola, come detto risalente al 29.8.2006 (prima quindi dell’entrata in vigore delle novelle che hanno innovato l’art. 186, comma 2, D.Lgs. 285/92, introducendo più ipotesi di reato parametrate al grado di concentrazione di alcool nel sangue), deve, poi, in ossequio all’art. 2, comma 4, c.p., trovare la sua sanzione nella più favorevole (in ragione del superamento della soglia degli 0,8 g/l, che, a norma del “nuovo” art. 186, comma 2 lett. b, comporterebbe l’applicazione della più severa sanzione dell’ammenda da 800 a 3200 euro e dell’arresto sino a sei mesi) disciplina dello stesso art. 186, comma 2, nella formulazione in vigore al momento del fatto.

In forza dell’ultrattività della detta lex mitior, pena base congrua sarà allora quella pari a giorni dodici di arresto ed euro 450 di ammenda. Per effetto della concessione di attenuanti generiche (per l’incensuratezza e la giovane età), la pena sarà poi diminuita sino a giorni nove ed euro 300. La riduzione per il rito la farà quindi attestare nella misura finale di giorni sei di arresto ed euro 200 di ammenda.

Gli elementi già valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche devono ritenersi idonei anche a giustificare la formulazione in senso favorevole all’imputato del giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma 1, c.p..

A norma dell’art. 186, comma 2, D.Lgs. 285/92 (sempre nella formulazione in vigore al momento del fatto) deve inoltre essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da fissare, in considerazione del tasso alcolemico accertato, in un periodo pari a mesi uno.

Quanto all’ulteriore fattispecie di cui all’art. 187, comma 8, D.Lgs. 285/92, si impone invece la pronuncia liberatoria con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. E ciò non solo in quanto la lex intermedia (pur sempre “legge posteriore” nell’accezione di cui all’art. 2, comma 4, c.p.) D.L. 117/2007 ha pacificamente depenalizzato la detta fattispecie, ma anche e soprattutto in ragione della perdurante rilevanza della condotta contestata solo a titolo di illecito amministrativo. È da ritenere infatti che il rinvio all’art. 186, comma 7, D.Lgs. 285/92, fatto dall’art. 187, comma 8, dello stesso Codice della Strada, così come innovato dall’art. 5, comma 2 lett. d, D.L. 117/2007, abbia natura “recettizia” e non “formale”. Si deve in altre parole ritenere che il rinvio in parola debba intendersi fatto all’art. 186, comma 7, D.Lgs. 285/92 nella formulazione introdotta dallo stesso D.L. 117/2007, che, per l’appunto, aveva depenalizzato la condotta consistente nel rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici. Significativo in tal senso è non solo e non tanto il fatto che la successiva, ulteriore novella al Codice della Strada, di cui al D.L. 92/2008, abbia innovato l’art. 186, comma 7, e non l’art. 187, comma 8, ma soprattutto l’enunciazione letterale di cui a quest’ultima fattispecie (per l’appunto non toccata dal legislatore con la novella del 2008), che esordisce con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”. Formula questa che inequivocabilmente conferma come il legislatore avesse inteso, non già rinviare genericamente al trattamento sanzionatorio previsto per altra fattispecie, come tale suscettibile anche di future modificazioni estensibili alla fattispecie formulata quoad poenam con il meccanismo del rinvio, ma cristallizzare una sanzione certamente di carattere amministrativo. Da una tale scelta inequivocabile il legislatore, a ben vedere, avrebbe potuto recedere solo espungendo, con lo stesso D.L. 92/2008 (o, comunque, con legge successiva), dalla formula della fattispecie in esame la descritta clausola di riserva, indicativa di una inequivocabile scelta di campo nel senso della depenalizzazione. Diversamente opinando, ad esempio alla stregua di pur apprezzabili esigenze sistematiche (in effetti nel senso di ricondurre ad unità il trattamento sanzionatorio di condotte tra loro sovrapponibili quanto ad oggettività giuridica), si finirebbe per attribuire all’interprete un’indebita funzione estensiva del campo dell’incriminazione, in palese contrasto con il principio di legalità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 438 e ss., 533 535 c.p.p. e 163 e ss. c.p.;

DICHIARA

OMISSIS colpevole del reato a lui ascritto al capo 1. e, concesse attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di giorni sei di arresto ed euro 200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Visto l’art. 186, comma 2, D.Lgs. 285/92, applica a OMISSIS Davide la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo pari a mesi 1.

Visto l’art. 530 c.p.p.;

ASSOLVE

OMISSIS dal reato a lui ascritto al capo 2. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

 

 

 

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here