codice civile-Titolo VI – Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)

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CODICE CIVILE 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 

 

Titolo VI
Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I
Delle societĂ  cooperative

Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualitĂ  prevalente
 

Art. 2511. 
SocietĂ  cooperative.
 
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice
Art. 2512. 
Cooperativa a mutualitĂ  prevalente.
 
Sono societĂ  cooperative a mutualitĂ  prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivitĂ  prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivitĂ  , delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivitĂ  , degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le societĂ  cooperative a mutualitĂ  prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Art. 2513. 
Criteri per la definizione della prevalenza.
 
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Art. 2514. 
Requisiti delle cooperative a mutualitĂ  prevalente.
 
Le cooperative a mutualitĂ  prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societĂ  , dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Art. 2515. 
Denominazione sociale.
 
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societĂ  cooperativa. L’indicazione di cooperativa non può essere usata da societĂ  che non hanno scopo mutualistico.
Art. 2516. 
Rapporti con i soci.
 
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di paritĂ  di trattamento.
Art. 2517. 
Enti mutualistici.
 
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societĂ  .
Art. 2518. 
ResponsabilitĂ  per le obbligazioni sociali.
 
Nelle societĂ  cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societĂ  con il suo patrimonio.
Art. 2519. 
Norme applicabili.
 
Alle societĂ  cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societĂ  per azioni.
L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societĂ  a responsabilitĂ  limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Art. 2520.
Leggi speciali.
 
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Sezione II
Della costituzione
 

Art. 2521. 
Atto costitutivo.
 
La societĂ  deve costituirsi per atto pubblico.
L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attivitĂ  mutualistica e può prevedere che la societĂ  svolga la propria attivitĂ  anche con terzi.
L’atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societĂ  ;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societĂ  .
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societĂ  , anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.
I rapporti tra la societĂ  e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attivitĂ  mutualistica tra la societĂ  e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 2522. 
Numero dei soci.
 
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societĂ  si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Art. 2523. 
Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della societĂ  .
 
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.
Gli effetti dell’iscrizione e della nullitĂ  sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
Art. 2524. 
VariabilitĂ  del capitale.
 
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle societĂ  cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo.
La societĂ  può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Sezione III
Delle quote e delle azioni
 

Art. 2525. 
Quote e azioni.
 
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro nè per le azioni superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L’atto costitutivo, nelle societĂ  cooperative con piĂą di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Art. 2526. 
Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito.
 
L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societĂ  per azioni.
L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito piĂą di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
Art. 2527. 
Requisiti dei soci.
 
L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attivitĂ  economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Art. 2528. 
Procedura di ammissione e carattere aperto della societĂ  .
 
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Art. 2529. 
Acquisto delle proprie quote o azioni.
 
L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societĂ  , purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2530. 
TrasferibilitĂ  della quota o delle azioni.
 
La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società , se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la societĂ  deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla societĂ  , con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella societĂ  .
Art. 2531. 
Mancato pagamento delle quote o delle azioni.
 
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.
Art. 2532. 
Recesso del socio.
 
Il socio cooperatore può recedere dalla societĂ  nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società . Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e societĂ  il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Art. 2533. 
Esclusione del socio.
 
L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo:
1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societĂ  ;
4) nei casi previsti dall’articolo 2286;
5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 2534. 
Morte del socio.
 
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente.
L’atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla societĂ  subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralitĂ  di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societĂ  consenta la divisione.
Art. 2535. 
Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.
 
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societĂ  e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piĂą rate entro un termine massimo di cinque anni.
Art. 2536. 
ResponsabilitĂ  del socio uscente e dei suoi eredi.
 
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della societĂ  , il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societĂ  gli eredi del socio defunto.
Art. 2537. 
Creditore particolare del socio.
 
Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società , non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Sezione IV
Degli organi sociali
 

Art. 2538. 
Assemblea.
 
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire piĂą voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piĂą del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito piĂą di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validitĂ  delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Art. 2539.
Rappresentanza nell’assemblea.
 
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
Art. 2540.
Assemblee separate.
 
L’atto costitutivo delle societĂ  cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societĂ  cooperativa ha piĂą di tremila soci e svolge la propria attivitĂ  in piĂą province ovvero se ha piĂą di cinquecento soci e si realizzano piĂą gestioni mutualistiche.
L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalitĂ  di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validitĂ  della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societĂ  cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.
Art. 2541. 
Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari. 

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della societĂ  cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilitĂ  nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societĂ  cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societĂ  cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all’articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all’assemblea della societĂ  cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
Art. 2542. 
Consiglio di amministrazione.
 
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
L’atto costitutivo può prevedere che uno o piĂą amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attivitĂ  sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere piĂą di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o piĂą amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.
Art. 2543. 
Organo di controllo.
 
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonchè quando la societĂ  emette strumenti finanziari non partecipativi.
L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.
Art. 2544. 
Sistemi di amministrazione.
 
Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere piĂą di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piĂą di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative nè gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
Art. 2545. 
Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.
 
Gli amministratori e i sindaci della societĂ  , in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Art. 2545-bis. 
Diritti dei soci.
 
Nelle societĂ  cooperative cui si applica la disciplina della societĂ  per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha piĂą di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societĂ  .
Art. 2545-ter. 
Riserve indivisibili.
 
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societĂ  .
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societĂ  aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societĂ  .
Art. 2545-quater.
Riserve legali, statutarie e volontarie.
 
Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalitĂ  previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Art. 2545-quinquies.
Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori.
 
L’atto costitutivo indica le modalitĂ  e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari .
L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societĂ  sia inferiore ad un quarto.
Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.
Art. 2545-sexies.
Ristorni.
 
L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantitĂ  e qualitĂ  degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attivitĂ  svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.
Art. 2545-septies. 
Gruppo cooperativo paritetico.
 
Il contratto con cui piĂą cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivitĂ  comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle societĂ  cooperative.

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo
 

Art. 2545-octies. 
Perdita della qualifica di cooperativa a mutualitĂ  prevalente.
 
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualitĂ  prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivitĂ  produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societĂ  di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualitĂ  prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’ articolo 2513, l’ obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statuarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualitĂ  prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle societĂ  cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualitĂ  prevalente è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivitĂ  dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
Art. 2545-nonies. 
Modificazioni dell’atto costitutivo.
 
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436
La fusione e la scissione di societĂ  cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
Art. 2545-decies. 
Trasformazione.
 
Le societĂ  cooperative diverse da quelle a mutualitĂ  prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metĂ  dei soci della cooperativa, la trasformazione in una societĂ  del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono piĂą di diecimila, l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
Art. 2545-undecies. 
Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione.
 
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova societĂ  , esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societĂ  cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.
L’assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autoritĂ  di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.
Art. 2545-duodecies. 
Scioglimento.
 
La societĂ  cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonchè per la perdita del capitale sociale .
Art. 2545-terdecies.
Insolvenza.
 
In caso di insolvenza della societĂ  , l’autoritĂ  governativa alla quale spetta il controllo sulla societĂ  dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivitĂ  commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Sezione VI
Dei controlli
 

Art. 2545-quaterdecies. 
Controllo sulle societĂ  cooperative.
 
Le societĂ  cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
Art. 2545-quinquiesdecies. 
Controllo giudiziario.
 
I fatti previsti dall’articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societĂ  cooperative che hanno piĂą di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all’autoritĂ  di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autoritĂ  di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato giĂ  nominato un ispettore o un commissario dall’autoritĂ  di vigilanza.
L’autoritĂ  di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
Art. 2545-sexiesdecies.
Gestione commissariale.
 
In caso di irregolare funzionamento delle societĂ  cooperative, l’autoritĂ  di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societĂ  ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l’importanza della societĂ  cooperativa lo richieda, l’autoritĂ  di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autoritĂ  di vigilanza.
Se l’autoritĂ  di vigilanza accerta irregolaritĂ  nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la societĂ  cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 2545-septiesdecies. 
Scioglimento per atto dell’autoritĂ  .
 
L’autoritĂ  di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le societĂ  cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
Art. 2545-octiesdecies. 
Sostituzione dei liquidatori.
 
In caso di irregolaritĂ  o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societĂ  cooperativa, l’autoritĂ  di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autoritĂ  giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autoritĂ  giudiziaria, l’autoritĂ  di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle societĂ  cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autoritĂ  di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell’autoritĂ  di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societĂ  cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.

Capo II
Delle mutue assicuratrici

Art. 2546. 
Nozione.
 
Nella societĂ  di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualitĂ  di socio, se non assicurandosi presso la societĂ  , e si perde la qualitĂ  di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548 .
Art. 2547. 
Norme applicabili.
 
Le societĂ  di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societĂ  cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
Art. 2548. 
Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.
 
L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennitĂ  , mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualitĂ  di socio.
L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori piĂą voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati. 
 
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