codice procedura civile – Titolo I – Degli organi giudiziari (Artt. 1-68)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 

 

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI 

Titolo I: 
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I:
DEL GIUDICE

Sezione I:
DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

Art. 1.
(Giurisdizione dei giudici ordinari)
 
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. 
Art. 2. 
[(Inderogabilita’ convenzionale della giurisdizione)] 
abrogato
Art. 3. 
[(Pendenza di lite davanti a giudice straniero)] 
abrogato
Art. 4.
[(Giurisdizione rispetto allo straniero)]
abrogato

Art. 5. 
(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Art. 6.
(Inderogabilita’ convenzionale della competenza)

La competenza non puo’ essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE

Art. 7. 
(Competenza del giudice di pace)
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Art. 8. 
[(Competenza del pretore)]
 abrogato
Art. 9. 
(Competenza del tribunale)

Il tribunale e’ competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale e’ altresi’ esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita’ delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. 
Art. 10.
(Determinazione del valore)

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. 
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11.
(Cause relative a quote di obbligazione tra piu’ parti)

Se e’ chiesto da piu’ persone o contro piu’ persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.
Art. 12.
(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)

Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validita’ o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e’ in contestazione.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Art. 13.
(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e’ controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. 
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e’ controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita’ domandate fino a un massimo di dieci. 
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
Art. 14.
(Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. 
Il convenuto puo’ contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. 
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
Art. 15. 
(Cause relative a beni immobili)
 
Il valore delle cause relative a beni immobili e’ determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta’; per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprieta’ e al diritto dell’enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu’. 
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta’ controversa, se questa e’ determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. 
Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Art. 16. 
[(Esecuzione forzata)]
abrogato
Art. 17.
(Cause relative all’esecuzione forzata)

Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati. 

Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 18.
(Foro generale delle persone fisiche)

Salvo che la legge disponga altrimenti, e’ competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. 
Se il convenuto non ha residenza, ne’ domicilio, ne’ dimora nello Stato o se la dimora e’ sconosciuta, e’ competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
Art. 19.
(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e’ competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’ competente altresi’ il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. 
Ai fini della competenza, le societa’ non aventi personalita’ giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attivita’ in modo continuativo.
Art. 20.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)
 
Per le cause relative a diritti di obbligazione e’ anche competente il giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 21.
(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche` per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove e` posto l’immobile o l’azienda. Qualora l’immobile sia compreso in piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e’ competente il giudice del luogo nel quale e’ avvenuto il fatto denunciato.
Art. 22.
(Foro per le cause ereditarie)

E’ competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause: 
1) relative a petizione o divisione di eredita’ e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche’ proposte entro un biennio dalla divisione; 
3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede, purche’ proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione; 
4) contro l’esecutore testamentario, purche’ proposte entro i termini indicati nel numero precedente. 
Se la successione si e’ aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e’ posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Art. 23.
(Foro per le cause tra soci e tra condomini)

Per le cause tra soci e’ competente il giudice del luogo dove ha sede la societa’; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. 
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa’ o del condominio, purche’ la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Art. 24.
(Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)

Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorita’ e’ competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.
Art. 25.
(Foro della pubblica amministrazione)

Per le cause nelle quali e’ parte un’amministrazione dello Stato e’ competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione e’ convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Art. 26.
(Foro dell’esecuzione forzata)
 
Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili e’ competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21. 
Per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. 
Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e’ competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.
Art. 27.
(Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione)

Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e’ competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma. 
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e’ competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione. Art. 28.
(Foro stabilito per accordo delle parti)
 
La competenza per territorio puo’ essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilita’ sia disposta espressamente dalla legge.
Art. 29.
(Forma ed effetti dell’accordo delle parti)
 
L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu’ affari determinati e risultare da atto scritto.
L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio’ non e’ espressamente stabilito.
Art. 30.
(Foro del domicilio eletto) 

Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 c.c. puo’ essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Art. 30-bis. 
(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati)

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale. 
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e’ venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e’ competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE

Art. 31.
(Cause accessorie)

La domanda accessoria puo’ essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche’ sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma.
Art. 32. 
(Cause di garanzia)
 
La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche’ sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Art. 33.
(Cumulo soggettivo)

Le cause contro piu’ persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34.
(Accertamenti incidentali)
 
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e’ necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35.
(Eccezione di compensazione)
 
Quando e’ opposto in compensazione un credito che e’ contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e’ fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo’ decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente. 
Art. 36.
(Cause riconvenzionali)
 
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che gia’ appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche’ non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA

(nota d.r.) L’art. 59 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, così dispone:
” Art. 59 Decisione delle questioni di giurisdizione 
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti l giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fin alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.”

Art. 37.
(Difetto di giurisdizione)
 
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e’ rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. 
Art. 38. 
(Incompetenza)

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183. 
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
Art. 39.
(Litispendenza e continenza di cause)
 
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. 
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. 
Art. 40.
(Connessione)
 
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. 
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. 
Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. 
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore. 
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439. 
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinche’ siano decise nello stesso processo. 
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale. 

Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

(nota d.r.) L’art. 59 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, così dispone:
” Art. 59 Decisione delle questioni di giurisdizione
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti l giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fin alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma1, le prove raccolte
nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.”

Art. 41.
(Regolamento di giurisdizione) 

Finche’ la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo’ chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 ss., e produce gli effetti di cui all’art. 367.
La pubblica amministrazione che non e’ parte in causa puo’ chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finche’ la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Art. 42. 
(Regolamento necessario di competenza)
 
L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Art. 43.
(Regolamento facoltativo di competenza) 
Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.
Art. 44.
(Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza) 

L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
Art. 45.
(Conflitto di competenza)
 
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
Art. 46.
(Casi di inapplicabilita’ del regolamento di competenza)
 
Le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace.
Art. 47.
(Procedimento del regolamento di competenza)
 
L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e’ costituita personalmente. 
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari. 
Il regolamento d’ufficio e’ richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione. 
Le parti, alle quali e’ notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Art. 48.
(Sospensione dei processi)
 
I processi relativamente ai quali e’ chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e’ presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento. 
Il giudice puo’ autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Art. 49.
(Sentenza di regolamento di competenza)
 
Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma.
Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa. 
Art. 50.
(Riassunzione della causa)
 
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Sezione VI-bis: DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE

Art. 50-bis.
(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)
 
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter.
(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica)
 
Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 50-quater.
(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale)
 
Le disposizioni di cui agli articoli 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.

Sezione VII: DELL’ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI

Art. 51.
(Astensione del giudice)
 
Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 
2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 
5) se e’ tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa. 
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo’ richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione e’ chiesta al capo dell’ufficio superiore.
Art. 52.
(Ricusazione del giudice)
 
Nei casi in cui e’ fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo’ proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante e’ noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Art. 53.
(Giudice competente)

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e’ ricusato un giudice di pace; il collegio se e’ ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
Art. 54.
(Ordinanza sulla ricusazione)

L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. 
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Art. 55.
[(Responsabilità civile del giudice)]
abrogato
Art. 56. 
[(Autorizzazione)]
abrogato

Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Art. 57.
(Attivita’ del cancelliere)

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita’ proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. 
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Art. 58.
(Altre attivita’ del cancelliere)
 
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche’ alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. 
Art. 59.
(Attivita’ dell’ufficiale giudiziario) 

L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. 
Art. 60.
(Responsabilita’ del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario)
 
Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: 
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e’ fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Art. 61.
(Consulente tecnico)
 
Quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica. 
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 62. 
(Attivita’ del consulente)
 
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
Art. 63.
(Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente)
 
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. 
Il consulente puo’ essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51. 
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.
Art. 64.
(Responsabilita’ del consulente)
 
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. 
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e’ punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso e’ dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Art. 65.
(Custode)

La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. 
Il compenso al custode e’ stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.
Art. 66.
(Sostituzione del custode)
 
Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, puo’ disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. 
Il custode che non ha diritto a compenso puo’ chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo’ chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e’ dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’art. 65, secondo comma.
Art. 67.
(Responsabilità del custode)

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500. 
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia. 
Art. 68.
(Altri ausiliari)

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e’ in grado di compiere da sé solo. 
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. 
Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

 

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