Circolazione stradale, lecito il sequestro preventivo ante riforma (M.C. Iannini)

 

CIRCOLAZIONE STRADALE, LECITO IL SEQUESTRO PREVENTIVO ANTE RIFORMA

Cassazione, 20 giugno 2011, n. 24549

Maria Cristina Iannini, avvocato

(Estratto da Diritto e Processo formazione n. 7-8/2011)

 

 

QUAESTIO IURIS

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma del codice della strada, introdotta dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, si è riproposta la questione sulla natura giuridica della confisca obbligatoria del veicolo, cui si ricollegano complessi profili interpretativi e tra i quali la questione di diritto intertemporale relativi alla sorte dei provvedimenti di sequestro adottati dall’autorità giudiziaria in applicazione della disciplina abrogata, appunto, dalla l. 120/2010.

La problematica è stata a più riprese affrontata in giurisprudenza, la quale si è da sempre occupata della questione a monte relativa alla natura giuridica della confisca in questione.

Giova rilevare come sul punto, prima della riforma del codice della strada, era intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza n. 196 del 4.6.2010) sostenendone la natura di sanzione penale, in virtù della funzione sanzionatoria e meramente repressiva della stessa, con conseguente assoggettamento al principio di irretroattività ex art. 25 co. 2 Cost. e art. 7 CEDU.

Come già accennato, il quadro normativo oggi è mutato per effetto della l. 120/2010 che ha novellato gli artt. 186, co. 2, lett. c) (guida in stato di ebbrezza) e 187, co. 1, C.d.S. (guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti), inserendo alla fine di entrambe le disposizioni un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato dalle medesime norme che prevedono anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni le disposizioni di cui all’art. 224ter. Norma, quest’ultima, introdotta dalla medesima legge nel corpus del codice della strada, che qualifica espressamente la confisca come “sanzione amministrativa accessoria” e prevede che in questi casi, l’agente o l’organo accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell’art. 213, C.d.S..

Ne consegue, dunque, che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa.

Ciò posto, sul problema di diritto intertemporale relativo alla sorte dei provvedimenti di sequestro adottati dall’autorità giudiziaria in applicazione della disciplina oggi abrogata, è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione, sentenza 20 giugno 2011, n. 24549.

Si dà atto del fatto che sul punto, in mancanza di una disciplina transitoria dettata dalla legge di riforma, era sorto un dibattito interpretativo.

Invero, secondo una prima opzione, la l. 120/2010, pur comportando il sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice penale quanto al sequestro del veicolo, compreso il potere di pronunciarsi, in sede di impugnazione, sulla legittimità del provvedimento, non implicherebbe la caducazione del provvedimento già disposto, così destinato a vedere modificata la propria  natura giuridica, con conseguente traslazione  al giudice di pace della competenza a pronunciarsi in sede di opposizione ai sensi dell’art. 205, C.d.S., cui rinvia espressamente l’art. 224ter, co. 5 (in questo senso Cass. n. 38569/2010; Cass. 38588/2010).

Per un diverso orientamento, sostenuto di recente dalla Cassazione n. 40523/2010, e ribadito con la sentenza 20 giugno 2011, n. 24549, la novella normativa non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, divenuta ora, come si è detto, sanzione amministrativa accessoria che il giudice penale è tenuto comunque ad irrogare a seguito della commissione di taluni reati anche non specificatamente previsti dal codice della strada, ma ha solo modificato la sua natura giuridica. Pertanto, i provvedimenti di sequestro disposti sotto la vigenza della previgente disciplina non sarebbero caducati in conseguenza della novità legislativa, ma, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, l’autorità giudiziaria penale sarebbe chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti dei provvedimenti emessi nel vigore della vecchia disciplina, ancorchè connotati ora come sequestri amministrativi.

Con la conseguenza che i sequestri, legittimamene disposti in precedenza, devono risultare conformi anche ai requisiti, di natura amministrativa, allo stato richiesti.

 

La SOLUZIONE di Cassazione, 20 giugno 2011, n. 24549

Alla luce di quanto detto, il collegio ritiene che:

1. Sarà possibile affermare che i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine generale, possono ritenersi attualmente “sopravvissuti” – nonostante la recente novella – nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e quindi a condizione che sussista il presupposto dell’accertata configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2 lett. C) cod. strada: presupposto speculare alla sussistenza del fumus commissi delicti necessariamente da delibarsi ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare di cui all’art. 321, comma 2 cod. strada.

 

 

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