Guida alterata. L’aggravante del fatto commesso tra le 22 e le 7 è equivalente alle attenuanti generiche? Cassazione, sez. IV, 20 settembre, n. 34372

 

GUIDA ALTERATA. L’AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO TRA LE 22 E LE 7 È EQUIVALENTE ALLE ATTENUANTI GENERICHE?

Cassazione, sez. IV, 20 settembre, n. 34372

 

La legge 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3, comma 55, lett. b) – entrata in vigore l’8 agosto 2009 – ha stabilito il divieto del giudizio di comparazione (anche di sola equivalenza) tra attenuanti e l’aggravante “de qua”

 

 

Cassazione, sez. IV, 20 settembre, n. 34372

(Pres. Morgigni – Rel. Romis)

 

 

Osserva

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo, Sez. Dist. di Treviglio, applicava a V. G., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di guida di un’auto in stato di alterazione psichica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti – reato accertato il 12 settembre 2009 – previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante (aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00); il giudicante disponeva altresì la sospensione della patente di guida del V. per la durata di mesi 3, ed ordinava la confisca dell’auto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia il quale ha dedotto: 1) violazione di legge per avere il giudice applicato all’imputato la pena operando il giudizio di comparazione (di equivalenza) tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata e così violando la disposizione di cui all’art. 187, comma 1 quater, del codice della strada, introdotta con l’art. 3, comma 55, lett. b), della legge 15 luglio 2009 n. 94, in forza della quale non è consentito il giudizio di comparazione tra le attenuanti e l’aggravante in argomento;

2) violazione di legge per avere il giudice disposto la sospensione della patente di guida del V. per la durata di tre mesi, e quindi per un periodo inferiore al minimo legale di sei mesi quale previsto in relazione alla legge in vigore al momento del fatto.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto per quanto di ragione.

Quanto alla pena, il Tribunale ha errato nel formulare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata al V.; la legge 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3, comma 55, lett. b) – entrata in vigore l’8 agosto 2009, e quindi applicabile in relazione alla data del reato addebitato al V. – ha infatti stabilito il divieto del giudizio di comparazione (anche di sola equivalenza) tra attenuanti e l’aggravante “de qua”; in base a tale norma la pena avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto prima dell’aggravante, per poi operare la diminuzione per le attenuanti: donde l’illegalità della pena concordata tra le parti ed applicata dal giudice al V..

L’illegalità della pena applicata al V. comporta l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con trasmissione degli atti al giudice di provenienza per quanto di competenza.

L’annullamento senza rinvio riveste ovviamente carattere assorbente rispetto alla seconda censura dedotta dal ricorrente, peraltro anch’essa fondata posto che la durata minima della sospensione della patente di guida, in relazione al reato contestato al V., era superiore a tre mesi.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo.

 

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