Riflessi della mobilità interistituzionale sulla quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (D. Immordino)

RIFLESSI DELLA MOBILITÀ INTERISTITUZIONALE SULLA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 498/2011

Dario Immordino

 

 

Il passaggio diretto di dipendenti ad altra amministrazione pubblica, ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del dlgs n. 165/2001,  determina una riduzione di personale che, a sua volta, comporta la decurtazione automatica delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

A seguito delle procedure di mobilità l’amministrazione cedente” perde” dunque un dipendente, e di questa riduzione dell’organico dovrà tenersi conto ai fini del calcolo della consistenza del Fondo annuale delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Lo ha sancito la Corte dei conti , sezione regionale di controllo per la Lombardia nel testo del parere 29 settembre 2011, n. 498, in risposta ad una richiesta di una amministrazione comunale concernente

A scanso di equivoci e facili fraintendimenti la Corte precisa che la pronuncia verte su  un profilo ben diverso da quello ampiamente trattato dalla magistratura contabile e concernente la necessità di computare ai fini del calcolo dei tetti di spesa di personale la “migrazione” di dipendenti tra amministrazioni pubbliche conseguente alla attivazione di procedure di mobilità.

In altri termini quando si tratta di verificare il rispetto dei vincoli alle assunzioni delle amministrazioni pubbliche non si deve tener conto del personale acquisito o ceduto attraverso la mobilità, mentre ai fini della quantificazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio bisogna considerare anche i dipendenti che, avvalendosi dell’istituto della mobilità esterna, “passano” ad altra amministrazione.

La pronuncia della sezione lombarda non contraddice la precedente giurisprudenza della magistratura contabile sulla neutralità finanziaria della mobilità, perché quel principio vale solo per il conteggio della nuova spesa derivante dalle assunzioni,  mentre il parere in commento definisce una questione ben diversa.

Ai fini del rispetto dei tetti di spesa ciò che conta è che l’assunzione non comporti nuovi aggravi a carico dei bilanci pubblici, che non siano insomma necessarie risorse ulteriori rispetto a quelle precedenti per finanziare gli oneri relativi al personale assunto.

Sotto questo profilo è evidente che la mobilità, non comportando alcun aggravio a carico dei bilanci pubblici complessivamente intesi, non intacca in alcun modo gli equilibri complessivi di finanza pubblica, e quindi non rileva come nuova assunzione.

La mobilità consente insomma una razionalizzazione della forza lavoro tra le amministrazioni pubbliche attraverso l’alleggerimento delle dotazioni organiche sovradimensionate e il rafforzamento di quelle in deficit. Il tutto senza alcun aggravio a carico del bilancio pubblico.

E proprio  queste caratteristiche spiegano la preferenza legislativa per l’istituto della mobilità,  cui bisogna far ricorso  per colmare i vuoti di personale, prima di attivare qualsiasi procedura concorsuale

E la neutralità rispetto ai vincoli alla spesa di personale fa della mobilità uno strumento prezioso per le amministrazioni pubbliche, e soprattutto per gli enti locali al fine di acquisire personale indispensabile per esercitare le funzioni di competenza  senza però sforare rispetto i vincoli  imposti dal legislatore statale, in forza dei quali gli enti non soggetti al Patto possono assumere nel limite delle cessazioni dell’anno precedente; quelli soggetti nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell’esercizio precedente. Sotto questo profilo la mobilità, non comportala costituzione di un rapporto di lavoro, ma soltanto la cessione del contratto di lavoro già in essere con l’originaria amministrazione di appartenenza (Consiglio di Stato sentenza n. 5085/2011) e quindi non va  conteggiata né come nuova assunzione né come  cessazione e non rileva quindi ai fini del rispetto dei tetti di spesa.

Gli enti locali, insomma, dovranno calcolare il rispetto dei vincoli alla spesa di personale al netto dei trasferimenti interistituzionalidi dipendenti.

Ben diversa è la questione quando si tratta di quantificare le somme  destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da far confluire Fondo annuale delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, dato che questi  emolumenti sono calibrati in relazione alla dotazione organica di ogni amministrazione.

Non tener conto del passaggio ad altro ente comporterebbe che del dipendente “migrante” si terrebbe conto due volte , ossia  quando si tratta di quantificare il budget sia dell’amministrazione cedente che di quella “acquirente”, con evidente pregiudizio a carico dei bilanci pubblici.

Né d’altra parte si può considerare l’ipotesi di conteggiare il dipendente ai fini del monte  risorse della vecchia amministrazione e non ai fini della quantificazione delle risorse accessorie destinate a quella presso cui effettivamente opera.

Motivo per cui, considerato che la consistenza delle risorse della retribuzione accessoria è strettamente e direttamente proporzionale alla consistenza di personale, è giocoforza ritenere che ogni dipendente che passa ad altra amministrazione vada equiparato alle altre forme di cessazione del rapporto di lavoro.

 

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