Negozio fiduciario: senza il patto di ritrasferimento si tratta di donazione indiretta? Cassazione, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134

 

NEGOZIO FIDUCIARIO: SENZA IL PATTO DI RITRASFERIMENTO SI TRATTA DI DONAZIONE INDIRETTA?

Cassazione, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134

 

1. Affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene – frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae.

2. In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante

[Nel caso di specie la SC ha stabilito che correttamente la Corte d’appello aveva ravvisato nell’acquisto del complesso aziendale con denaro proprio del disponente e nell’intestazione della relativa titolarità in favore della persona designata e cosi beneficiata – la quale, con l’accettazione della dichiarazione di nomina, è divenuta parte in senso sostanziale del negozio stesso, cancellando ogni situazione giuridica riconducibile al soggetto che aveva svolto per lei l’attività materiale di autore del contratto – una donazione indiretta di quella universitas].

]

 

Cassazione, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134

(Pres. Rovelli – Rel. Giusti)

 

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 13 ottobre 2006, ha rigettato la domanda di G..C. – poi rappresentato in corso di causa, in quanto colpito da interdizione legale per effetto di condanna penale, dalla tutrice P.R. – volta ad ottenere l’accertamento del carattere fiduciario dell’intestazione dell’azienda ristorante (OMISSIS) in capo alla convenuta Gi..Ca. , figlia dell’attore.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2009, ha respinto il gravame della P. , nella indicata qualità.

2.1. – La Corte territoriale – rigettata l’istanza di sospensione del processo in attesa della definizione di altra controversia, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l’accertamento della simulazione della dichiarazione di nomina e della sua accettazione ex art. 1402 cod. civ. – ha rilevato che “l’assunto di parte attrice è rimasto del tutto sfornito di prova, non essendo stato offerto, in particolare, alcun effettivo e certo elemento di riscontro in ordine all’esistenza del dedotto patto di trasferimento”.

Secondo la Corte territoriale, “dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, e cosi dalle proposte conciliative formulate a suo tempo dalla Ca. , emerge, al più, solo la consapevolezza che l’azienda era stata acquistata con il denaro del padre, cosi realizzandosi una donazione indiretta dell’azienda medesima, ma certamente non l’ammissione dell’esistenza di un obbligo, assunto dalla stessa Ca. , di trasferire la proprietà dell’azienda a favore del padre”.

Quanto alle prove, la Corte d’appello ha giudicato inammissibili le richieste istruttorie formulate per la prima volta con l’atto di gravame, sottolineando che la statuizione di irrilevanza di quelle formulate in primo grado non è stata sottoposta a specifiche censure.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la tutrice di G..C. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 febbraio 2010, sulla base di tre motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Cessato nella pendenza del giudizio di cassazione lo stato di interdizione legale, G..C. ha depositato una memoria in proprio, conferendo procura speciale notarile all’Avv. OMISSIS.

Considerato in diritto

1. – Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 771 e 782 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., ed agli artt. 101, secondo comma, e 111, sesto comma, Cost.”.

Premesso che l’azienda ristorante era stata acquistata, con scrittura privata autenticata del 1 dicembre 2000, da C.G. , il quale poi, esercitando la facoltà prevista in contratto, aveva sciolto la riserva e nominato fiduciariamente la figlia C.G. , continuando tuttavia a condurre personalmente la gestione dell’attività e curando i rapporti con il venditore, cui corrispondeva alle scadenze pattuite il prezzo, la ricorrente, nella indicata qualità, ritiene che nella specie non sussistano l’animus donandi, la spontaneità e la liberalità, tenuto conto del fatto che, per stessa ammissione di Gi..Ca. , il padre G. si risolvette di intestare l’azienda alla figlia a causa di disavventure giudiziarie che non gli consentivano di svolgere alcuna attività.

D’altra parte, non ricorrerebbe l’elemento dell’impoverimento, giacché G..C. non aveva pagato, alla data della presunta donazione, né in tutto né in parte, il prezzo, e difetterebbe l’elemento dell’arricchimento, in quanto Ca.Gi. aveva assunto tutti gli obblighi, compreso quello dell’intero prezzo in sedici rate mensili di lire 10.000.000 ciascuna e dell’azienda il cedente si era riservata la proprietà fino al pagamento di tutte le rate.

G..C. – si sostiene – non avrebbe assunto verso la figlia l’obbligo di pagare il prezzo di acquisto dell’azienda a rate con scadenze successive all’acquisto operato ed alla dichiarazione di nomina e di accettazione, né avrebbe confermato la pur remota promessa di donazione con un atto successivo al pagamento dell’intero prezzo.

L’azienda sarebbe di pertinenza esclusiva di C.G. e ove l’atto (la dichiarazione di nomina e di accettazione del 4 dicembre 2000) fosse qualificabile donazione indiretta, esso sarebbe nullo, avendo ad oggetto un bene ancora – fino al totale pagamento delle rate del corrispettivo – di proprietà del terzo.

2. – La censura è infondata.

Affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene – frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae.

In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024).

La sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che l’effetto reale – l’acquisto dell’azienda in capo a Gi..Ca. a seguito della dichiarazione di nomina da parte di C.G. e dell’accettazione della convenuta – non è stato accompagnato da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato.

L’assunto della parte che ha promosso l’azione – ha rilevato la Corte d’appello, con congruo e logico apprezzamento delle risultanze di causa – “è rimasto del tutto sfornito di prova, non essendo stato offerto, in particolare, alcun effettivo e certo riscontro in ordine all’esistenza del dedotto patto di ritrasferimento”.

E poiché la prova del pactum fiduciae non discende, automaticamente, dal fatto che il bene sia stato acquistato con denaro dello stipulante, la decisione della Corte d’appello resiste alle censure del ricorrente.

La Corte d’appello, esclusa l’esistenza del pactum fiduciae, ha poi qualificato la fattispecie dell’acquisto dell’azienda da parte della nominata con denaro del padre stipulante in termini di donazione indiretta.

Le doglianze articolate con il motivo, tutte dirette a contestare proprio tale ricostruzione o ad ottenere una declaratoria di invalidità della donazione (tra l’altro neppure proposta con la domanda di primo grado), non colgono nel segno.

La Corte d’appello ha rilevato: che G..C. ha stipulato il contratto di compravendita dell’azienda per sé o per persona da nominare; che la parte acquirente, sciogliendo la riserva, ha provveduto alla dichiarazione di nomina della figlia e quest’ultima ha accettato detta dichiarazione; che il denaro occorrente per l’acquisto dell’azienda è stato fornito dal padre.

Tali essendo i presupposti di fatto, correttamente la Corte d’appello ha ravvisato nell’acquisto del complesso aziendale con denaro proprio del disponente e nell’intestazione della relativa titolarità in favore della persona designata e cosi beneficiata – la quale, con l’accettazione della dichiarazione di nomina, è divenuta parte in senso sostanziale del negozio stesso, cancellando ogni situazione giuridica riconducibile al soggetto che aveva svolto per lei l’attività materiale di autore del contratto – una donazione indiretta di quella universitas.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo ed, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, cosi consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso (Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333).

La configurabilità della donazione indiretta e la validità della stessa non sono impedite dalla circostanza che la compravendita del complesso aziendale sia stata stipulata, nella specie, con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato il corrispettivo (non importa se in unica soluzione o a rate) o messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

L’ulteriore deduzione della parte ricorrente, secondo cui difetterebbero lo spirito di liberalità, il depauperamento e l’arricchimento, perché Gi..Ca. si sarebbe obbligata in realtà a pagare tutte le rate del prezzo, contrasta con gli accertamenti compiuti dalla Corte di merito, la quale è giunta alla conclusione dell’avvenuto acquisto dell’azienda con denaro del disponente in base al “tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti” e delle “proposte conciliative formulate a suo tempo dalla Ca. “, da cui emerge “la consapevolezza che l’azienda era stata acquistata con il denaro del padre”.

Del resto, come si ricava dalla parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo (pag. 2), è stato lo stesso attore a dichiarare “di avere provveduto con mezzi propri in data 1 dicembre 2000 all’acquisto dell’azienda (OMISSIS) ”.

2. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184, 240 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, dello stesso codice e all’art. 111, sesto comma, della Costituzione) si deduce che “l’art. 345 cod. proc. civ. non impedisce alla Corte d’appello, che è giudice del merito, di ammettere i mezzi di prova già articolati davanti al Tribunale e di integrarli, qualora si dimostri che ciò non è stato possibile nel giudizio di primo grado instaurato prima del primo giugno 2006, specialmente se è stata omessa l’udienza di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. secondo la formulazione a quella data vigente e che consentiva nell’udienza ex art. 183 anche di modificare le domande e rendeva obbligatoria la fissazione dell’udienza di cui al successivo art. 184. Addirittura non è impedito al giudice di appello di accedere sia alla modifica delle domande che alla ammissione di nuovi mezzi di prova. E non costituisce nuovo mezzo di prova neppure il giuramento suppletorio de scientia, richiamato nell’atto di appello e che può essere disposto in sede di gravame, qualora si ritenga, a compiuta istruttoria, che possa giovare ai fini della corretta decisione, che deve essere aderente al principio di legalità”. Con il motivo si chiede anche conclusivamente di dichiarare che “anche per quanto espresso in ordine all’irregolare andamento del giudizio di primo grado, poteva essere proposta la modifica delle domande in appello, modifica che rientra pur sempre in fattispecie similare al patto fiduciario e che consiste nella simulazione della dichiarazione ex artt. 1401 e 1402 cod. civ. , malamente ritenuta donazione indiretta, per la quale, in considerazione del rapporto familiare (padre e figlia) era ammissibile la prova orale”.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale – nel ritenere precluse le istanze istruttorie formulate soltanto con il motivo di gravame e non articolate in primo grado in sede di precisazione di conclusioni, in mancanza di assegnazione del termine per le deduzioni istruttorie, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., (nel testo ratione temporis applicabile) – si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2504; Sez. II, 29 luglio 2005, n. 16092; Sez. III, 24 agosto 2007, n. 17965; Sez. III, 3 ottobre 2007, n. 20745). Secondo il costante indirizzo, l’udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall’art. 184 cod. proc. civ. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, giacché, a norma dell’art. 187 del codice di rito, il giudice, ove ritenga che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio per la decisione, e la rimessione al collegio non comporta la perdita del diritto ad integrare le deduzioni istruttorie, ove si consideri che l’art. 187, comma quarto, cod. proc. civ. prevede che, qualora risulti necessario procedere all’istruzione della causa, i termini di cui all’art. 184, se richiesti e non concessi prima della rimessione al collegio (o del trattenimento della causa per la decisione) , devono essere assegnati dal giudice istruttore su istanza di parte nella prima udienza dinanzi a lui.

L’altra doglianza veicolata con il motivo – relativa alla mancata osservanza, nel giudizio di primo grado, delle sequenze procedimentali rivolte alla definitiva determinazione del thema decidendum – muove da un inesatto presupposto interpretativo.

È infatti erroneo l’assunto secondo cui, proposta con l’atto di citazione domanda rivolta a vedersi attribuito il trasferimento del bene in attuazione del pactum fiduciae, sarebbe consentito all’attore, in virtù della facoltà che l’art. 183 cod. proc. civ. concede alle parti di precisare e modificare la domanda, di introdurre il tema della interposizione fittizia di persona, derivante dalla simulazione della dichiarazione di nomina ex artt. 1401 e 1402 cod. civ..

Invero, costituisce domanda nuova – e non semplice precisazione o modificazione della domanda già proposta – avanzare in corso di causa una richiesta volta al riconoscimento della proprietà di un determinato bene o di un complesso di beni sul presupposto del carattere fittizio dell’intestazione discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante quanto dell’accettazione della persona nominata, laddove l’atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferimento di quei medesimi beni in favore dell’istante in forza dell’obbligo assunto dall’intestatario fiduciario, e ciò data la diversità tra le due anzidette situazioni, deducendosi con la prima un’ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione e con la seconda l’esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell’obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. II, 27 marzo 1999, n. 2944).

3. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

Il motivo non reca in realtà una autonoma censura, ma è proposto in via riflessa rispetto ai primi due motivi. La cassazione della statuizione sulle spese e la condanna della controparte al rimborso delle spese di legittimità sono richieste come conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

Il loro rigetto comporta, pertanto, l’assorbimento del terzo motivo.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella qualità, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here