Accettazione di una prestazione tardiva: si conserva il diritto al risarcimento del danno derivato dal ritardo? Cassazione, sez. II, 14 marzo 2012, n. 4074

 

ACCETTAZIONE DI UNA PRESTAZIONE TARDIVA: SI CONSERVA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DAL RITARDO?

Cassazione, sez. II, 14 marzo 2012, n. 4074

 

La Corte territoriale non ha considerato che, attribuendo alla dichiarazione in esame anche il significato di accettazione senza riserve della mercé venduta o assemblata – non mutando il risultato interpretativo sia che si vertesse in ipotesi di appalto sia che si fosse discusso di un contratto di vendita – si sarebbe, al più, potuto dirsi accertata la rinunzia dell’acquirente/committente a far valere, in futuro, i vizi dell’opera ma non certo si sarebbe potuta dire compresa – in mancanza di espressa manifestazione di volontà in tal senso – la rinunzia al risarcimento del danno da ritardo, non discendendo automaticamente dall’accettazione della prestazione, resa in ritardo, la rinunzia alle conseguenze dannose del mancato rispetto del termine pattuito.

 

 

Cassazione, sez. II, 14 marzo 2012, n. 4074

(Pres. Schettino – Rel. Bruno)

 

Svolgimento del processo

La snc Officine Meccaniche G. Omissis propose appello contro la sentenza 21 giugno – 30 luglio 2004 con la quale il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda avanzata dall’impresa Omissis Transporte, con sede in xxxxxxxx, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di circa due mesi con il quale era stato consegnato un semirimorchio a tre assi, il cui allestimento era stato commissionato alla società italiana, con termine di consegna stabilito ai primi di novembre 1995.

 Nella resistenza della impresa tedesca – che propose impugnazione incidentale – la Corte territoriale, pronunziando sentenza n. 1618/2009, accolse l’appello principale e respinse quello incidentale ritenendo che, qualificato il contratto come appalto, l’accettazione incondizionata del semirimorchio contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal titolare dell’impresa, G..S. , con il dichiarato scopo di svincolare il bonifico bancario emesso per il pagamento del corrispettivo in favore della società italiana – rimasto in sospeso per le contestazioni sul ritardo medesimo – non avrebbe potuto essere interpretata se non come espressione anche della volontà di rinunziare a qualunque pretesa risarcitoria dell’eventuale danno che sarebbe potuto scaturire dal ritardo medesimo, tenuto conto della contestuale consegna del mezzo e del contesto in cui essa era stata resa.

 La stessa Corte di Appello, pur ritenendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione, ritenne comunque di qualificare il contratto intercorso tra le parti come appalto – traendone ulteriore conferma dell’effetto preclusivo di ogni pretesa risarcitoria in merito ai danni da ritardo – e sottolineò la mancata valorizzazione, nella sentenza di primo grado, dell’incidenza, sulla decorrenza del termine di consegna, della modifica chiesta in corso di allestimento dalla impresa tedesca alla società italiana.

 Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la impresa tedesca, affidandolo a 7 motivi; la società Omissis in liquidazione ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale; l’impresa dello S. ha a sua volta risposto con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

I — Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1181 e 1218 cod. civ., ritenendo non corretta l’interpretazione fornita dalla Corte di appello in materia di accettazione di una prestazione tardiva, escludente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al (temporalmente) inesatto adempimento ; contesta altresì l’impresa tedesca che la snc Officine Meccaniche Omissis abbia fornito la prova della non imputabilità a sé dell’inadempimento, atteso che non vi sarebbe stata la dimostrazione della richiesta da parte di essa ricorrente della modifica di un particolare dell’allestimento – diverso da quello “base” tra quelli offerti dalla stessa — discendente dalla modifica operata, sulle proprie motrici, da essa ordinante, all’altezza della “ralla” (sistema di aggancio tra motrice e semirimorchio, posto sulla prima, deputato a congiungere i due mezzi ed a sorreggere in parte il peso del semirimorchio, costituito da una piastra con un foro in cui va inserito il perno di articolazione del secondo); deduce infine la ricorrente che la conservazione del diritto al risarcimento per il mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni nascenti dal contratto, sarebbe altresì espressamente prevista dalla convenzione di Vienna del 1980 in materia di compravendita internazionale di beni mobili, ratificata sia dall’Italia sia dalla Repubblica Federale di Germania.

 II — Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione — assunta insufficiente o contraddittoria – in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’interpretare la dichiarazione rilasciata dallo S. l’11 gennaio 1996 allorché consenti lo “sblocco” del bonifico a favore della fornitrice del semirimorchio; si contesta in particolare la mancata valorizzazione del “contesto”, nell’ambito del quale sarebbe stata resa la dichiarazione in questione.

 III — Con il terzo motivo si assume violato o non correttamente applicato l’art. 1665 cod. civ. in materia di appalto – pur non ritenendo che il contratto intercorso tra le parti potesse essere così qualificato — là dove la Corte del merito ritenne che l’accettazione dell’opus comportasse la rinuncia a far valere i danni da ritardo.

 IV – Con il quarto motivo viene denunziata – sotto il duplice profilo della violazione delle norme di legge in materia di vendita e di appalto e del vizio di motivazione – la qualificazione del negozio intercorso tra le parti in termini di appalto.

 V — Con il quinto motivo (erroneamente indicato nuovamente come quarto) si fa valere un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello allorché avrebbe ritenuto: a – che la modifica della struttura del semirimorchio fosse stata necessitata dalla modifica alle sospensioni alla motrice — e quindi, come visto, alla “ralla” – apportata dallo S. rispetto a precedente ordine di analogo semirimorchio, fornito nel 1994 dalla stessa snc Officine Meccaniche Omissis, a cui quello oggetto del contratto del 1995 doveva necessariamente far riferimento; b – che in questo secondo ordine fosse stata specificata l’altezza della “ralla”, poi modificata.

 VI — Con il sesto motivo (indicato come quinto) viene denunziato il vizio di violazione o falsa applicazione delle norme in materia dell’esecuzione in buona fede del contratto, nonché un vizio di motivazione, deducendosi l’erroneità della sentenza allorché ritenne che entrambe le parti non avrebbero tenuto adeguata condotta collaborativa al fine di consentire un esatto adempimento degli impegni negoziali, sostenendosi al contrario che solo la sue Officine Meccaniche Omissis avrebbe violato tali prescrizioni, non avvisando la cliente tedesca che le modifiche apportate ad un elemento strutturale della motrice avrebbero avuto conseguenze sulla elaborazione del semirimorchio, con conseguente slittamento dei termini di consegna, così ingenerando nello S. una legittima aspettativa di veder rispettato il termine originariamente pattuito.

 VII — Con il settimo motivo (indicato come sesto) vien fatto valere il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione rinvenibile nella gravata decisione, là dove la Corte veneziana non avrebbe esplicitato le ragioni del proprio convincimento in merito alla diretta incidenza della richiesta modifica della “ralla” – comunque contestata, come in precedenza esposto, – sui termini di consegna del semirimorchio.

 VIII — Con motivo di ricorso incidentale la snc Officine Meccaniche Omissis fa valere l’erronea applicazione delle norme sulla soccombenza in materia di ripartizione delle spese di lite, sottolineando che la disposta compensazione delle medesime non avrebbe reso giustizia della compera soccombenza di controparte.

 IX – I primi due motivi sono fondati, restando i restanti assorbiti, come pure il motivo di ricorso incidentale.

 IX/a — Va premesso che la Corte territoriale fondò la propria decisione sulla valutazione, in termini di rinunzia a qualsiasi pretesa risarcitoria, da attribuire alla disposizione di svincolo dell’ordine di bonifico, ritenendo assorbite le altre censure, mosse dalla allora appellante società italiana, pur non tralasciando di esaminarle e di ritenere fondate.

 IX/b – Ritiene la Corte, quanto all’analisi del contenuto della ricordata dichiarazione, che la Corte territoriale – che sul punto fu meramente assertiva (“l’accettazine incondizionata del manufatto, in quanto preclusiva di anioni sottese da profili di responsabilità della controparte all’epoca, già manifestatisi…” così a fol 11 della gravata decisione) – non ha considerato che, attribuendo alla dichiarazione in esame anche il significato di accettazione senza riserve della mercé venduta o assemblata – non mutando il risultato interpretativo sia che si vertesse in ipotesi di appalto sia che si fosse discusso di un contratto di vendita – si sarebbe, al più, potuto dirsi accertata la rinunzia dell’acquirente/committente a far valere, in futuro, i vizi dell’opera ma non certo si sarebbe potuta dire compresa – in mancanza di espressa manifestazione di volontà in tal senso – la rinunzia al risarcimento del danno da ritardo, non discendendo automaticamente dall’accettazione della prestazione, resa in ritardo, la rinunzia alle conseguenze dannose del mancato rispetto del termine pattuito.

 IX/c — Sul punto va precisato che l’accoglimento della censura nei termini che precedono non si pone in contrasto – come invece sostenuto dalla società contro ricorrente – con il principio secondo il quale spetterebbe solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova: ciò in quanto il principio enunciato presuppone che sia ricostruibile l’iter logico percorso per sostenere la concludenza e sufficienza del materiale probatorio posto a base della decisione, modus procedendi non seguito nella fattispecie, di tal che la parte ricorrente ha basato la propria critica sulla specifica valutazione – mancata nella decisione- di quelle emergenze istruttorie che avrebbero costituito il “contesto” della dichiarazione in esame, orientandone l’interpretazione.

 X – La sentenza va dunque cassata nei termini sopra esposti e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Corte di Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE

Accoglie i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale; cassa e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

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