Consigliere dell’ordine degli avvocati e giudice onorario: status legittimo? (M. Tocci)

 

CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E GIUDICE ONORARIO: STATUS LEGITTIMO?

di Mario Tocci

avvocato in Cosenza, dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università della Calabria

 

 

Ultimamente si è aperto un dibattito intorno alla problematica della legittimità della previsione, all’interno dei regolamenti elettorali dei singoli Consigli degli Ordini Forensi, dell’ineleggibilità quali consiglieri ordinistici di soggetti esercenti le funzioni magistratuali onorarie nell’ambito dello stesso circondario di insistenza dell’Ufficio giurisdizionale di applicazione.

Orbene, laddove esistente, tale previsione regolamentare appare del tutto illegittima alla luce delle argomentazioni ora in via di esplicazione.

Un primo specifico rilievo attiene alla latitudine dell’autonomia regolamentare degli organi in questione, con particolare riguardo alle norme dettate per la regolamentazione delle elezioni forensi.

Invero, in più occasioni, è stato ribadito il principio secondo cui soltanto alcune tra le norme dettate per la regolamentazione delle elezioni forensi devono ritenersi di ordine pubblico e, quindi, inderogabili sotto pena di nullità.

E’ stato dunque sostanzialmente individuato uno zoccolo duro, segnatamente annoverante, tra le norme in questione, quelle influenti sul diritto di elettorato, sulla sincerità e libertà del voto e sulla par condicio degli eleggibili (in giurisprudenza: Consiglio di Stato, 6104/2000 e 1708/1999 e 1148/1996).

A tali conclusioni si è pure conformato il Consiglio Nazionale Forense con la decisione 153/2002.

Tanto argomentato, cade miseramente il dogma dell’ineleggibilità dei soggetti di cui si discetta.

Nell’elezione forense sono astrattamente eleggibili tutti gli iscritti all’Albo professionale tenuto dal Consiglio dell’Ordine cui si aspiri accedere (in giurisprudenza milita a riguardo la sentenza 24812/2011 resa dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite civili).

La consolidata regola per cui qualunque avvocato iscritto può essere eletto prevede tuttavia un’eccezione, introdotta dalla legge che ha riformato l’esame per l’accesso alla professione.

Infatti, ai sensi delle disposizioni della Legge 180/2003 (di conversione e modificazione del Decreto Legge 112/2003), gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame per l’accesso alla professione non possono candidarsi ai rispettivi Consigli degli Ordini di appartenenza alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto.

Al di là dell’infelicità dell’espressione, visto che non è necessaria per l’elezione de qua una formale candidatura, appare innegabile l’introduzione di una speciale forma di ineleggibilità per i membri delle commissioni e sottocommissioni dell’esame di accesso alla professione di avvocato.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (decisioni 153/2008 e 140/2004, ex multis), il divieto di candidarsi (o meglio, la preclusione elettorale) riguarda indifferentemente “quanti abbiano partecipato, anche per breve tempo, a commissioni i cui lavori siano terminati prima dell’elezione ed a coloro che partecipino o abbiano partecipato a commissioni d’esame ancora operative al momento della consultazione elettorale”, con riferimento sia alla successiva tornata elettorale sia alla prima delle due tornate elettorali in ordine cronologico.

Quantunque, conseguenza dell’eventuale elezione in violazione del divieto è “la sola nullità originaria della candidatura del soggetto non candidabile e del voto dato allo stesso, con conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili” (sempre a mente della sentenza 24812/2011 resa dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite civili).

A parere di alcuni eminenti commentatori (Ciavola), ulteriore novità è stata pure introdotta dalla Legge 80/2005 (di conversione e modificazione del Decreto Legge 35/2005), che ha espressamente stabilito che gli iscritti che versino in istato di sospensione non debbano essere convocati in assemblea elettorale, indi de facto sancendo in capo a costoro il difetto di elettorato attivo e passivo.

Un secondo rilievo concerne invece l’inapplicabilità del disposto della lettera a) del comma primo dell’articolo 42 quater del Regio Decreto 12/1941, nell’assetto attualmente configurato dal disposto del coma primo dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 51/1998.

La divisata disposizione normativa pone una situazione di incompatibilità all’assunzione di cariche magistratuali onorarie in capo a soggetti titolari di cariche elettive.

Chiamato a pronunciarsi, con deliberazione del 08 maggio 2002, il Consiglio Superiore della Magistratura ha acclarato che le cariche elettive cui il precetto fa riferimento sono da considerarsi esclusivamente quelle espressive di rappresentanze politiche, nel cui novero pertanto non rientrano le cariche sottese allo status di consigliere di Ordine professionale.

Terzo ed ultimo rilievo inerisce all’inapplicabilità del disposto del comma secondo dell’articolo 42 quater del Regio Decreto 12/1941, sempre nell’assetto attualmente configurato dal disposto del coma primo dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 51/1998.

Esso disposto inibisce agli avvocati di esercitare la professione forense innanzi agli Uffici Giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso cui i medesimi svolgano le funzioni di giudice onorario.

Chiamato a pronunciarsi, con la già menzionata deliberazione del 08 maggio 2002, il Consiglio Superiore della Magistratura ha, sulla scorta dell’attenta e puntuale esegesi del disposto dell’articolo 14 del Regio Decreto Legislativo 1578/1933, chiarito che i consiglieri di Ordine professionale svolgono funzioni che esulano dal concreto esercizio dell’attività forense, ben potendosi pertanto configurare consiglieri pro tempore in astensione dallo svolgimento della professione avvocatizia.

Ne deriva allora, conclusivamente e pacificamente, che è illegittima la previsione, all’interno dei regolamenti elettorali dei singoli Consigli degli Ordini Forensi, dell’ineleggibilità quali consiglieri ordinistici di soggetti esercenti le funzioni magistratuali onorarie nell’ambito dello stesso circondario di insistenza dell’Ufficio giurisdizionale di applicazione.

Può quindi qualsiasi avvocato godere della contemporanea titolarità dello status di magistrato onorario nell’ambito dello stesso circondario di insistenza dell’Ufficio giurisdizionale di applicazione e, a fortiori, anche al di fuori.

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here