Illecita classificazione, imballaggio, etichettatura: D.Lgs. n. 186/11 (M. Mazzaraco)

 

ILLECITA CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA: D.Lgs. n. 186/11

Dott.ssa Mariagrazia Mazzaraco

 

 

Il D. Lgs. n. 186/11 dal 1° giugno 2015 diventerà l’unica fonte normativa con efficacia “self executing” applicabile in materia di imballaggio, classificazione, etichettatura delle sostanze chimiche ad elevato impatto sull’uomo e sull’ambiente.

Il decreto de quo si sostituisce alle Direttive Comunitarie nn. 67/548/Cee e 1999/45/CE, integra quanto già disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 relativamente alla fabbricazione ed alla successiva vendita di pericolosi preparati chimici, dispone le sanzioni da comminarsi in capo all’impresa – fino ad un massimo di 90 mila euro, per l’inosservanza delle disposizioni di cui al Regolamento Comunitario n. 1272/2008.

L’entrata in vigore di un provvedimento di portata nazionale, regolarizza l’omessa classificazione delle sostanze di cui trattasi, attesa la loro pericolosità, la mancata esecuzione del test relativo, la sperimentazione sugli animali.

Le suddette violazioni comporteranno, come si è anticipato, una sanzione pecuniaria fino a 90 mila euro; ammonterà a 60 mila euro, la sanzione amministrativa applicabile nell’ipotesi di inosservanza delle regole comunitarie inerenti l’imballaggio nonché l’etichettatura delle sostanze medesime.

Alle sanzioni amministrative citate fanno eco quelle di natura penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 150 mila euro) da comminarsi in caso di sperimentazione delle sostanze pericolose su esseri umani.

Di prossima pubblicazione sebbene già emanato dal Presidente della Repubblica, il decreto contenente il regime sanzionatorio per l’inosservanza di quanto prescritto nel Regolamento Comunitario n. 689/2008 in tema di import/export delle sostanze pericolose, entro gli spazi doganali dell’Unione Europea: divieto e restrizione alla movimentazione di sostanze nocive, consenso informativo preventivo per la spedizione e notifica dell’esportazione all’Autorità competente del paese extracomunitario importatore la cui inosservanza determinerà una sanzione amministrativa da un minimo di 10 mila ad un massimo di 60 mila euro.

La sanzione in essere parimenti sarà applicabile nel caso di violazione degli obblighi di etichettatura, di imballaggio, di classificazione.

Ex adverso, il mancato consenso esplicito all’importazione da parte della parte ricevente punibile con una sanzione fino a 90 mila euro, l’esportazione in contrasto con le limitazioni del Regolamento in parola.

Ancora pienamente attuative ed efficaci le sanzioni prescritte dal Regolamento Comunitario n. 133/2009 in merito alla produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di cui al Regolamento CE n. 197/2006, omessa registrazione delle sostanze presso l’Agenzia Europea (fino a 90 mila euro), omessa trasmissione a valle delle informazioni su sostanze trattate e corrispondenti misure di sicurezza e/o cautelative da adottare (fino a 60 mila euro), produzione e commercializzazione di miscele altamente pericolose senza preventiva autorizzazione (sanzione penale nella misura dell’ammenda fino ad euro 150 mila o detentiva – arresto – per un massimo di 3 mesi).

 

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