La responsabilità nei circoli equestri Cassazione, sez. III, 23 maggio 2012, n.8102

 

LA RESPONSABILITÀ NEI CIRCOLI EQUESTRI

Cassazione, sez. III, 23 maggio 2012, n.8102

 

La responsabilità per il danno causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario

 

Cassazione, sez. III, 23 maggio 2012, n.8102

(Pres. Finocchiaro – Rel. D’Amico)

 

 

Svolgimento del processo

S..M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari. D..S.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti e causati da un cavallo che l’aveva travolta.

La S. contestò il fondamento della domanda sostenendo che il cavallo in questione si trovava temporaneamente in custodia dell’attrice alla quale era stato affidato da un cavaliere.

La convenuta chiese inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa l’assicurazione Royal & Sun Alliance per essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’accoglimento della domanda.

L’assicurazione chiese il rigetto della domanda sostenendone la infondatezza in fatto e in diritto.

Il Tribunale rilevò che il cavallo era stato affidato temporaneamente dal cavaliere Mu. all’attrice, che la M. risultava frequentatrice abituale del circolo, che la stessa conosceva il cavallo in questione e la sua indole, che la custodia del cavallo, al momento dell’incidente, era garantita dal cavaliere Mu. e non dalla proprietaria.

Il Tribunale rigettava pertanto la domanda.

La Corte d’Appello ha respinto l’appello.

Propone ricorso per cassazione S..M. con tre motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso la Royal & Sun Alliance. Non svolge attività difensiva D..S.A. .

 

Motivi della decisione

 

Al ricorso in esame non si applica l’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è stata pubblicata il 6 luglio 2009 e tale disposizione è stata abrogata con decorrenza dal 4 luglio 2009.

Con i tre motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, M.S. denuncia rispettivamente: 1) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2052”; 2) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697”; 3) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie l’art. 2050 c.c. anziché il 2052 c.c. Inoltre, a suo avviso, la Corte ha violato l’art. 2697 c.c. ritenendo che l’onere della prova incombesse sull’attrice al contrario di quanto disposto sia dall’art. 2050 c.c., sia dall’art. 2052 c.c..

Assume inoltre la ricorrente che l’averle affidato la custodia del cavallo non può spostare su di lei la responsabilità per i danni cagionati dall’animale.

I motivi sono infondati.

La responsabilità per il danno causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (Cass., 7 luglio 2010, n. 16023).

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale ha fondato la conclusione censurata sull’accertamento fattuale effettuato sulla base delle deposizioni testimoniali e sull’interrogatorio formale.

Ciò sotto – diversi – concorrenti profili.

In primo luogo – e ante omnia – è rimasto accertato, in linea di fatto, che l’animale – al momento in cui si è verificato l’incidente – era usato non dal proprietario, ma da un terzo, appunto per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (per cavalcarlo) ed è palese – di conseguenza – che deve escludersi una responsabilità del proprietario dell’animale.

In secondo luogo non può tacersi che secondo la sentenza impugnata la modalità dello svolgimento dei fatti [cioè la stessa dinamica dell’incidente] non è comunque chiara.

La attrice – infatti – non ha fornito nessun dettaglio utile ed anzi dalle sue deduzioni parrebbe che l’evento sia stato imprevisto.

In particolare non è stato chiarito se la M. fosse vicina al cavallo perché lo doveva cavalcare, se si trovasse nel circuito che doveva percorrere il cavaliere Mu. , se il circuito stesso fosse inibito ai non partecipanti o se mancassero i necessari presidi protettivi.

Nessuna deduzione al riguardo è stata fatta in modo da consentire di apprezzare l’eventuale responsabilità della proprietaria del cavallo.

In terzo, e ultimo luogo, ogni caso anche dalle prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado, unitamente all’interrogatorio formale della M. , la Corte ha escluso la responsabilità della proprietaria del cavallo per il modo in cui si sono svolti i fatti.

La M. si era infatti dichiarata disponibile a custodire l’animale assumendosi – quindi – la responsabilità di eventuali situazioni di pericolo. La M. , del resto, non era certo inesperta ed ha dichiarato di essere una frequentatrice del circolo ippico.

Per quanto riguarda invece la violazione dell’art. 2697 c.c. bisogna sottolineare che tale articolo è violato solo quando il giudice di merito pone l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella indicata dalla legge e non quando valuta le prove in modo diverso da quello preteso dalla ricorrente.

Non è pertinente il richiamo all’art. 115 c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here