Tutor a raffica. Quale il giudice competente per il ricorso? Cassazione, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 9486

 

TUTOR A RAFFICA. QUALE IL GIUDICE COMPETENTE PER IL RICORSO?

Cassazione, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 9486

 

L’art. 22, comma 1, della L. 24/11/81 n.689 e l’art. 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Epperò, la violazione accertata con il sistema SICve (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. “Tutor”, (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “Autovelox”, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un’auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell’opposizione potrà utilmente farsi ricorso all’art. 9 cpc. laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all’articolo precedente (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve

 

 

Cassazione, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 9486

(Pres. Goldoni – Rel. Scalisi)

 

Fatto e diritto

Preso atto che:

K.S.Y. con ricorso del 4.4.2008 proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. … con il quale gli agenti di Polizia Stradale di Sondrio le avevano contestato la violazione dell’art. 142 comma 8 CdS, per fatto accertato il … alle ore 13.20.36 sull’autostrada A4 To-Ts nel tratto compreso fra il km 43.900 sito nel territorio del comune di … ed il km. 36.600 sito nel comune di … . La ricorrente deduceva l’emissione di altri tre verbali di infrazione nello stesso giorno e in un arco temporale limitato chiedendo in via preliminare che venisse disposta la riunione di tali opposizioni proposte rispettivamente innanzi al GdP di Rovato (BS) di Grumello del Monte (BG) e di Monza.

Nelle more del giudizio il GdP di Rovato (BS) dichiarata la connessione della causa iscritta presso di lui con quella pendente avanti al Giudice di Pace di Bergamo ne disponeva la riassunzione nel termine di tre mesi e la signora K.S.Y. procedeva come ordinato.

Con decreto n. 76/09 il Giudice di Pace Coordinatore di Bergamo rilevata la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva fra le cause iscritte al n. 2281/08 e n. 4560/09 assegnava entrambe la causa al GdP di Bergamo affinché procedesse alla trattazione congiunta delle stesse.

Il GdP di Bergamo esaminata la documentazione depositata, ha chiesto, a questa Corte Suprema di Cassazione,, regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 cpc ritenendo che nel caso in esame non sia applicabile il principio del concorso formale far le violazioni ex artt. 8 comma 1 legge n. 689/81.

Considerato:

1.- Intanto è bene evidenziare che in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione cosi come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione.

2.- E di più, le violazioni rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri non possono integrare un unico accertamento di violazione in quanto non è ravvisabile alcun vincolo di continuità e/o di unicità nella commissione delle violazione contestate come prevista invece dall’art. 198 comma 1 CdS. Come correttamente ha evidenziato il GdP di Bergamo le violazioni sebbene commesse nello stesso giorno ed in rapida successione risultano rilevati in tratti autostradali ben determinati da specifica chilometrica, in orari e località diverse così come verbalizzate dalle diverse sezioni di Polizia Stradale e ritenuto di conseguenza che le violazioni sono corrispondenti alle rilevazioni effettuate (il corsivo, per errore materiale di battitura non era stato riportato nella relazione originale).

3.- Va altresì osservato che l’art. 22, comma 1, della L. 24/11/81 n.689 e l’art. 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Epperò, la violazione accertata con il sistema SICve (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. “Tutor”, (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “Autovelox”, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un’auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell’opposizione potrà utilmente farsi ricorso all’art. 9 cpc. laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all’articolo precedente (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

4.- Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi (come nel caso in esame) si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve. Nel caso in esame la competenza a conoscere dell’opposizione relativo al verbale emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di Rovato sarà il Gdp di Rovato mentre a conoscere dell’opposizione al verbale n. … emesso a seguito di accertamento della Polizia Stradale di Sondrio avvenuto sull’autostrada A4 To-Ts nel tratto compreso fra il km 43.900 sito nel territorio del comune di … ed il km. 36.600 sito nel comune di … il GdP competente è il Giudice di Bergamo considerato che il Comune di Filago, ricade nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Bergamo.

PQM Si propone ai sensi dell’art. 360 bis di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Bergamo a conoscere dell’opposizione al verbale n. SCV0000295239 emesso a seguito di accertamento della Polizia Stradale di Sondrio avvenuto sull’autostrada A4 To-Ts nel tratto compreso fra il km 43.900 sito nel territorio del comune di … ed il km. 36.600 sito nel comune di … e, la competenza del GdP di Rovato a conoscere dell’opposizione al verbale emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di Rovato.

Tale relazione veniva comunicata al PM e ai difensori delle parti costituite.

Il collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc. alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bergamo a conoscere dell’opposizione al verbale n. … emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale di Sondrio avvenuto sull’autostrada A4 TO.TS nel tratto compreso fra il Km. 43.900 sito nel territorio del Comune di: … ed il Km. 36.600 sito nel Comune di … e, la competenza del GdP. Di Rovato a conoscere dell’opposizione al verbale emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di Rovato.

 

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