L’indicazione del responsabile del procedimento deve essere obbligatoriamente indicato, nelle cartelle esattoriali, solo a decorrere dal 1 giugno 2008

 

L’INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATO, NELLE CARTELLE ESATTORIALI, SOLO A DECORRERE DAL 1 GIUGNO 2008

Cassazione 4 settembre 2012, n. 14791

Fabrizia Gaia Postiglione

 

 

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 14791/2012, ha stabilito espressamente che l’indicazione del responsabile del procedimento deve essere obbligatoriamente indicato, nelle cartelle esattoriali, solo a decorrere dal 1 giugno 2008.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti accolto le pretese di Equitalia che, si era vista annullare dalla Commisione regionale della Puglia una cartella di pagamento per lrpef e Irap relativa all’anno 2004 che era appunto carente di tale indicazione.

Già in passato gli Ermellini con un’importante sentenza a Sezioni Unite avevano precisato che l’indicazione del responsabile del procedimento non era obbligatoria e, tale orientamento, era supportato dallo stesso Statuto del Contribuente il quale,  ai sensi dell’ articolo dall’articolo 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, specifica che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta.

Come infatti si evince dal precedente orientamento e come confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta dall’articolo 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’articolo 36, comma 4ter, del Dl 31 dicembre 2007, n. 248, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”

 

 

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