La Riforma Professionale: Brevi considerazioni di carattere generale (A. Pistorio)

 

 

LA RIFORMA PROFESSIONALE: BREVI CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE .

Avv. Alessandro Pistorio

 

 

“Il Pitepraticantropo era sapiente, anzi, dottore della legge; frequentava il tribunale, facendo pratica forense, ma restava fondamentalmente un essere allo stadio primitivo sulla linea evolutiva verso un futuro professionale tutto da realizzare”. Avv. Ciavola Antonino in  “Praticanti avvocati: un regalo per l’esame” ;Articolo 10.12.2009 ed. www.altalex.com.

 

Introduzione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania presieduto dall’ Avv. Maurizio Magnano di San Lio, in occasione del XXXI Congresso Nazionale di Bari del 23 Novembre 2012   scelse, durante la sessione dedicata solitamente a gli interventi dei Presidenti dei Consigli dell’ Ordine, di dare voce si all’avvocatura ma specialmente alle istanze dei giovani avvocati dell’ Ordine di Catania, a tal fine poco dopo l’indirizzo di saluto del Presidente (con un po’ di stupore tra i delegati e l’ufficio di presidenza) , lo stesso passò la parola al giovane delegato Avv. Marcello Sutera Sardo che in tale occasione ha avuto modo di  esprimere le istanze di tanti giovani avvocati . Nella sessione successiva si votò la mozione riguardante : “La riforma Forense” e  la maggioranza dei delegati se pur con un margine modesto,  ha approvato il testo che era già stato licenziato dalla Camera al Senato e che si trovava  in una fase di stallo. Il 21/12/2013 il  Senato anche in virtù dell’ approvazione congressuale della Riforma Forense  in occasione della sua massima assise, votò durante il rush finale di fine legislatura, il testo definitivo che il Presidente della Repubblica promulgò il 4/01/2013  e  il 2 febbraio è entrata in vigore la legge n.  247 del 31 dicembre 2012, recante la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato».

Il testo finale della riforma ha subìto un’incisiva evoluzione rispetto alla proposta avanzata, nel 2009, dall’avvocatura e, probabilmente, necessiterà di ulteriori correttivi che con ogni probabilità furbescamente saranno arginati con i regolamenti di attuazione . Tuttavia, conserva il pregio di offrire un quadro organico della normativa in materia di professione forense e, soprattutto, permette di superare la disciplina generale  sulle professioni ordinistiche introdotta dai provvedimenti di liberalizzazione del 2011 e soprattutto dell’ estate del  2012, ricollocando la primaria  funzione della  difesa dei diritti quale diritto costituzionale e del ruolo  degli avvocati, in una norma legislativa  ordinaria abrogabile per legge o con atti avente forza di legge . Si inaugura  ora una nuova delicata fase nel corso della quale l’ avvocatura  dovrà compiere il passaggio epocale  dalla precedente normativa, il cui impianto risale a 80 anni fa, al rinnovato assetto che si è venuto a delineare nell’arco di circa quattro anni di dibattito all’ interno della  stessa avvocatura anche con posizioni molto contrastanti tra le associazioni forensi,  il Consiglio  Nazionale Forense e  l ‘Organismo Unitario dell’Avvocatura e con  dei lavori parlamentari scanditi da lunghi periodi di attesa inerte.

Le tappe di attuazione della riforma sono dettate, innanzitutto, dalle disposizioni transitorie. A partire dal l’articolo 65, che fissa il principio generale per cui fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge, si continuano ad applicare, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni in vigore non abrogate, anche se non richiamate. La stessa norma prevede, poi, che il Consiglio nazionale forense e i consigli circondariali in carica all’entrata in vigore della legge 247 siano prorogati fino al 31 dicembre 2014. La norma dà poi al Cnf un anno di tempo per emanare il nuovo codice deontologico forense. L’entrata in vigore delle norme deontologiche farà cessare l’efficacia di quelle precedenti, anche se non specificamente abrogate. Da quel momento, inoltre, si applicheranno, se più favorevoli all’incolpato, anche ai procedimenti in corso.

Le altre principali norme che disciplinano la transizione dalle vecchie disposizioni al nuovo regime riguardano la pratica professionale e l’esame di Stato. Per quanto riguarda la pratica, l’articolo 48 stabilisce che, fatta salva la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio, fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della riforma, l’accesso all’esame di abilitazione resta disciplinato dalle disposizioni in vigore fino al 2 febbraio quindi con il regime delle norme previgenti. Anche le modalità di svolgimento dell’esame continueranno a essere regolate, per due anni, dalle norme in vigore fino al 2 febbraio.

Nel quadro normativo disegnato dalla riforma assumono un ruolo rilevante i numerosi regolamenti cui è stato affidato il compito di dare attuazione a vari aspetti del l’ordinamento forense. Diversi sono anche i soggetti cui competerà l’adozione dei provvedimenti: Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale Forense, Consigli dell’ Ordine. Tra le materie più rilevanti sottoposte a regolamentazione ci sono i parametri per determinare il compenso, le specializzazioni, la formazione continua, le modalità di accertamento dell’ esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, che ha suscitato un notevole dibattito tra i commentari della riforma  in riferimento  all’ esclusione del parametro reddituale del professionista  al fine della verifica di tali requisiti  da una parte e prevedendo dall’altra l’automatica iscrizione alla Cassa di Previdenza  a prescindere da qualsiasi forma di reddito, tale punto cruciale  allo stato costituisce il divieto espresso di un   “ Titolo di soggiorno” per la  permanenza nell’ Albo basato su un criterio censuario che per non restare solo un principio ideologico, deve essere ancorato alla realtà economica contingente dei giovani avvocati, che  dovranno essere messi nelle condizioni di dover pagare alla Cassa di Previdenza dei contributi minimi  dall’ ammontare concretamente  e  indistintamente sostenibile per i meno fortunati ,che non superino determinate soglie reddituali, pena la violazione dei regolamenti del CNF e della CASSA Previdenza dell’ art. 3 della cost. in riferimento all’ art. 21 comma 1 per irragionevole ed arbitraria discriminazione di trattamento.

Contrariamente a quanto enunciato nell’ art.  2  lett. d  che enuncia quale principio  informatore per l’accesso alla professione dei giovani ,mediante  selezione meritocratica , viene smentito nell’  Titolo IV che delinea un esame di stato,  estremamente nozionistico che con ogni probabilità  non premierà   coloro che hanno svolto “proficua pratica”.

 La riforma ha rinnovato anche il procedimento disciplinare e prevedendo  la “gogna mediatica”[1] dei sospesi e cancellati, nonché  le elezioni nei consigli dell’Ordine introducendo la rappresentanza di genere  e prevedendo la costituzione dei comitati pari opportunità  al fine di rimuovere  ogni discriminazione diretta o indiretta avverso le toghe rosa .

Una tra le molteplici novità previste dalla riforma è costituita dall’introduzione dello sportello del cittadino con il fine di informare  i cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia .

La nuova disciplina dell’ordinamento forense conferisce anche tre deleghe al Governo. La prima deve essere attuata entro sei mesi ed è rivolta a disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria: in deroga alla norma generale in materia di società tra professionisti contenuta nell’articolo 10 della legge 183/2011, alle società tra avvocati potranno partecipare solo agli avvocati iscritti all’albo il testo della delega è molto ampia tuttavia scompare l’avversa e temuta figura nella compagine societaria del socio mero socio di capitale .

L’articolo 16 della riforma contiene poi la delega per riordinare la normativa in materia di difesa d’ufficio. In questo caso il provvedimento attuativo della delega dovrà essere adottato entro 24 mesi. Esso dovrà prevedere l’istituzione di una lista unica, fissando criteri e modalità per accedervi. Infine, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino( e si spera con l’abrogazione espressa delle norme contrastanti con l’applicazione della riforma) delle disposizioni vigenti in materia di professione forense   .

Nei due anni necessari a completare l’impianto normativo le istituzioni e le rappresentanze associative  maggiormente rappresentative ,dovranno contribuire affinché l’attuazione della riforma si compia nel rispetto e nella valorizzazione dei princìpi fondanti la professione forense.

Nella fase cruciale dell’ attuazione della riforma , che vede alla luce anche le prime bozze di regolamento del C.N.F. ,L’ Unione dei Fori Siciliani insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania  e la  Scuola Forense di Catania  della  Fondazione “Vincenzo Geraci”,  in occasione dell’ inaugurazione del corso 2013 della Scuola Forense di Catania, a differenza delle precedenti edizioni  inaugurali,  che annovera interventi  succeduti  negli anni di avvocati  del calibro della allora  Presidente dell’Organismo Unitario dell’ Avvocatura  Avv. Maurizio De Tilla e dell’ On. Avv. Enzo Trantino, (per fare solo due esempi autorevoli tra  molti altri) , hanno deciso in linea con quanto precedentemente accaduto al Congresso nazionale Forense di dare voce ai giovani avvocati  ex allievi della scuola Forense ,  organizzando  l’evento formativo tenutosi il 22/03/2013 a Catania  dal titolo  La Riforma Forense: quale futuro per i giovani?”.

 

Le relazioni che seguono sono state esposte in tale occasione ora si apre la fase essenziale che è quella regolamentare.

“E’ ormai inutile continuare a dividersi sulla bontà o meno della Legge: adesso occorre applicarla e, se possibile, migliorarla”[2].

Catania 22/03/2013.

 

 

 


[1]  Avv. Maria Morena Ragone,  Avv. Fabrizio Sigillò  in :   Riforma Forense. Come cambia la professione di avvocato (Legge n. 247/2012),  21/01/213  nel “ i Quaderni del Diritto” ed. Altalex ediz. http://www.altalex.com/index.php?idnot=61169

[2]  Avv. Antonino Ciavola in :  “Nuova Legge Forense: un primo approfondimento”- Articolo 19.01.2013 ,http://www.altalex.com/index.php?idnot=60891

 

 

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