Misure in contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (M.Matteucci)

MISURE IN CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE

Massimiliano Matteucci

 

Il decreto legge 23 dicembre 2013 numero 145, c.d. “decreto destinazione Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23/12/2013,  ha introdotto alcune disposizioni riguardanti soprattutto la lotta al lavoro irregolare e la razionalizzazione di alcune attività degli organi ispettivi.

L’articolo 14, alla lettera a) comma 1, aumenta del 30% gli importi della maxisanzione per il lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nello specifico le novità del comma 1 comportano che, a partire dal 24 dicembre 2013:

L’importo della “maxisanzione”,  è pari ad un minimo di Euro 1950 fino ad un massimo di 15600 Euro contro i precedenti 1500 e 12000 Euro.;

L’importo aggiuntivo a giornata è pari a 195 euro contro i precedenti 150 Euro;

L’importo della c.d. “mini maxi sanzione”, è pari ad un minimo di 1300 Euro fino ad un massimo di 10400 euro contro i precedenti 1000 e 8000 Euro;

L’importo aggiuntivo diventa di 39 euro contro i precedenti 30 euro;

Le novità, come già indicato, sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013, e potremmo dibattere a lungo, rimanendo comunque perplessi, sulla data di decorrenza di tale decreto, ciò nonostante mi preme ricordare come, in ordine a tali violazioni, sia sempre applicabile il principio del “tempus regit actum”, per cui se le stesse sono state compiute in data antecedente, seppur riscontrate dopo il 24 dicembre, trovano applicazione le vecchie sanzioni.

Fortunatamente, restano valide le posizioni espresse dal Ministero del Lavoro, con la circolare numero 38 del 2010, soprattutto nella fattispecie in cui il trasgressore ha la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta.

Andiamo ora ad analizzare gli aumenti sanzionatori in materia di orario di lavoro.

La lettera b) del comma 1, aumenta, di dieci volte gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18 – bis del D.L.vo n. 66/2003, con esclusione di quelle che fanno riferimento alla violazione dell’art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie.

Le sanzioni appena richiamate riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne la durata massima del lavoro settimanale (48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione specificate nel CCNL) ed i riposi giornalieri e settimanali, mentre la “decuplicazione” degli importi non interessa la violazione dell’art. 10,comma 1, che disciplina la fruizione delle ferie.

Qui, la disposizione resta immutata (da 100 a 600 Euro che salgono a 400 e 1500 Euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni): se la violazione concerne  più di dieci dipendenti o si è verificata in almeno quattro anni, l’importo si eleva, rispettivamente, ad 800 e a 4500 Euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta).   

Gli importi che aumentano dieci volte riguardano:

a) il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro al quale si applica, a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa compresa tra 1000  e 7500 Euro (prima andava da 100 a 750 Euro).

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4000 a 15000 Euro (prima era compresa tra 400 e 1500 Euro).

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa in un arco “pecuniario” che va da 10000 a 50000 Euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta;

b) il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero -11 ore -, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1000 a 7500 Euro.

Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate (rispettivamente, da 4000 a 15000 Euro e da 10000 a 50000 Euro);

 c) il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1500 Euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3000 a 10000 Euro. Se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente e va da 9000 a 15000 Euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

In relazione a tali aumenti è lecito approfondire anche il percorso che tali “importi” avranno ed in quale casse andranno.

Essi saranno destinati ad appositi capitoli del Ministero e serviranno a finanziare le attività di prevenzione e di promozione della vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, in parole povere andranno a “rimborsare” le spese sostenute ed i disagi sostenuti dal personale di vigilanza.

Le stesse risorse potranno essere destinate come forme di implementazione e razionalizzazione nell’utilizzo dell’auto propria in un’ottica di economicità complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio reso da parte del personale di vigilanza.

Queste misure, a parere di chi scrive, non possono che essere bocciate, in quanto l’educazione al rispetto delle regole non si ottiene con  l’aumento delle sanzioni, ma rapportando queste ad una serie di fattori da analizzare di volta in volta,  come la recidività.

Inoltre è importante sottolineare come potrebbe configurasi un conflitto di interessi, mettendo a  rischio la stessa imparzialità della pubblica amministrazione, laddove si cerchi di creare o forzare un collegamento tra sanzioni , trasgressore ed ispettore.

Si spera, pertanto, che in sede di conversione vengano effettuati tutti i correttivi necessari per non produrre un’ulteriore norma confusionaria ed improduttiva per le imprese che hanno vitale necessità di norme su produttività e semplificazione.

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