Gratuito patrocinio e liquidazione onorari e spese consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale (G.W.Caglioti)

GRATUITO PATROCINIO E LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE CONSULENTI TECNICI DI PARTE E AUSILIARI DEL MAGISTRATO NEL PROCESSO CIVILE ALLA LUCE DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Procura Generale di Catanzaro

 

La materia del patrocinio a spese dello Stato non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale e, nel caso oggetto del presente lavoro, nelle ipotesi specifiche di liquidazione di onorari e spese dovute al consulente di parte e all’ausiliario del giudice nel processo civile [1]

Appare utile ricordare che il beneficio del gratuito patrocinio è stato esteso anche alla facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici ( l’omissione  aveva comportato un intervento della Corte Costituzionale[2] ), sia in materia civile, amministrativa e  penale con legge 134 del 29 marzo 2001.

                La liquidazione di quanto dovuto al consulente tecnico di parte di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e dell’ausiliario del magistrato è disciplinato dall’ articolo 131 DPR 115/2002 ( testo unico spese di giustizia)  il quale opera, ai fini del pagamento [3], una distinzione in relazione al quantum dovuto.

                Relativamente agli onorari[4]dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato  sono prenotati a debito [5], anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.”

                Sono invece [6] anticipate dall’erario “ le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”

                La disposizione del richiamato articolo 131 aveva sollevato non poche perplessità circa la conformità dello stesso ai precetti costituzionali[7]

                In sentesi veniva sollevata questione di legittimità costituzionale, tra l’altro per diverso trattamento rispetto al procedimento di liquidazione degli onorari per il difensore, consulente tecnico di parte e l’ausiliario del giudice in materia penale[8], nella parte in cui non si prevede il diritto del consulente tecnico d’ufficio, o dell’ausiliario del magistrato, di ottenere, anche nel processo civile, l’anticipazione dei propri onorari a carico dell’erario.

                Veniva eccepita, in particolare[9], che “in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che l’opera svolta dal consulente tecnico d’ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la passibilità di recuperare l’ onorario dal soccombente..”

                La Corte Costituzionale [10]  ha dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che “il procedimento di liquidazione previsto dall’art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico  d’ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute  ; dall’altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”

                Le decisioni della Corte Costituzionale sgombrano il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, che il consulente di parte e/o l’ausiliario[11] presti, nel processo civile, gratuitamente la propria opera.

                Riteniamo inoltre, e non può essere altrimenti, che i  Supremi Giudici nelle loro decisioni abbiano tenuto conto della diversa natura, per le finalità di cui alle disposizioni del testo unico spese di giustizia, tra spese prenotate e quelle anticipate.[12]

                Infatti ai sensi dell’articolo 3 “definizioni”, lettere s) e t )  del testo unico spese di giustizia :

ü  Prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero

ü  Anticipazione  è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.

                La Corte nella propria ordinanza n 408/2008 nell’ “osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali” riteniamo abbia voluto dare una interpretazione[13] agli articoli 3 e 131 del testo unico spese di giustizia più corrispondente ai precetti costituzionali.

Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n 12 del  6 febbraio 2013 [14] ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico,“sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero,laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario” 

                Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 T.U. spese di giustizia , quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero  nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell’erario.

                Liquidazione non subordinata al previo recupero da parte dell’Erario stesso.

                Infatti il subordinare l’effettivo pagamento al recupero da parte dell’erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l’interpretazione della Corte Costituzionale quando ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse in capiente.   

                Venendo alla procedura di liquidazione perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 T.U. spese di giustizia si necessita, conditio sine qua non, il provvedimento che di fatto, e di diritto, quantifichi quanto dovuto al consulente sia a titolo di onorario che a titolo di spese[15].

                Ricordiamo che tutte le liquidazioni in cui sia presente una valutazione discrezionale (consulenti tecnici, custodi, avvocati ecc) sono di competenza  del magistrato [16] in tutti gli altri casi  (esempio: testimoni) dove manchi ogni pur minima discrezionalità la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario addetto al servizio[17].

                Ai sensi del richiamato articolo 83 T.U. spese di giustizia “ l’onorario e le spese spettanti al difensore , all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico” [18]

                 Il richiamo operato, dall’articolo 83 testo unico spese di giustizia[19] ,alle norme del testo unico, comporta :

ü  in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici di parte trovi applicazione l’onere di presentare una “ nota specifica delle spese sostenute[20] per l’adempimento dell’incarico” allegando “ la corrispondente documentazione”[21]  e che “ il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie” [22],

ü  in materia di onorario il magistrato deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”[23]

                Ottenuto il decreto di liquidazione ex articolo 83 TU[24] spese di giustizia il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia.

                Per le spese, che sono anticipate dall’Erario, può ottenere immediatamente dalla cancelleria la liquidazione.[25]

                Per gli onorari deve chiederne la  prenotazione a debito esperito, infruttuosamente, il tentativo di recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti ( parte soccombente diversa dall’ammessa al patrocinio o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione)

Secondo la relazione al testo unico [26] gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione

                Sulle modalità di dimostrazione dell’infruttuosità nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, a favore del consulente tecnico di parte, il Ministero della Giustizia[27] ha evidenziato come ” ..il citato articolo non parla affatto di vana esecuzione termine che starebbe ad indicare, secondo la comune eccezione, l’esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che gli onorari..sono prenotati a debito, a domanda,…se non è possibile la ripetizione… senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione.

 In considerazione che quando il decreto ha subordinato il pagamento all’esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto ( art. 116 sul pagamento dell’onorario al difensore d’ufficio) sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l’annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere ( ad esempio la classica raccomandata a/r) o all’esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura  esecutiva sino al pignoramento negativo”

                Nel caso di provvedimento che dispone la compensazione delle spese la richiesta di prenotazione avviene senza bisogno di dimostrare alcunché visto che non vi è soccombenza di parte non ammessa  e gli onorari non possono essere richiesti alla parte ammessa al patrocinio[28]

                Prenotati gli onorari a debito sarà poi compito della cancelleria procedere, ove vi siano i presupposti, ai sensi dell’articolo 134  testo unico spese di Giustizia. [29]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Art. 131 DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia)

[2] La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell’8 giugno 1983 aveva dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.

[3] A differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell’onorario del difensore.

[4] Articolo 131 punto 3  T.U. spese di giustizia

[5] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 “ in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità…”

[6] Articolo 131 punto 4  lett. c)  T.U. spese di giustizia

[7]  Tra le altre ordinanze: tribunale di Trapani, 20/12/2006, tribunale di Torino,12/11/2007,tribunale di Catania, 9/1/2008 e tribunale di Palermo 27/5/2008.

[8]  Art. 105 e 107 testo unico spese di giustizia

[9] Richiamata ordinanza tribunale di Palermo  del 27 maggio 2008

[10] Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008

[11] Da ricordare che il consulente tecnico d’ufficio non può rifiutare  l’incarico

[12] L’elencazione delle spese prenotate a debito o anticipate dall’erario nel processo civile sono contenute nello stesso articolo 131 testo unico spese di giustizia

[13] Sulla questione relative alle c.d. sentenze interpretative da parte della Corte Costituzionale vedi T. Martines Diritto Costituzionale Giuffrè editore

[14] Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal tribunale ordinario di Caltanissetta

[15] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 83 “si è abrogato l’articolo 15 quattuordecies comma 4 (ultimo periodo) della legge n 217/90 come modificata  dalla legge n 134/2001 che prevedeva la trasmissione del decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico anche alla guardia di finanza”

[16] che emette decreto di pagamento  il quale costituisce titolo per di pagamento della spesa ( art 171 T.U. spese di Giustizia)

[17] Con emissione di ordine di pagamento

[18] Comma così modificato dall’articolo 3 legge 24 febbraio 2005 n 25

[19] Il decreto ex articolo 83 è titolo esecutivo ( circolare ministero della giustizia n 127998.U del 20 ottobre 2009)

[20] Ricordiamo che ai sensi della circolare ministero della giustizia DAG18/02/2011.0023023.U la limitazione dell’uso del mezzo proprio ex legge 122/2010 non si applica agli ausiliari del magistrato i quali se preventivamente autorizzati hanno diritto al rimborso di tali spese. 

[21] Ai sensi della circolare ministero giustizia DAG25/01/2006.009539.U non sono soggette a rimborso le spese sostenute per la vana escussione dell’onorario dovuto”

[22] Articolo 56 Testo Unico spese di giustizia

[23]Articolo 51 Testo Unico spese di giustizia

[24] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 83 per ausiliarie consulenti di parte non è previsto il limite massimo perché la norma originaria (art. 12 c.1 Legge 217/90)lo riferisce solo agli avvocati Infatti il limite dei valori medi delle tariffe professionali relative  ad onorari , diritti ed indennità riguarda le tariffe professionali degli avvocati e non gli onorai di ausiliari e consulenti..   ”

[25] Per prassi le cancellerie provvedono sulle spese contestualmente alla definizione della questione relativa agli onorari per evitare doppio mandato

[26] relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

[27] Circolare ministeriale DAG.25/01/2006.0009539.U

[28] Art. 85 testo unico spese di giustizia

[29] Si ricorda che ai sensi della nota ministeriale giustizia  del 12 ottobre 2005  prot. n. 23901/U “sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per la loro natura concorrere a formare reddito e non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti utili per il calcolo del sestuplo” 

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