Inesistenza giuridica delle cartelle esattoriali per incompetenza funzionale del responsabile del procedimento (sent. G.d.P. di Fermo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 174/2014 promossa con ricorso in opposizione avverso ordinanze-ingiunzione N° Prot.           del            Area III ……………..e prot. ………del ………………….. Area III emesse dalla Prefettura di ………………, depositato il ……………………..

DA

…………… Avv. …………….., CF PLMNCL54C25C935H, in proprio

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

PREFETTURA-U.T.G. DI …………….., in persona del Prefetto pro tempore

                        RESISTENTE OPPOSTA

Conclusioni delle parti: conformemente agli atti

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e va deciso nei sensi di cui appresso. Quanto a entrambi i verbali di accertamento che hanno originato le ordinanze-ingiunzioni gravate, in ordine alla eccepita inesistenza della notifica del verbale per asserita assenza della fase di notificazione dell’agente notificatore, sul presupposto che il verbale di accertamento sarebbe stata spedito tramite servizio postale, vale evidenziare che, come statuito dalla corte di cassazione, con sentenza nr. 20440 del 2006, la legge nr. 890 del 1982 riserva all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla accettazione, al recapito, alla spedizione, infine, dall’avviso di ricevimento del piego raccomandato che “munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna”, “costituisce prova della eseguita notificazione”. Ebbene, nella specie di cui si controverte i suddetti adempimenti sono stati compiuti da Poste Italiane s.p.a., con quanto ne consegue sotto le specie del diritto. Inoltre, la notifica del verbale di accertamento al trasgressore, avvenuta a mezzo posta, si è realizzata in conformità alla normativa vigente. In particolare, l’art. 14, IV comma, della L. 24 novembre 1981 prevede, espressamente, che “(…) In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione”. . Quanto alla connessa eccezione,“(…) in tema di competenza a notificare le sanzioni per gli illeciti amministrativi, l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, nell’attribuire ad un “funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione” la competenza a notificare gli estremi della violazione, connette la proposizione subordinata ed il pronome relativo al sostantivo “amministrazione” e non a “funzionario”, sicché non sussiste alcun legame funzionale personale tra l’attività di accertamento di fatti e quella di notificazione di un atto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 gennaio 2006, n. 539). Ordunque, la formazione dell’atto impugnato è avvenuta ad opera del Comando di Polizia Municipale, nella persona del responsabile del procedimento che, registrando i dati del verbale originale nel sistema informatico, ha prodotto l’elaborato meccanografico e, previa dichiarazione di conformità all’originale, lo notificava a mezzo del servizio postale al ricorrente in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Pure l’altra eccezione d’inesistenza del verbale per mancata stesura della relata di notifica sul verbale di accertamento è priva di fondamento: l’art. 3 l. n. 890/1982 è stato interpretato in senso nomofilattico dalla S.C. a Sezioni Unite, con sentenza n. 7821 del 19 luglio 1995, nel senso che tale carenza comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base del rilievo che la fase essenziale del procedimento è data dall’attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notificazione), mentre quella del soggetto autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico (v. anche Cass. Civ., Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 4746). A parte la circostanza che il funzionario, conformemente a documentazione in atti, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, ha steso sull’originale e sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3 della l. 890 del 20 novembre 1992, ai principi di legittimità richiamati in punto alle dedotte exceptiones si è in precedenza pienamente uniformato questo Ufficio, nella persona del sottoscritto Giudicante(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5 luglio 2006, n. 15306), sulla base dell’esegesi rispettivamente dell’art. 201, III comma, C.d.S. e dell’art. 385 del d.p.r. n. 495/92 comma 3 (sent. nr. 76/2012 del 23 maggio 2012; v. sent. 42/14 Giudice di Pace di Civitanova Marche, nella persona del sottoscritto Giudicante). Disattesa siccome infondata detta eccezione preliminare, quanto alla ordinanza-ingiunzione che scaturisce dal verbale di contestazione n. 13970/P/13 del 26.04.2013 per presunta violazione dell’art. 157/6 e 8 CdS, il verbale è generico e indeterminato, atteso che non indica l’orario nel quale sarebbe scaduta la validità del disco orario: il che rifluisce sulla (il)legittimità dell’ordinanza impugnata, ed è assorbente ogni altra questione(eccezione in punto alla dedotta illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge). Quanto invece all’ordinanza ingiunzione che germina dal verbale di contestazione n. 140248/P/13 del 06.06.2013 per violazione dell’art. 158/2 e 6  CdS, l’opposizione va disattesa in quanto il verbale è stato confermato in sede di escussione testimoniale dagli agenti accertatori: verbale la cui fidefacenza è consacrata nell’art. 2700 c.c. e dalla costante giurisprudenza del S.C. Stante la “parziale soccombenza”, si reputa equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell’opposizione: rigetta il ricorso, in relazione alla ordinanza-ingiunzione N° Prot. ……… del…………….Area ………… ………………….. emessa dalla Prefettura di ………., per l’effetto confermando il provvedimento opposto. Sanzione determinata nel minimo edittale.  Quanto all’ordinanza-ingiunzione prot………… del …………..Area ………. emessa dalla Prefettura di ………., accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento opposto ai sensi dell’art. 6/10 d.lgs 150/11.

Spese compensate.

Sic decisum in Fermo hodie  17.06.2015

 

  Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli

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