Si amplia la discrezionalita’ per le licenze di porto d’armi Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5276 (Di Maria Esposito)

“l’eventuale precedente rinnovo non fa nascere alcuna aspettativa. Ciò in quanto, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, il Ministero dell’Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico”.
Questo quanto affermato dalla sentenza n. 5276/2016 dalla III Sezione del Consiglio di Stato in tema di autorizzazione e concessione della licenza di polizia per difesa personale.

La questione è stata affrontata, a seguito dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Teramo, i quali chiedevano la riforma della sentenza n.284/2010, con cui il T.A.R. per l’Abruzzo, sede di l’Aquila, ritenendo il provvedimento impugnato contradditorio rispetto a quelli precedenti di rilascio e di rinnovo del porto d’armi, oltre che non adeguatamente motivato, accoglieva il ricorso dell’interessato annullando l’atto impugnato.

Avverso tale decisione, l’Amministrazione proponeva appello dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale con la pronuncia in commento ha aderito all’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, riaffermando il principio secondo cui l’eventuale precedente rinnovo non fa nascere alcuna aspettativa.

In particolare, si è osservato che ogni qual volta viene esaminata una istanza per il rilascio od il rinnovo del porto d’armi, il Ministero dell’ Interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico, ciò in quanto il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta, invece, un’eccezione al normale divieto sancito dall’art. 699, c.p, e dell’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 (Cons. di Stato, sez. III, 26/10/2016, n. 4495; Tar Catanzaro, sez. I, 29/08/2016 n.1662).

Pertanto, le relative valutazioni, anche quelle aventi ad oggetto l’istanza di licenza volta alla difesa personale, si possono basare su criteri di carattere generale (per i quali l’appartenenza in sé ad una categoria non ha uno specifico rilievo), tenendo altresì conto delle peculiarità del territorio, del particolare momento storico delle specifiche implicazioni di ordine e sicurezza pubblica.
In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è avvenuto il rinnovo possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi.

Nel caso in esame, il ricorrente a seguito del diniego dell’Amministrazione aveva dedotto di movimentare rilevanti somme di denaro. Ma, a tale censura, la sentenza in rassegna ha osservato che esiste, per come ha correttamente osservato l’Amministrazione, la possibilità di avvalersi dei più moderni sistemi di pagamento, fermo restando che non sono emersi elementi tali da evidenziare come l’ incolumità dello stesso fosse messa a specifico repentaglio.

I giudici amministrativi hanno, infatti, chiarito che spetta al legislatore introdurre una specifica regola se l’appartenenza ad una “categoria” giustifica il rilascio della licenza di polizia e la possibilità di girare armati (tale rilascio è previsto, ovviamente, per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti di settore). Se invece si tratta di imprenditori, commercianti, avvocati, notai, operatori del settore assicurativo o bancario, ecc., ovvero anche di appartenenti alle Forze dell’Ordine che intendano disporre di altre armi oltre quella di dotazione, in assenza di una disposizione di legge sul rilascio della licenza di polizia ratione personae, si deve ritenere che l’appartenenza alla “categoria” in sé non abbia uno specifico rilievo, tale da giustificare il rilascio della licenza di porto d’armi.

A ciò consegue che qualora l’organo periferico del Ministero dell’Interno si orienti in senso di respingere le istanze di rilascio (o di rinnovo) delle licenze, le scelte costituiscono espressione di valutazione di merito, di per sé insindacabile da parte del Giudice amministrativo, fermo restando la possibilità per l’interessato di dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto.

A conclusione del proprio iter argomentativo, il Consiglio di Stato ha, quindi, accolto l’appello.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here