Diritto alla riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative: termine di prescrizione quinquiennale (Luca Presutti)

Giudice di Pace di Pescara, Dott.ssa Schiazza, sentenza del 18 marzo 2016, n. 349/2016

Con la sentenza sopra citata, il Giudice di Pace di Pescara si è pronunciato in merito alla opposizione presentata da un cittadino avverso una ingiunzione di pagamento (notificata il 27.01.2015) emessa dalla Società Concessionaria deputata alla riscossione dei crediti per conto di un Ente Comunale.
In particolare, si trattava di un credito maturato a titolo di sanzione amministrativa per violazione della normativa del codice della strada (violazione avvenuta in data 12.08.2007).
Secondo la difesa dell’opponente, la Società Concessionaria si sarebbe attivata tardivamente nel recupero del credito, non rispettando il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data dell’avvenuta violazione amministrativa: infatti, la suddetta Società inviava al debitore, dapprima, una ordinanza ingiunzione del 16.12.2008 (la cui notifica, in realtà, non si è mai perfezionata), e successivamente una ordinanza ingiunzione notificata il 27.01.2015.
Sul punto, si difende parte opposta sostenendo la tesi per cui l’invio della prima ingiunzione, datata 16.12.2008, e l’omessa impugnazione della stessa cartella, avrebbe determinato (a seguito del consolidamento del credito) l’applicazione del termine prescrizionale ordinario più ampio di dieci anni, alla luce dell’art. 2946 c.c.
In altri termini, dunque, parte opposta perviene a tale conclusione equiparando all’ingiunzione di pagamento non impugnata, gli stessi effetti che sono riconosciuti per legge ad una sentenza passata in giudicato.
Quest’ultima argomentazione difensiva, tuttavia, non ha trovato accoglimento da parte del Giudice di Pace di Pescara.
Per comprendere al meglio le ragioni che hanno portato il Giudice di primo grado ad annullare l’ingiunzione in discorso, pare opportuno cominciare richiamando l’orientamento (costante) giurisprudenziale che ha tracciato la natura dell’ingiunzione fiscale, secondo cui detto atto, in caso di mancata opposizione, non può essere equiparato ad un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Si ritiene, infatti, che “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato “ (sul punto, v. Corte di appello L’Aquila, sez. lav. 29.10.2015, n. 1101; Cassazione Civile, Sez. trib. 25.05.2007, n. 12263).
In altri termini, l’ingiunzione fiscale in discorso, in quanto titolo formato stragiudizialmente, rappresenta una mera intimazione di pagamento ed ha il solo scopo di mettere in mora il debitore, oltre che di interrompere la prescrizione. Con essa tuttavia – come con la cartella di pagamento o con qualsiasi atto esecutivo – incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, sempre però quinquennale!!!.
Da ciò ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione, il cui disposto, trova applicazione esclusivamente quando la definitività della sanzione deriva da un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile (cfr Cass. S.U. n. 25790/09 e Cass. Civ. Sez. Trib. n. 12263/07).
Proprio sulla scorta di tali principi giurisprudenziali, con specifico riferimento al caso che ci occupa, la Suprema Corte di Cassazione (e non solo) ha recentemente stabilito che il diritto alla riscossione dell’amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni, e che lo stesso termine decorre nuovamente da eventuali atti interruttivi, come ad esempio la cartella esattoriale, alla quale – si asserisce – è senz’altro equiparato l’atto di pignoramento (Cass. Civ. Sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010, n. 5570; Cass. Civ. Sez. II, 16.12.2014, n. 26424; Trib. di Torino, Sez. III, 10.05.2013, n. 3142).

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