Lo sportello del cittadino (S. Incontro)

 

LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Avv. Stefania Incontro

 

 

La riforma dell’Ordinamento professionale è volta a potenziare la tutela dell’interesse pubblico da parte degli Ordini Forensi e a promuovere la funzione sociale dell’Avvocatura.

A tal proposito, l’art 30 della legge 247/2012 prevede l’istituzione dello sportello del cittadino all’interno dei locali di ciascun Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Si tratta di una innovazione che contribuisce a configurare nell’Ordinamento Forense una istituzione al servizio della cittadinanza, oltre che degli iscritti.

L’art 30 della legge professionale prevede che le modalità di accesso allo sportello del cittadino saranno determinate dal Consiglio Nazionale Forense con proprio regolamento.

Prevede altresì che l’accesso allo sportello da parte dei cittadini avverrà a titolo gratuito e tutti gli oneri economici derivanti dalle attività dell’Ufficio saranno posti a carico degli iscritti a ciascun albo elenco o registro nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art 29 comma 3 della L. 247/12.

Il CNF, proprio nel rispetto del fine della Riforma, cioè avvicinare la giustizia ai cittadini, ha inaugurato la propria attività regolamentare di attuazione, che la legge 247 assegna alle sue competenze, proprio con il “regolamento per le modalità di accesso allo sportello del cittadino”

A tal proposito il 19 febbraio scorso il CNF ha inviato agli Ordini lo schema di regolamento dello sportello con l’indicazione dei compiti e delle modalità di servizio.

Gli Ordini, entro il 7 marzo, potevano far pervenire, per via telematica, le loro osservazioni. Infatti il CNF con specifica circolare ha previsto che sulla bozza di tutti i regolamenti di attuazione della legge professionale saranno sentiti gli Ordini ritenendo necessario e opportuno il loro pieno coinvolgimento, nonostante la loro consultazione sia prevista per legge solo per i decreti.

Dopo questa breve introduzione dell’istituto passiamo ad analizzare i singoli articoli dello schema del “regolamento per le modalità di accesso allo sportello del cittadino” redatto dal CNF.

ART 1 oggetto e ambito di applicazione

Il CNF al primo comma dell’art 1, in applicazione dell’art 29 comma 1 lett b L. 247/12 (il quale statuisce che il COA approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi) ha stabilito che spetterà a ciascun COA istituire e disciplinare il funzionamento dello sportello del cittadino attraverso l’emanazione di apposito regolamento.

Infatti compito del CNF è indicare i principi generali per l’accesso allo sportello, saranno poi i COA a disciplinare in modo dettagliato il funzionamento dello stesso.

Il medesimo articolo 1 al secondo comma si preoccupa di chiarire il compito dello sportello, ovvero “fornire un servizio di informazione e orientamento per l’accesso alla giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati”, precisando, al terzo comma, che l’informazione deve essere data oralmente in un’unica consultazione e non potrà consistere in pareri o consulenze specifiche sull’affare.

Il CNF fin dal primo articolo pone l’attenzione sul fatto che l’avvocato (o il praticante abilitato) preposto allo sportello non deve fornire una parere legale sulla questione sottoposta alla sua attenzione, non deve specificare il tipo di  giudizio da introdurre: ad esempio se proporre un cautelare o un merito, una citazione o un ricorso, ma deve piuttosto informare l’utente se il diritto che vuol far valere in giudizio abbia o meno un fondamento giuridico.

Se così non fosse, si rischierebbe di trasformare gli ordini territoriali in ‘uffici’ che rendono un preventivo parere sulle vicende legali che interessano il cittadino, con la conseguenza che ciò finirebbe per provocare una probabile confusione nei rapporti tra avvocato e cliente.

Quanto esposto si collega perfettamente con il divieto imposto all’utente di accedere più volte allo sportello per ottenere informazioni attinenti alla stessa controversia giuridica; infatti lo scopo è proprio quello di evitare che tra il professionista e l’utente si instauri il tipico rapporto di fiducia avvocato-cliente.

Fin da subito ci si rende facilmente conto che diversi sono gli aspetti problematici che la disciplina dello sportello del cittadino mette in luce.

Uno dei primi dubbi è come debba comportarsi l’avvocato o il praticante abilitato preposto allo sportello nell’eventualità che un utente si rechi più volte per la stessa pratica presso l’ufficio, e come il professionista venga a conoscenza che l’utente ha già ricevuto illustrazioni ed informazioni per quella determinata questione giuridica.

Tale problematica si accentua ancor di più considerato che il successivo art 4 comma 6 del regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela di riservatezza dei dati, vieta al Consiglio di ricevere o trattenere documenti dall’utente, di conservare i nominativi dei richiedenti in un elenco, di redigere un verbale del colloquio e dei contenuti delle informazioni rese.

 

ART 2 informazioni e orientamento per l’accesso alla giustizia.

L’art 2 della bozza di regolamento al primo comma fa un’elencazione delle informazioni in materia di accesso alla giustizia che il cittadino potrà ottenere rivolgendosi allo sportello, o meglio quelle che gli avvocati o praticanti abilitati che svolgono l’attività dello sportello sono  autorizzati a fornire agli utenti.

In particolare queste sono:

– informazioni sull’autorità giudiziaria competente e sulla giurisdizione;

– illustrazione dei tempi e dei costi del giudizio;

– chiarimenti e informazioni in materia di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Il CNF, al fine di evitare che le informazioni assunte dai cittadini presso lo sportello possano diventare vere e proprie consulenze legali, ha chiarito che non devono essere fornite informazioni in merito alle azioni esperibili per la tutela dei loro diritti, nonché informazioni relative agli oneri tributari, alle spese legali anche in caso di soccombenza.

Ebbene, mentre non sembrano sorgere particolari problemi per ciò che concerne l’illustrazione sull’accesso alla giustizia (costi, tempi processuali e gratuito patrocinio) più problematico appare individuare in modo immediato la via da scegliere quando si inizia a dissertare su giurisdizione e competenza.

E non solo quando si va ai vertici dell’ordinamento, anche in situazioni terra terra: si pensi alle opposizioni alle “ganasce”, ai “fermi amministrativi delle vetture”.

Soltanto a seguito di importanti statuizioni si è faticosamente riuscito a capire , e non da tutti, che bisogna discernere a secondo del criterio “a monte”, se rivolgersi alla commissione tributaria, al giudice di pace, ovvero al tribunale – giudice del lavoro. Insomma non sono sempre risposte da dar semplicemente allo sportello!!

A ciò si aggiunga che nulla si dice nel corpo del regolamento in merito all’eventuale responsabilità dell’avvocato che fornisca un informazione errata all’utente che si rivolge allo sportello. Sebbene si possa dedurre che nessuna responsabilità professionale possa essere imputata al professionista in questione, per il principio sopra esposto secondo cui quest’ultimo non deve rendere pareri legali.

Il secondo comma dell’art 2 prevede che lo sportello è tenuto anche a illustrare all’utente le procedure esperibili di risoluzione alternativa delle controversie.

Il CNF, sebbene abbia commentato l’inutilità di tale precisazione qualificandola fuorviante, ha comunque preferito inserirla nello schema di regolamento che ha inviato ai COA, eliminando però dal testo ogni riferimento all’illustrazione dei vantaggi economici derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tale procedura.

Su punto si è espresso anche il Segretario Generale dell’ANF Ester Perifano sostenendo che “indirizzare i cittadini verso le risoluzioni alternative delle controversie, come ad esempio le camere arbitrali o le conciliazioni è un pò come dire al Legislatore che siamo disponibili alla reintroduzione, tout court, della conciliazione che tanto abbiamo avversato negli anni scorsi”.

 

ART 3 informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

Passiamo ad analizzare l’art 3 dello schema del regolamento il quale indica le informazioni che i cittadini potranno assumere presso lo sportello in materia di fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.

A- La lettera a del predetto articolo fa riferimento all’illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso.

L’avvocato preposto allo sportello potrà fornire al cittadino delucidazioni in merito:

– ai nuovi parametri per il compenso professionale (decreto del Ministero della Giustizia n. 140/12),

– al preventivo di massima che può essere redatto dal professionista,

– al patto di quota lite (che non è più consentito),

– all’acconto che l’avvocato ha diritto di chiedere al cliente al momento del conferimento dell’incarico, ecc…

Ad ogni modo è bene specificare che si tratta di informazioni generali sulle modalità di pattuizione del compenso e non certo di un presunto preventivo del costo della causa che il cittadino intende instaurare.

B- La lettera b) dell’art 3 prevede che il servizio offerto dallo sportello avrà ad oggetto l’illustrazione delle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico

Ovvero gli avvocato o praticanti abilitati che si occuperanno di svolgere le funzioni dello sportello, dovranno ad esempio spiegare all’utente che:

– l’incarico defensionale va formalizzato in un atto scritto, chiamato “mandato” o “procura“,

– il mandato normalmente è molto ampio per consentire al difensore di procedere secondo la sua discrezionalità, ma sempre nell’interesse del cliente, nei confronti del quale l’avvocato ha un dovere di informazione,

– il mandato può essere conferito a più difensori di studi diversi ma ciò è opportuno solo in casi veramente complessi e previo colloquio con il primo difensore nominato,

– è necessario riscontrare con celerità le richieste dell’avvocato,

comunicare assenze prolungate e/o cambio di dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, ..);

– è suo diritto chiedere di ricevere in copia gli atti del procedimento,

Nonché tutte le altre formalità tipiche attinenti al conferimento dell’incarico.

C- La lettera c dell’art 3 prevede che i cittadini potranno rivolgersi allo sportello per chiedere illustrazioni sui diritti e doveri derivanti dal conferimento dell’incarico.

Al riguardo il CNF, facendo proprie le osservazioni sorte nei primi confronti, sta valutando di eliminare dalla bozza del regolamento lo specifico richiamo all’illustrazione delle norme deontologiche e del principio di trasparenza da parte del professionista, della necessità di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché della prevedibile misura del costo della prestazione professionale.

Ciò in quanto ha ritenuto che rendere tale tipo di informazione ai cittadini fosse per certi versi inutile e comunque esorbitante rispetto alla finalità dello sportello del cittadino.

D- La lettera d dell’art 3 dello schema del regolamento prevede che il servizio che lo sportello offrirà avrà ad oggetto anche l’illustrazione della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione.

 

ART 4 Accesso al servizio

L’art 4 disciplina l’accesso al servizio offerto dallo sportello del cittadino.

Presso lo sportello (che come già detto dovrà essere istituito all’interno dei locali di ciascun Consiglio dell’Ordine), l’utente potrà rivolgersi ad avvocati o praticanti abilitati al fine di ottenere gratuitamente informazioni e orientamento in merito alle prestazioni professionali degli avvocati e all’accesso alla giustizia.

L’utente non è solo il cittadino italiano, infatti potranno usufruire del servizio offerto anche i soggetti comunitari, extracomunitari, nonché gli apolidi, aventi sede residenza o domicilio nel circondari del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine. 

Coloro i quali non abbiano una buona conoscenza della lingua italiana dovranno essere accompagnati da un interprete.

Infine coloro che accedono allo sportello al fine di usufruire del servizio dovranno firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali in conformità con la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed accettare di esonerare il Consiglio da ogni responsabilità in merito all’attività prestata.

Il Consiglio non riceve nè trattiene documenti dall’utente ed i nominativi dei richiedenti non vengono conservati in alcun elenco; del colloquio e dei contenuti delle informazioni rese non è redatto o conservato alcun verbale.

 

ART 5 Elenco dei professionisti dello sportello

L’art 5 si preoccupa di prevedere i requisiti che gli avvocati o praticanti abilitati devono possedere per potersi iscrivere all’elenco dei professionisti addetti a svolgere l’attività dello sportello, nonchè di determinare le modalità di iscrizione a detto elenco, i criteri di turnazione che gli avvocati devono rispettare ed i divieti loro imposti.

In particolare l’art 5 (commi 1,2,3,4) dispone che:

1. Il servizio è reso da professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine, al quale possono essere iscritti avvocati, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso, che non abbiano riportato sanzioni superiori all’avvertimento negli ultimi cinque anni e che siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo per l’iscrizione nell’Albo.

2. L’attività dello sportello dovrà essere resa dal professionista iscritto nell’elenco di cui al comma precedente presso i locali a disposizione del Consiglio dell’Ordine, con le modalità e gli orari stabiliti all’uopo.

3. L’elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale, contenere l’indicazione dei relativi turni per la prestazione dei servizi per lo sportello.

4. Ciascun professionista potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Il Consiglio potrà richiedere che il professionista dimostri di possedere una particolare e comprovata esperienza.

Il CNF, nello spirito dell’intento che si vuol perseguire con l’istituzione dello sportello del cittadino, ha chiarito che i professionisti che vorranno iscriversi nell’elenco non dovranno indicare la loro specializzazione o i settori di loro maggiore competenza. Ciò perché l’attività svolta allo sportello non consiste nel dare consulenza legale e pertanto non appare necessaria la specifica competenza per materia.

Sebbene in linea di massima è possibile sostenere quanto affermato dal CNF, di contro si osserva che nessun avvocato ha una conoscenza a 360 gradi del diritto, pertanto almeno per grandi linee (civile penale ed amministrativo), sarebbe giusto che il COA prevedesse una distinzione per materia dei professionisti che si occuperanno di svolgere l’attività di orientamento ed informazione ai cittadini che si rivolgeranno allo sportello.

L’art 5 al 5° comma ribadisce la gratuità dei servizi offerti dallo sportello e continua elencando al comma 6 una serie di divieti imposti agli avvocati o praticanti abilitati che prestano servizio allo sportello

In particolare, è vietato all’avvocato di :

 -ricevere da parte del beneficiario del servizio denaro o altro tipo di compenso o utilità per l’attività prestata (comma 5).

(Comma 6)

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni o si è dato orientamento;

b) di assumere o far assumere ai colleghi associati o soci, o ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio, incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono state fornite informazioni o si è provveduto a fornire orientamento, nonché per qualsiasi altra questione, se non siano decorsi almeno due anni dal momento in cui si è svolta l’attività di informazione.

c) La prestazione del servizio comporterà il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di attività espletata dall’Avvocato.

Lo scopo è di evitare conflitti di interesse. Se è del tutto ovvio che l’avvocato che presti le attività proprie dello sportello al cittadino non possa giovarsene per aumentare la clientela, appare secondo il CNF altresì necessario prevedere non solo un divieto di indicazione di colleghi per l’assunzione del patrocinio ma anche un termine di un tempo ragionevole (due anni) al fine di evitare una facile elusione della norma per il tramite di indicazioni reciproche.

A tal proposito ha avanzato la proposta ai COA di  prevedere l’anonimato dell’avvocato informatore (non parrebbe necessario rispetto alle finalità della legge che l’utente sia necessariamente informato del nominativo dell’avvocato-informatore).

Da quanto fin qui esposto è chiaro che l’avvocato preposto allo sportello non può assumere incarichi provenienti da soggetti che si sono rivolti al detto sportello.

Ampie critiche possono essere avanzate a questo divieto ipotizzato dal CNF.

Infatti quello che si chiede all’avvocato preposto allo sportello è di svolgere un servizio all’utente per mero spirito di liberalità.

Ciò a mio avviso non appare corretto, perchè ognuno di noi per svolgere la professione forense ha dovuto affrontare un lungo corso studi universitari, due se non più anni di pratica, un estenuante esame di abilitazione, pertanto appare giusto che il tempo impiegato nello svolgimento di detta attività venga in qualche modo retribuito.

A tal proposito si potrebbero ipotizzare due soluzioni.

La prima è la possibilità di eliminare il divieto di assunzione degli incarichi da parte dell’avvocato sportellista.

Ovvero, far si che lo sportello del cittadino diventi non solo il mezzo attraverso il quale favorire il rapporto tra i cittadini e l’avvocatura, ma anche uno strumento per gli avvocati più giovani, o quelli meno fortunati di altri, di poter trovare clienti e quindi lavoro!

Nessun conflitto di interessi, né privilegi per uno piuttosto che per un altro avvocato  verrebbero a crearsi:

-in primo luogo perché tutti gli avvocati e praticanti abilitati, purchè in possesso dei requisiti oggettivi richiesti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza (da determinarsi tramite regolamento) posso avanzare al COA domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti preposti allo sportello,

– il COA è tenuto a vigilare e garantire la turnazione degli iscritti all’elenco, conseguentemente tutti coloro che risultano iscritti potranno trarre vantaggio;

– ed infine l’avvocato con uno studio ben avviato e redditizio non ha certo interesse nè a perder tempo con lo sportello del cittadino nè tanto meno di patrocinare cause di valore economico e valenza giuridica non molto rilevante.

Inoltre al fine di tutelare ancor più l’utente, il quale non sarà certo l’imprenditore bensì un soggetto con un  reddito medio basso, che non ha alcuna conoscenza e confidenza con il mondo giuridico, i COA, dovrebbero non solo permettere l’assunzione degli incarichi ai professionisti preposti allo sportello, ma imporre se possibile l’utilizzo del gratuito patrocinio, o ove per motivi di reddito questo non fosse possibile, obbligarli ad applicare i minimi dei parametri, ovvero gli stessi (all’incirca) che vengono applicati dal Giudice per le liquidazioni di gratuito patrocinio.

La seconda soluzione, potrebbe essere quella di prevedere per l’avvocato sportellista un gettone di presenza, ovvero un c.d. “rimborso spese”, che però andrebbe a gravare sulle casse del COA e conseguentemente di tutti gli iscritti all’albo.

Inoltre, da giovane avvocato qual’ è lo scrivente , mi rendo conto che tra le due opzione quella che maggiormente favorisce la professionalità  dei giovani avvocati è senz’atro la prima, in quanto così facendo si permettere loro di crescere professionalmente ed quantomeno economicamente, cosa che un rimborso spese certamente non garantisce.

 

ART 6 Violazioni del regolamento

Il CNF nello schema di regolamento all’art 6 ha disciplinato le violazioni indicando il COA quale organo preposto alla vigilanza, ed ha specificato che possono comportare l’esclusione dall’elenco:

– la mancata presenza del professionista allo sportello senza giustificato motivo nel turno di riferimento;

– il rifiuto o l’omissione ingiustificati di prestare l’attività di informazione e di orientamento alla persona che accede al servizio;

– il venir meno dei requisiti di accesso all’elenco dei professionisti e la violazione dei divieti di cui all’art. 5.

 

ART 7 Oneri

Infine all’articolo 7 ha previsto che gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 29, co. 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali oneri sono pertanto incorporati nel contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti all’albo.

Ci auguriamo che da tale sportello non derivino solo oneri per gli avvocati, ma anche qualche – seppur minima – utilità.

 

 

Bibliografia

1- Bozza regolamento per le modalità di accesso allo sportello del cittadino redatta dal CNF .

 

 

 

 

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