L’imprenditore che “gonfia” le schede carburante risponde di frode fiscale? Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 912

L’IMPRENDITORE CHE “GONFIA” LE SCHEDE CARBURANTE RISPONDE DI FRODE FISCALE?

Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 912

(Pres. Mannino – Rel. Ramacci)

 

 

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava, in data 27 aprile 2010, la sentenza con la quale il G.U.P. del Tribunale di Palmi, a seguito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di C.V. in ordine al reato di cui agli articoli 81 cpv. C.P. e 2 D.Lv. 74/2000, concretatosi nell’utilizzazione, al fine di evadere le imposte sui redditi ed il valore aggiunto, di fatture e documenti per operazioni inesistenti o comunque aumentate nell’importo e la conseguente indicazione, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 e nelle dichiarazioni annuali relative all’imposta sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi per un imponibile di Euro 14.599,97 ed una IVA pari ad Euro 2.920,03.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando di aver sollevato, tanto nel corso del giudizio abbreviato, quanto in appello, la questione relativa alla competenza territoriale e la conseguente errata indicazione, nell’imputazione, del luogo di commissione del reato.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’articolo 2 D.Lv. 74/2000, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in ordine alla circostanza che le operazioni relative alla documentazione fiscale per cui è processo fossero comunque esistenti, mentre la affermazione della loro inesistenza era frutto di mere presunzioni da parte del personale della Guardia di Finanza che aveva proceduto alla verifica.

Aggiungeva che il fatto contestato avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’articolo 3 del D.Lv. 74/2000, con conseguente assoluzione dell’imputato in quanto i limiti di importo ivi indicati non risultavano superati.

Con un terzo motivo di ricorso rilevava la violazione dell’articolo 133 C.P. per non avere la Corte d’Appello tenuto conto dei criteri direttivi fissati da detta disposizione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che l’imputato ha richiesto di essere giudicato, in primo grado, con il rito abbreviato.

Tale opzione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, preclude la possibilità di proporre eccezione di incompetenza per territorio.

Si tratta di orientamento più recente (Sez. V n. 7025, 23 febbraio 2011; Sez. V n. 3035, 27 gennaio 2011; Sez. V n. 1937, 21 gennaio 2011; Sez. 1 n. 10399, 16 marzo 2010; Sez. I n. 38388, 1 ottobre 2009; Sez. I n. 22750, 3 giugno 2009) che il Collegio condivide, preferendolo ad altro, di segno opposto, più risalente nel tempo.

Come si è recentemente avuto modo di osservare, infatti, tale indirizzo interpretativo trova giustificazione, da un lato, nell’accettazione, da parte dell’imputato, di un giudizio allo stato degli atti, che comprende anche l’individuazione del giudice competente in quello dinanzi al quale pende il procedimento nel momento in cui il rito speciale viene adottato e, dall’altro, nell’adesione, con la richiesta di giudizio abbreviato, ad un rito nel quale difetta la fase processuale dedicata alla trattazione ed alla risoluzione di questioni preliminari quali quelle relative alla competenza, non essendo applicabile, in tal caso, la previsione dell’art. 491 C.P.P. e ponendo l’art. 21 C.P.P., quale limite per la proponibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale, un’udienza preliminare ormai superata dalla richiesta di rito alternativo (così Sez. V n. 7025, 23 febbraio 2011, cit.).

Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato.

Invero la Corte territoriale, mediante un legittimo richiamo per relationem alla decisione di primo grado, i cui contenuti ha fatto propri, ha chiaramente indicato gli incontestabili dati fattuali sui quali il giudice di prime cure è pervenuto all’affermazione di penale responsabilità nei confronti del ricorrente.

Si tratta, contrariamente a quanto indicato in ricorso, di dati obiettivi acquisiti attraverso “controlli incrociati” della documentazione fiscale e non di mere presunzioni del personale di polizia giudiziaria operante.

Evidenziano infatti i giudici del gravame che detti accertamenti avevano permesso di accertare che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburanti era risultata falsa. In particolare, specificava la Corte territoriale, nelle “schede carburante” non risultavano riportati i chilometri percorsi con la vettura che il ricorrente aveva venduto, ostacolando ogni possibile verifica; l’esame documentale attestava la percorrenza di 1,73 chilometri per litro di gasolio, mentre il consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura era di 15,60 chilometri per litro; i tre soci dell’impianto di distribuzione carburante ed unici gestori dello stesso avevano disconosciuto le sigle e firme apposte sulle schede e la calligrafia con la quale erano stati indicati gli altri dati obbligatori; la documentazione riportava rifornimenti effettuati in date nelle quali l’impianto di distribuzione, privo di erogatori “selfservice”, era invece chiuso.

Si tratta, come emerge chiaramente, di dati incontrovertibili che i giudici del gravame hanno correttamente valutato anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, certamente inquadrarle nell’ipotesi di cui all’articolo 2 D.Lv. 74/2000, stante l’oggettiva ed accertata inesistenza delle operazioni documentate e non anche nella residuale ipotesi di cui all’articolo 3, applicabile fuori dei casi previsti dal menzionato articolo 2.

Ne consegue che la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi, infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso.

La doglianza è infatti espressa in modo del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a sostenere l’inosservanza, da parte dei giudici del gravame, dei criteri dettati dall’articolo 133 C.P. e la mancata considerazione del suo stato di incensuratezza, senza ulteriore specificazione.

Contrariamente a quanto rilevato, tuttavia, la Corte d’Appello ha valutato adeguatamente la congruità della pena inflitta, che il primo giudice aveva irrogato tenendo conto della mancanza di precedenti penali, di ulteriori iscrizioni e della obiettiva rilevanza del fatto.

Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’articolo 133 C.P., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. II n. 12749, 26 marzo 2008).

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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