Mobbing : ulteriore chiarimento da parte degli Ermellini (G. Rossi)

 

MOBBING : ULTERIORE CHIARIMENTO DA PARTE DEGLI ERMELLINI

Commento a Corte di Cassazione, sentenza n. 87/2012

Gianna Rossi

 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012, mette in evidenza quali sono gli elementi per poter considerare alcune condotte come mobbing.

Innanzitutto la Corte ricorda che quando si parla di mobbing si fa riferimento a delle condotte sistematiche e protratte nel tempo, a sistematici reiterati comportamenti ostili nei confronti del lavoratore che finiscono per diventare delle vere e proprie forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica. [1]

Si tratta di comportamenti che secondo la Corte possono condurre ad una mortificazione morale e ad un’emarginazione del lavoratore andando a ledere il suo equilibrio psicofisico.

La sentenza contribuisce a chiarire ulteriormente il concetto di mobbing dato che gli Ermellini indicano in dettaglio quali sono gli elementi necessari perché si possa parlare di mobbing.

Il primo degli elementi è l’accertamento di una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio.

Il secondo è l’accertamento di un danno alla salute di chi è vittima di mobbing e il terzo è l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento persecutorio e il danno all’integrità psico-fisica del lavoratore.

Naturalmente ci vogliono le prove che, se sussistono, danno diritto alla parte danneggiata ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Nel caso esaminato qui dalla Corte sono stati però esclusi gli estremi del mobbing perché, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la vicenda lavorativa si era sviluppata nei limiti della normalità “atteso che il rapporto di lavoro si era svolto secondo modalità congrue rispetto alla natura delle prestazioni, alle obbligazioni reciproche ed agli interessi delle parti contrattuali”.

In particolare nella sentenza della Corte d’appello si era sottolineato “da un lato, che non poteva ravvisarsi, nel caso di specie, un nesso causale fra la patologia psichica da cui era risultato affetto il lavoratore ed il disagio derivante dall’ambiente lavorativo, e, dall’altro, che non era nemmeno possibile individuare i soggetti responsabili dell’allegato mobbing con riferimento a comportamenti specifici e rilevanti”.

 Inoltre, nella parte motiva della sentenza la Corte fa diversi richiami a decisioni precedentemente adottate.[2]

In materia di mobbing, ricordiamo –  seppur brevemente- all’arguto Lettore, che  non esiste una normativa specialistica e i Legali impegnati a difendere queste vittime fondano le loro giuste pretese sulle disposizioni codicistiche e la giurisprudenza, cimentandosi quotidianamente in un aggiornamento rigoroso.

 In questi anni, infatti, la Magistratura ha indicato alcuni elementi distintivi del mobbing, giudicati col passare del tempo essenziali e irrinunciabili, al fine di identificare e riconoscere tale nuova fattispecie giuridica.

La Corte di Cassazione, anche nelle sentenze più recenti, confermando la tesi prevalente, ha tradotto il termine inglese “mobbing” con “persecuzione”, poiché il fenomeno può essere descritto soltanto come un coacervo di azioni (legali e non) finalizzate a un obiettivo specifico (l’estromissione del lavoratore dal gruppo umano), attuate per un congruo periodo e soprattutto artatamente congegnate dall’autorità vigente, cioè da chi può premiare e punire i sottoposti, quindi anche abusare di tale potere a fini estorsivi.

Queste strategie di sopruso (che non sono state ravvisate- fortunatamente- nel caso di specie), spesso presenti in vari ambienti di lavoro, segnano in modo indelebile i lavoratori, danneggiando drammaticamente le loro esistenze (e quelle dei familiari): ciò accade, in particolar modo, quando la persecuzione si perfeziona con il licenziamento o addirittura con l’infamante licenziamento disciplinare, che aggiunge dolore a chi già soffre per l’incomprensione di parenti e amici e per la perdita del proprio ruolo sociale.

 


[1] Il Mobbing è certamente un grosso capitolo della cultura medica, sociale, legale e morale; per questo  motivo  è stato ritenuto utile creare una struttura ( Osservatorio), capace di raccogliere i dati clinici, nazionali ed europei, per utilizzarli come strumenti di difesa dei diritti dell’uomo, ma anche come elemento di cultura politica e scientifica, al servizio delle esigenze istituzionali.

[2] Cassazione n. 18262 / 2007; Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326; Cassazione 6 marzo 2006 n. 4774; sentenza n. 33624 del 2007, Quinta Sezione Penale.

 

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