Professionista indagato. Possibile il sequestra dello studio anche se ne è proprietaria una società? Cassazione, sez. V, 12 marzo 2012, n. 9435

 

PROFESSIONISTA INDAGATO. POSSIBILE IL SEQUESTRA DELLO STUDIO ANCHE SE NE È PROPRIETARIA UNA SOCIETÀ?

Cassazione, sez. V, 12 marzo 2012, n. 9435

(Pres. Ferrua – Rel. Bevere)

 

 

Fatto e diritto

Con ordinanza 18.7.2011, il tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo orinario e per equivalente, emesso dal Gup del medesimo tribunale nei confronti di P.C. ; ha dichiarato inammissibili le istanze del riesame proposte nell’interesse delle società D. Sportiva srl ed Omissis srl. Il difensore di P.C. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge,in riferimento agli artt. 322 ter c.p.p., 11 L. 146/06 e 143 L. 244/07; vizio di motivazione : il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente deve rispettare il principio di proporzionalità ; pertanto il provvedimento deve contenere la valutazione sul valore dei beni sequestrati, al fine di verificare la proporzionalità tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. Tale valutazione manca nel provvedimento del Gup, che va quindi annullato.

2. vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo ordinario, sul nesso pertinenziale tra i beni e le ipotesi di delitto : l’ordinanza ritiene che la pertinanzialità sussiste poiché i beni in questione costituiscono l’oggetto della distrazione e quindi del reato e sono dunque cose ad esso pertinenti. Negli atti, però, non risulta che l’ipotesi distrattiva abbia ad oggetto gli immobili di titolarità della Omissis srl. Nell’ordinanza non vi alcuna consistente motivazione sulle esigenze cautelari.

3. violazione di legge, in riferimento agli artt. 322, 324 c.p.p., in combinato disposto con la normativa sulle impugnazioni e sul mandato difensivo; abnormità e motivazione apparente. Il tribunale ha considerato inammissibile la richiesta di riesame presentata dalle due società, terze interessate, in quanto proposta attraverso difensore non munito di procura speciale. In tal modo,nell’ordinanza non si tiene conto che il sequestro ha riguardato beni nella disponibilità dell’indagato P. , nella cui sfera giuridica si sono manifestati gli effetti del provvedimento, pertanto la richiesta di riesame non può ritenersi proposta da un terzo interessato, portatore di meri interessi civili, essendo stata proposta da persona titolare di un uno specifico interesse alla cessazione del vincolo reale imposto dal giudice penale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, va rilevato che nessuna disposizione di legge determina alcun obbligo del giudice del sequestro di individuare i singoli beni soggetti alla misura e di fissarne il valore nel momento in cui emana il provvedimento. Non sussiste, dunque, alcuna violazione della legge nell’ipotesi che il giudice fissi esclusivamente l’importo complessivo rilevante ai fini della futura confisca, così determinando il “quantum” delle garanzie che debbono essere acquisite mediante il sequestro. È evidente che, qualora sia possibile, il giudice individuerà specificamente il valore delle cose da sequestrare e che, ove ciò non sia possibile, l’individuazione spetterà all’organo demandato all’esecuzione del provvedimento, e cioè al Pubblico ministero. Avverso gli atti di quest’ultimo la parte potrà esercitare tutti i controlli e attivare tutti i meccanismi di tutela previsti dalla legge (richiede di restituzione; appello avanti l’organo giudicante) anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate, il loro valore ed i limiti fissati con l’ordine giudiziale. Tali strumenti di controllo escludono che la parte destinataria della misura risulti priva di tutela con riferimento al diritto di proprietà e di godimento dei beni caduti sotto sequestro, del riesame. (sez. 3, n. 1258 del 25.2.2010, rv 246444).

Quanto al secondo motivo, l’ordinanza si riferisce all’immobile sito in via Emilio Cavalieri n.7, foglio 549 particella 76 sub 12 e sub 19 intestati alla Omissis srl, e il tribunale ha correttamente richiamato gli accertamenti della GdF 20.5.11, secondo cui la persona giuridica intestataria del bene è nell’immediato controllo dell’istante, suo amministratore e legale rappresentante. L’immobile è comunque nella diretta disponibilità del P. , costituendo, da decenni, la sede storica dello studio professionale Omissis, base operativa della fitta rete di reati sottoposta alle indagini in corso. Ne deriva che tale immobile rientra, tra quelli comunque collegati a reati di bancarotta riferibili al P. , la cui personalità – secondo la razionalmente corretta prognosi del tribunale – non può non far ritenere che la disponibilità dell’immobile possa consentire la reiterazione dei reati, o protrarre o aggravare le conseguenze del reato associativo. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha interesse in relazione all’inammissibilità che riguarda il terzo interessato : al di là dell’utilizzazione dell’immobile da parte del P. , correttamente il tribunale ha dato rilievo alla formale titolarità del diritto di proprietà,da parte della società, la cui posizione sostanziale e processuale è nettamente distinta da quella dall’indagato. La società ha quindi la titolarità di autonomi interessi giuridici di carattere civilistico,tutelabili con il diritto di impugnazione, esercitarle nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di questi interessi. Quale terza interessata, la società ha un onere di patrocinio,che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Correttamente l’ordinanza impugnata ha rilevato che non risulta che il P. , in qualità di legale rappresentante della Omissis srl, abbia conferito autonoma procura speciale al difensore, affinché proponesse il riesame anche in nome e per conto della società. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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