Abusi sessuali su minori e contagio dichiarativo: basta la sola dichiarazione del minore offeso per condannare? Cassazione, sez. III, 2 aprile 2012, n. 12283

 

ABUSI SESSUALI SU MINORI E CONTAGIO DICHIARATIVO: BASTA LA SOLA DICHIARAZIONE DEL MINORE OFFESO PER CONDANNARE?

Cassazione, sez. III, 2 aprile 2012, n. 12283

 

L’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore” (cfr. parte motiva Sez. 3, n. 37147 del 18/9/2007, PM in proc. Scancarello).

Ed ancora “per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l’interlocutore ed adeguarsi alle sua aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l’incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze” (così parte motiva di (Sez. 3, n. 24248 del 13/5/2010, O.J., Rv. 247285).

Da tali assunti emerge la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni dei bambini, con l’opportuno aiuto delle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, attraverso “una articolata analisi critica – anche e soprattutto degli elementi probatori di conferma” (in tal senso si veda la parte motiva della citata sentenza Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010).

Il problem solving di una corretta valutazione da parte dei giudici del merito consiste pertanto nello stabilire se il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni de relato rese dai genitori, o da altri adulti che abbiano ricevuto il primo “disvelamento” dell’abuso sessuale, corrisponde a quanto i bambini hanno realmente vissuto, unitamente alla eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche che siano state disposte.

A tale proposito, soprattutto in caso di abusi collettivi, deve essere tenuta in considerazione la possibilità – avanzata anche nei motivi di impugnazione del presente giudizio – di un contagio dichiarativo che si configura – come evidenziato dalla migliore scienza di settore – a seguito dello scambio di informazioni e notizie da parte dei dichiaranti, che conduce a modificare il convincimento di quanto accaduto e, addirittura, può condurre alla formazione di un convincimento che non corrisponde al reale accadimento dei fatti. Tale meccanismo può venire azionato, anche in perfetta buona fede, dagli stessi genitori dei bambini, i quali, pur agendo al solo meritorio fine di tutelare i propri figli dal pericolo di reati gravi che possono pregiudicare la loro esistenza, inconsapevolmente trasmettono informazioni, formulano domande suggestive per la preoccupazione ed ansia di scoprire una temuta verità ed in tal modo, involontariamente, condizionano i bimbi, che tendono a compiacerli con le loro risposte

La Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell’ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale, nel nuovo testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare il minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: “a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate”. Inoltre il paragrafo 14 ha stabilito che “nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di “contagio dichiarativo”.

 

Cassazione, sez. III, 2 aprile 2012, n. 12283

(Pres. Ferrua – Rel. Rosi)

 

Ritenuto in fatto

LA Corte d’Appello sez. distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 23 febbraio 2009 ha confermato la condanna, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, di N.M. , per i reati di cui agli artt. 110, 609 bis e 609 ter c.p., “per avere, quale maestra in servizio presso la scuola (omissis) , condotto più alunni, minori di anni dieci (tra cui D.M. , Sc.Gi. , Se.Fr. , Se.Ch. , F.G. ) fuori dall’istituto – durante le ore di lezione ed all’insaputa dei genitori e della direzione scolastica – conducendoli presso un’abitazione ove i minori – ad opera o comunque alla presenza di soggetti adulti non identificati – venivano spogliati, fatti oggetto di toccamenti vari e ripetutamente fotografati, fatti commessi in xxxxxxx alla fine di (omissis) e, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, tramite i propri difensori, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi;

1. Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione all’addebitata condotta di avere condotto i minori fuori della scuola. La decisione impugnata non avrebbe chiarito le modalità di tale trasferimento di un’intera scolaresca, sia per quanto concerne l’andata che per quanto attiene al viaggio di ritorno; incertezze sussisterebbero in relazione ai seguenti aspetti: a) circa la localizzazione della casa della maestra; b) circa a testimonianza dell’insegnante V..B. , quanto all’esercitazione del (omissis) , mentre i giudici non hanno enunciato le ragioni di inattendibilità di altri testimoni (bidelli) che dicono di non aver visto transitare nessuno in uscita; c) quanto alle contraddizioni testimoniali sull’uso della sala azzurra: la sentenza avrebbe affermato che i bambini erano stati fatti uscire con la scusa di essere condotti per una proiezione nella sala azzurra dell’istituto a ciò deputata quando in atti la testimonianza di un’altra insegnante ha escluso che tale aula sia stata utilizzata per tale scopo nel corso dell’anno scolastico; d) quanto alla mancata considerazione della testimonianza del portiere dell’abitazione della maestra e dei suoi familiari che escludono di aver visto la scolaresca entrare nel palazzo ove abitava la maestra; la sentenza viene censurata con riguardo alle testimonianze di V..B. e Pi.Pa. anche per erronea e mancata applicazione del disposto di cui all’articolo 192, c. 1, c.p.p. e del disposto di cui all’art. 546, c. 1 c.p.p. laddove i giudici di appello non hanno fornito ragione nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati e non hanno indicato le ragioni per le quali non hanno ritenuto attendibili le prove di segno contrario.

2. Manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione: la Corte di appello non avrebbe affrontato la problematica connessa al fatto che dei venticinque bambini della scolaresca affidata all’imputata, dieci affermano di non essersi recati presso l’abitazione della maestra: la sentenza non avrebbe argomentato in ordine alla inattendibilità dei bambini che negarono ai propri genitori di essersi recati a casa con la maestra;

3. Manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione circa l’origine e la spontaneità dei racconti dei bambini: la sentenza avrebbe affermato che le dichiarazioni dei bambini erano caratterizzate da assenza di sollecitazione esterna, quando dalle emergenze del processo risulta il contrario in riferimento: a) alla datazione ed al luogo ove si sarebbero svolti i fatti, perché, secondo quanto emerge dagli atti e dalla denuncia presentata dalla So. , la via che la piccola Gi..Sc. indicò sulle prime alla madre come il luogo ove abitava la maestra non corrisponde all’indirizzo dell’abitazione della maestra; inoltre risulta agli atti che furono gli stessi genitori a condurre i bambini a vedere ove si trovava la casa della maestra; b) al mancato riconoscimento, eccettuata Gi..Sc. , degli interni dell’abitazione della maestra in sede di incidente probatorio con il tempo trascorso; c) all’insistenza sollecitatoria delle risposte da parte dei bambini evidenziata dalle stesse dichiarazioni di alcuni genitori; d) all’atteggiamento investigativo dei genitori spaventati che avrebbero involontariamente comunicato loro stessi particolari ritenuti importanti, quali arredi ed altri elementi descrittivi dell’abitazione della maestra, diffusi dopo il (omissis) , quando la teste A. , che conosceva da tempo la figlia della maestra ed era stata in casa sua, era stata informata dei fatti;

4. Manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione anche in riferimento alla valutazione delle testimonianze degli altri adulti (direttore, bidelle, custode), quelle stesse testimonianze che hanno condotto all’archiviazione delle accuse relative ad abusi commessi all’interno della scuola;

5. Manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione alla valutazione delle testimonianze dei bambini, attese le macroscopiche divergenze tra le testimonianze assunte in incidente probatorio ove i bimbi riferirono della partecipazione, nei supposti abusi, di numerosi altri soggetti adulti, tra i quali il custode della scuola, tale c..s. , meglio conosciuto dai bambini con il soprannome “M. “, ovvero il direttore della scuola, la bidella e altre insegnanti: tali soggetti non furono mai indagati ed anche il procedimento nei confronti del custode fu archiviato per la non serietà degli elementi a suo carico;

6. Travisamento della prova ed illogicità intrinseca ed estrinseca della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della casa dal filmato avvenuta nel corso dell’incidente probatorio: pur avendo censurato la decisione di primo grado per la mancanza di un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori, autonomo rispetto alle conclusioni del C.T. del pubblico ministero, i giudici di appello avrebbero in realtà motivato il mancato riconoscimento da parte dei bambini, proprio in base alla ipotesi formulata dal consulente del P.M. circa la possibile rimozione psicologica dell’episodio da parte dei bambini, senza tenere conto che tale meccanismo psichico inconscio comporta l’eliminazione della traccia in memoria dell’intero episodio e non solo dei particolari di esso, per cui i bimbi non avrebbero allora dovuto riferire, nel medesimo incidente probatorio, della festa a casa della maestra;

7. Manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione quanto all’utilizzo dei criteri che hanno condotto i giudici ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

 

Considerato in diritto

 

I primi sei motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento conseguente del settimo.

1. È bene innanzitutto premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato alcune linee guida per valutare l’attendibilità dei bambini in tenera età che si dichiarino vittime di abusi sessuali.

Infatti se è ben vero che il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, c. 3 e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016) è stato stabilito che nel caso di parte offesa dei reati sessuali di età minore è necessario che l’esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l’attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, la qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute (Così Sez.3, n. 29612 del 27/7/2010, G., P.C. in proc. R. e altri, Rv. 247740, fattispecie relativa a presunti abusi sessuali compiuti da alcune maestre in una scuola materna).

In particolare, questa Corte si è già occupata di abusi sessuali di tipo collettivo, ed ha precisato “che l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore” (cfr. parte motiva Sez. 3, n. 37147 del 18/9/2007, PM in proc. Scancarello).

Ed ancora “per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l’interlocutore ed adeguarsi alle sua aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l’incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze” (così parte motiva di (Sez. 3, n. 24248 del 13/5/2010, O.J., Rv. 247285).

Da tali assunti emerge la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni dei bambini, con l’opportuno aiuto delle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, attraverso “una articolata analisi critica – anche e soprattutto degli elementi probatori di conferma” (in tal senso si veda la parte motiva della citata sentenza Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010).

2. Il problem solving di una corretta valutazione da parte dei giudici del merito consiste pertanto nello stabilire se il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni de relato rese dai genitori, o da altri adulti che abbiano ricevuto il primo “disvelamento” dell’abuso sessuale, corrisponde a quanto i bambini hanno realmente vissuto, unitamente alla eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche che siano state disposte.

A tale proposito, soprattutto in caso di abusi collettivi, deve essere tenuta in considerazione la possibilità – avanzata anche nei motivi di impugnazione del presente giudizio – di un contagio dichiarativo che si configura – come evidenziato dalla migliore scienza di settore – a seguito dello scambio di informazioni e notizie da parte dei dichiaranti, che conduce a modificare il convincimento di quanto accaduto e, addirittura, può condurre alla formazione di un convincimento che non corrisponde al reale accadimento dei fatti. Tale meccanismo può venire azionato, anche in perfetta buona fede, dagli stessi genitori dei bambini, i quali, pur agendo al solo meritorio fine di tutelare i propri figli dal pericolo di reati gravi che possono pregiudicare la loro esistenza, inconsapevolmente trasmettono informazioni, formulano domande suggestive per la preoccupazione ed ansia di scoprire una temuta verità ed in tal modo, involontariamente, condizionano i bimbi, che tendono a compiacerli con le loro risposte (che potrebbero rivelarsi pertanto non genuine). Di fatti in tali casi, come è stato felicemente sintetizzato (cfr, parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 9811 del 17/l/2007, PG in proc. C.F., non massimata), “l’adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo. Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettano notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti raccontano ricordando mentre i bambini ricordano raccontando strutturando, cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta. Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente alla realtà”. Del resto, come le neuroscienze hanno precisato, la capacità di comprensione e produzione linguistica e quella di recupero corretto dei ricordi autobiografici, sono legate alla maturazione delle regioni cerebrali linguistiche dell’emisfero sinistro che si sviluppano dai quattro/cinque anni in poi. Sulla linea di tali studi scientifici, la Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell’ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale, nel nuovo testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare il minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: “a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate”. Inoltre il paragrafo 14 ha stabilito che “nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di “contagio dichiarativo”.

3. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha avuto cura di sviluppare un articolato corpus motivazionale, ma tale apparato argomentativo non è immune da vizi rileva bili in questa sede, quanto alla verifica del possibile condizionamento dei minori e quanto alle altre illogicità censurate, sia sotto il profilo della carenza di motivazione che per quanto attiene all’illogicità della stessa. I giudici di secondo grado non hanno dato risposta a tutte le censure difensive che evidenziavano come possibile la mancanza di spontaneità delle dichiarazioni e quindi un contagio dichiarativo, limitandosi a svolgere un diligente riassunto della sentenza di primo grado, quanto alle singole dichiarazioni de relato rese dai genitori ed aggiungendo quanto ritenuto ivi mancante, ossia un’altrettanto diligente sintesi delle dichiarazioni rese dai bambini all’esito di un complesso incidente probatorio, con il quale, meno di due mesi dopo la denuncia, furono sottoposte ai bambini (ai fini del riconoscimento) sia nove gruppi di foto riproducenti un ambiente domestico (ciascun gruppo conteneva una foto familiare ai bambini, una foto proveniente dalla casa della maestra e due foto neutre), sia tre filmati di interni di abitazione (uno a loro familiare, uno relativo alla casa della maestra ed uno neutro).

4. L’iter decisionale seguito dalla Corte di appello è stato il seguente: pur prendendo le mosse dalla constatazione che le dichiarazioni dei minori differivano per molti dei particolari della vicenda, i giudici hanno affermato l’esistenza in esse di un nucleo comune costituito:

– dal fatto di essere usciti da scuola con la maestra e di essersi recati con un pulmino a casa della stessa, evento riferito da tutti;

– dalla conoscenza dei particolari della casa della maestra, confermato anche dalla circostanza che Sc.Gi. ne aveva riconosciuto il filmato e che altri bambini avevano riferito di alcuni particolari effettivamente esistenti (due bagni, un grande ascensore, il divano verde), in quanto i giudici hanno attribuito il mancato riconoscimento delle foto e dei filmati da parte di tutti gli altri al possibile verificarsi di un fenomeno di rimozione, al tempo trascorso ed anche al fatto che non immaginavano di dover ricordare tale luoghi in un secondo momento;

– da alcuni particolari della c.d. festa a casa della maestra che ricorrono con frequenza nei racconti dei bambini (aver saltato sui letti, essere stati fotografati, presenza di uomini mascherati) come confermato dalle dichiarazioni rese dai genitori e come riscontrabile da alcuni s.i.t. dei quali vengono riportati stralci;

– dal fatto che molti dei bambini “condotti dai genitori nei pressi del palazzo in cui viveva la N. subito dopo la scoperta della vicenda, l’avevano riconosciuto come quello in cui abitava la loro maestra”, su tale punto i giudici di appello danno atto che in precedenza i bambini avevano indicato anche un altro luogo (casa con giardino), riferito ad un soggetto la cui posizione fu archiviata, ma nonostante ciò i giudici hanno ritenuto di dover confermare il giudizio di spontaneità di tali ricognizioni.

I giudici di appello hanno poi respinto le censure di contagio dichiarativo in riferimento alla descrizione dell’appartamento della maestra, sulla base del fatto che la figlia degli St. aveva riferito ai genitori particolari della casa della maestra (caratteristiche di cucina e della stanza della figlia) la domenica xxxxxxxx, prima che la A. , madre di un’altra bambina e a conoscenza di particolari dell’interno dell’appartamento della maestra N. , venisse a sapere degli abusi (fatto avvenuto il xxxxxxxx), per cui non poteva essere stata l’A. a comunicare alla bambina tali particolari. Inoltre i giudici hanno considerato scarsamente rilevante la circostanza che i minori nel corso dell’incidente probatorio non siano stati in grado di descrivere condotte di “chiara valenza sessuale”: i giudici hanno espresso l’opinione che la ritrosia fosse naturale nei bambini, ribadendo il giudizio di spontaneità della genesi della vicenda. Hanno riferito di turbamenti e disturbi psicologici verificatisi in alcuni dei bambini; i giudici hanno ritenuto che anche il fatto che nessuno dei bimbi avesse fatto cenno spontaneamente ai propri genitori del fatto fosse connesso alla possibilità che gli stessi avessero ricevuto minacce più o meno esplicite od avessero paure indotte per le conseguenze di tale rivelazione ovvero fossero stati persuasi che si trattasse di un segreto da non rivelare o di una sorpresa. La Corte di appello ha condiviso la censura circa la mancanza di un autonomo giudizio del Giudice di prime cura sull’attendibilità dei minori, per essersi lo stesso riportato alle valutazioni espresse dal consulente del pubblico ministero, ma ha ritenuto tale censura non rilevante nel giudizio di secondo grado in quanto il giudizio di attendibilità era stato preso in carico dagli stessi giudici, alla luce dei riscontri alle dichiarazioni dei bambini, tra i quali la conoscenza della casa dell’imputata e della sua ubicazione.

D’altra parte, contraddittoriamente, i giudici di secondo grado hanno ammesso l’esistenza di un “punto oscuro” della vicenda, posto che mentre inizialmente i fatti erano stati individuati come avvenuti il giovedì (omissis) , in seguito tale giorno era stato escluso, in quanto erano state effettuate le prove di evacuazione ed un papà era andato a riprendere il figlio alle 11,30, orario che rendeva incompatibile il verificarsi dei fatti. A tal proposito la sentenza impugnata si è limitata ad indicare un non meglio definito giorno di fine maggio. Per quanto attiene alla fattibilità materiale di effettuare un’uscita della scolaresca dall’istituto senza che nessuno se ne fosse accorto, i giudici di merito, pur dando atto del fatto che tale evenienza avrebbe implicato l’elusione della sorveglianza della bidella (presente con il proprio banchetto nei pressi dell’aula della N. e dei bagni), hanno ritenuto possibile che la maestra e la sua classe si fossero allontanate non viste, perché in precedenza era accaduto che fosse proprio la stessa N. a non accorgersi dello svolgimento di una delle prove di evacuazione, nonostante le altre classi stazionassero rumorosamente in giardino: i giudici hanno ritenuto tale episodio sintomatico del fatto che fosse possibile uscire dall’istituto passando inosservati, ovvero hanno ipotizzato che l’uscita della classe potesse essere stata interpretata come spostamento della stessa nell’aula delle proiezioni.

5. Dalla lettura della motivazione, risulta evidente che non è stata fornita esauriente e congrua risposta alle articolate censure proposte in appello, ma non solo: la decisione risulta di scarsa tenuta argomentativa e logica, nonostante letta in correlazione alla sentenza di primo grado (come possibile, atteso il giudizio confermativo sulla stessa espresso); anzi, proprio una lettura per così dire “combinata” delle due decisioni fa emergere le più vistose contraddizioni e la mancata risposta ad alcune doglianze.

La Corte di appello non ha analizzato con cura – nel rispetto dei principi sopra ricordati per la vantazione della testimonianza dei bambini in tenera età – la possibilità che gli adulti avessero influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini, quando è stata la stessa sentenza a dare atto del fatto che i racconti dei minori relativi alla gita a casa della maestra ed agli abusi subiti erano state rese dopo la sollecitazione da parte dei genitori. Deve infatti essere ricordato che le indagini avevano avuto inizio in seguito alla denuncia di abusi sessuali addebitati all’imputata e ad altre persone (mai identificate), presentata in Questura il (omissis) da alcuni genitori di bambini frequentanti la scuola materna “(omissis) . La signora So. , madre di Sc.Gi. di cinque anni, in particolare, aveva riferito che la figlia nel pomeriggio del (omissis) , nel corso di una passeggiata dopo averle chiesto di bere un’aranciata simile a quella bevuta a casa della maestra, dopo la domanda della mamma sulla circostanza, le aveva indicato la “casa della maestra” (tale prima indicazione della bimba peraltro si sarebbe poi rivelata non corretta) ed aveva affermato di esservi stata condotta, con i compagni di classe, dopo essersi trattenuta in un “giardino”, con un pulmino di colore giallo condotto da un uomo con i baffi, al fine di partecipare ad una festa organizzata dalla maestra che aveva offerto aranciata, acqua e focaccia; la So. aveva riferito di “avere incalzato” la figlia la quale gli aveva detto che si vergognava a riferire altri particolari, particolari che aveva narrato solo il giorno successivo, a seguito di altre domande dalle quali aveva appreso della presenza nell’abitazione della maestra anche di due uomini mascherati, di cui uno completamente nudo e l’altro che aveva accarezzato la bimba nelle parti intime, nonché della figlia della maestra che l’aveva lavata nelle parti intime ed i piedi; secondo quanto riferito dalla So. la bimba/dopo avere detto di essere stata fotografata, aveva bruscamente interrotto il racconto perché stanca di parlarne, sostenendo di non ricordare nessun particolare dopo il ritorno in aula dalla gita a casa della maestra. Il giorno successivo alla denuncia la donna era tornata in questura precisando che la figlia, nel corso di un sopralluogo, aveva riconosciuto sia il “giardino”, pertinenza di una casa ubicata in Via xxxxxxx (appartenente ad altra persona la cui posizione sarà archiviata dopo le indagini preliminari), sia la “casa della maestra” (peraltro situata in un’altra zona), della quale aveva fornito articolate descrizioni, tra cui l’esistenza di un “grande ascensore”. Le dichiarazioni degli altri genitori come sintetizzate nella sentenza di primo grado avevano fornito altri narrazioni in parte analoghe ed il racconto era stato arricchito di particolari, ottenuti all’esito delle plurime interviste che i genitori avevano effettuato ai loro bambini.

I giudici di merito, seppure hanno preso atto della divergenza di molti aspetti delle narrazioni dell’episodio, non hanno provveduto ad approfondire dettagliatamente il contenuto di tali denunce e delle dichiarazioni rese dai genitori, ricostruendo sotto il profilo cronologico la loro successione, ricostruzione che era essenziale proprio perché erano stati gli stessi genitori nelle loro dichiarazioni – allertati dalle notizie di possibili abusi sessuali al punto da far sottoporre i loro bimbi a visite ginecologiche – ad evidenziare le modalità persuasive ed induttive delle interviste alle quali avevano sottoposto i loro bambini, che erano stati sollecitati a riferire particolari della gita fatta con la maestra a casa della stessa.

Una più accurata ricostruzione del reticolo delle dichiarazioni avrebbe dovuto anche tenere conto del lasso di tempo intercorrente tra riferito del bambino e la data delle verbalizzazione delle dichiarazioni de relato dei genitori. Questo Collegio osserva che un’attenta lettura della sintesi delle dichiarazioni rese contenuta nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto, manifesta vari profili di contrasto con quanto posto a base delle considerazioni svolte dai giudici di secondo grado: in particolare, a proposito delle dichiarazioni rese dal signor St. (utilizzate dai giudici quale unico argomento per la confutazione delle censure di contagio dichiarativo relative alla descrizione dell’abitazione della maestra e degli arredi), il giudice di primo grado aveva sottolineato il fatto che egli rese dichiarazioni l'(omissis) ed ebbe a riferire dell’iniziale risposta in senso negativo della figlia alle sue domande, risposta ottenuta il giorno successivo: non risulta perciò così evidente quella precedenza cronologica della dichiarazione della bimba rispetto al tam-tam telefonico dei genitori, coinvolgente anche la signora A. , che nel frattempo ben avrebbe potuto fornire, inconsapevolmente, elementi conoscitivi sui dettagli dell’abitazione dell’imputata, poi trasfusi involontariamente nelle “interviste” ai bambini che i genitori effettuarono. Proprio l’elemento conoscitivo circa i particolari degli interni dell’abitazione della maestra è stato posto a base della conferma della veridicità dell’assunto fondamentale della decisione impugnata, ossia del dato di fatto che i bambini erano stati sicuramente a casa della maestra. Oltre alla dubbia consistenza degli elementi presenti nel processo in ordine a tale elemento, conseguente alla mancanza delle verifiche necessarie ad esprimere il giudizio di attendibilità dei minori, i giudici di secondo grado non sono stati in grado di fornire una spiegazione convincente e logica di come sia avvenuta la c.d. gita. Incerto è come la scolaresca sia potuta uscire dalla scuola senza essere notata da nessuno; il “sillogismo” evidenziato (“poiché la N. non si era accorta dell’esercitazione di evacuazione, quindi la N. poteva uscire indisturbata in quanto anche altri avrebbero potuto non accorgersi di ciò”) è discutibile e di nessun valore deduttivo, come anche il richiamo probabilistico allo spostamento della classe nell’apposita aula per la visione del film: in riferimento a tale circostanza, peraltro, i giudici non hanno fornito alcun elemento probatorio di supporto. Ignoto è come i bimbi siano potuti salire sul pulmino giallo, condotto da un’autista rimasto sconosciuto, in attesa davanti alla scuola senza che nessuno lo avesse notato. Del tutto oscuro, poi, come la scolaresca abbia potuto fare ritorno con il medesimo pulmino, con le stesse modalità in classe, indisturbata e senza essere vista.

Queste incertezze ricostruttive sulle modalità della gita vanno di pari passo con la totale incertezza della datazione: non che sia indispensabile determinare l’esatta data di un episodio quando sia certo che lo stesso è avvenuto, ma è di certo rilevante che un episodio individuato nel suo tempus commissi delicti sulla base delle prime dichiarazioni, venga ad essere smentito in tale determinazione cronologica.

6. Inoltre i giudici non hanno effettuato un’analisi critica dei risultati dell’incidente probatorio, quanto al mancato riconoscimento da parte di tutti i bambini (con la sola eccezione della Sc. che ebbe a riconoscere il filmato) delle foto degli interni dell’appartamento della maestra e dei filmati dello stesso. Il richiamo dei giudici di merito alla possibile rimozione psicologica dell’episodio risulta improprio. Come suggerito dalla difesa nel suo ricorso, e come la scienza psicologica ha posto da sempre in evidenza, la rimozione psicologica di un evento traumatico non può avere ad oggetto che l’eliminazione dell’intero evento e non già di particolari di esso, per di più neutri rispetto al nucleo traumatico dell’episodio, quali arredi o stanze di un’abitazione ove, nel caso di specie, sarebbe avvenuto l’abuso sessuale. Anche se l’età dei bambini, e soprattutto le modalità casuali del disvelamento (un banale richiamo all’aranciata, “bevuta a casa della maestra” da parte di una di essi) esclude di poter ritenere frutto di un accordo calunnioso quanto dagli stessi narrato, i giudici non hanno esaminato a fondo il tema del contagio dichiarativo e, per quella primissima narrazione della piccola Giorgia alla mamma durante la passeggiata, la possibilità che si trattasse di bugia fantastica, asserzione temporanea e confabulazione non corrispondenti alla realtà, strettamente correlata alla tenera età. Di contro, la Corte di appello non ha esitato a giustificare il silenzio di così tante vittime di abusi sessuali facendo richiamo a minacce, non meglio precisate, o “artifici” posti in essere per far credere che si trattasse di un fatto da tenere segreto, senza fornire contezza nella motivazione di quali fossero gli elementi acquisiti al processo che potessero supportare tali asserzioni.

Manca nella sentenza impugnata una seria verifica critica della affidabilità soprattutto della prima narrazione della piccola Sc. , anche alla luce delle successive dichiarazioni degli altri bambini, tutte sollecitate dai genitori stessi, allertati dalla mamma della bambina. Il passa-parola, anche telefonico, tra genitori, ha arricchito i successivi racconti dei piccoli in merito alla gita compiuta a casa della maestra, ulteriormente popolata di altri adulti, sia individuati in adulti facenti in qualche modo capo all’istituzione scolastica (bidelli, custode, direttore, altre maestre), sia in familiari della maestra (il marito, la figlia), sia in adulti sconosciuti, muniti da maschere descritte con richiamo a favole o a protagonisti dei cartoni animati. Tali indicazioni erano state riconosciute dai giudici fantasiose e comunque non attendibili, tanto che quando molte delle persone chiamate in causa non sono state neppure sottoposte ad indagine, mentre la posizione di altri soggetti è stata archiviata. I giudici di appello hanno omesso di dare risposta alle censure avanzate a tale proposito, senza fornire la motivazione della opposta valutazione espressa circa le dichiarazioni accusatorie dei bambini nei confronti della maestra, che pure contenevano anche esse particolari fantasiosi: non sono state spiegate le ragioni di una valutazione “frazionata” dei racconti dei bambini, valutazione che, seppure teoricamente possibile, deve essere congruamente motivata e deve essere tale da non inficiare il nucleo storico del fatto, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie.

7. Da ultimo, i giudici non hanno esaminato il narrato di tutti i bambini appartenenti alla scolaresca della N. : è stato riferito in sentenza che dieci dei venticinque bambini avevano negato sia qualsiasi abuso, sia l’esistenza di una gita/festa a casa della loro maestra. La Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni di tale divergenza, che invece doveva essere considerata nell’approccio omnicomprensivo necessario per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni dei altri bambini nei casi di abuso sessuale di tipo collettivo, non ha speso una sola parola sul giudizio di inattendibilità del “non-racconto” da parte dei citati dieci bambini, giudizio che avrebbe dovuto costituire la premessa per una validazione delle dichiarazioni accusatorie rese dagli altri.

Per quanto sopra esposto è pertanto necessario annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio alla Corte di appello di Lecce, che dovrà procedere a nuovo giudizio sul materiale probatorio in atti alla luce dei sopraenunciati principi di valutazione della prova dichiarativa dei bambini in tenera età.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce.

 

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