Non è sufficiente lo status di amministratore di diritto di una società ad integrare la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione Cassazione, Sez. V, 10 maggio 2012, n. 17708

 

NON È SUFFICIENTE LO STATUS DI AMMINISTRATORE DI DIRITTO DI UNA SOCIETÀ AD INTEGRARE LA RESPONSABILITÀ PER IL DELITTO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE

Cassazione, Sez. V, 10 maggio 2012, n. 17708

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’amministratore di diritto risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con questi, sia in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale. Da un canto, infatti, l’art. 40, secondo comma c.p. stabilisce che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, dall’altro è obbligo degli amministratori vigilare sul generale andamento della gestione, nonché di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose). Insomma, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità in ordine a condotte distrattive poste in essere dall’amministratore di fatto, occorre la prova della piena, pur generica, consapevolezza di siffatte finalità distrattive da parte dell’amministratore di diritto, non potendosi una statuizione di colpevolezza riconnettersi a mera responsabilità di posizione

Cassazione, Sez. V, 10 maggio 2012, n. 17708

(Pres. Marasca – Rel. Bruno)

Svolgimento del processo

Sc.Pi., A., P. e C. – nell’ambito di distinti procedimenti, poi riuniti – erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, dei reati di seguito indicati.

1) Nel procedimento n. 219/02 R.G.T., S.C. , Sc.Pi. , S.P. , assieme ad altri, erano imputati:

a) ai sensi degli artt. 110, 61 n. 7 c.p., 216 commi 1 e 2, 223 l.f., per avere distratto e occultato, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità come di seguito indicate: Sc.Pi. , quale amministratore unico della società Se.smi fino al 1994 e amministratore di fatto della società fino al fallimento,…; S.C. , quale amministratore di fatto della società Se.smi;…..; S.P. , quale amministratore unico della società La Cinque s.r.l. alla Se.smi collegata come socio di fatto, nonché di amministratore di fatto della Se.smi;…..beni macchinari, attrezzature, denaro contante e titoli di credito, per un valore complessivo di circa L. 9.535.292.229, da imputarsi, in particolare, per L. 125,350.000 a S.C. direttamente (oltre a L. 1.185.542.229 sottratte a beneficio della Cinque s.r.l. da questi controllata con il concorso di S.P. ) e con il concorso degli altri coindagati, per L. 472.500.000 a S.P. in concorso con gli altri coindagati (oltre a L. 1.185.542.229 sottratte a beneficio della La Cinque s.r.l, da questi controllata con il concorso di S.C. ),…., per L. 10.000.000 a Sc.Pi. direttamente con il concorso degli altri coindagati,…. appartenenti alla società Se.smi s.r.l. dichiarata fallita in data 31/3/1999, con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver cagionato alle parti offese un danno economico di rilevante gravità;

b) ai sensi degli artt. 110, 61 n. 7 c.p., 216 comma 2. n. 2, 219, 223 l.f., per avere in concorso tra loro e nelle qualità indicate al capo che precede, sottratto, distrutto o falsificato o comunque tenuto in guisa tale da impedirne la ricostruzione del patrimonio e degli affari, i libri e le scritture contabili obbligatorie della società indicata al capo a) ed in particolare:

– per avere distrutto o comunque occultato le pagine da 1 a 183 del libro giornale; fa per avere tenuto i seguenti libri: registro IVA vendite; registro IVA acquisti; mastrini; soltanto a partire dall’anno 1996;

– per avere distrutto o comunque occultato le pagine tutti i libri sociali obbligatori ai sensi di legge; con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato alle parti offese un danno economico di rilevante gravità;

c) ai sensi degli artt. 110 c.p. 2621 n. 1 e 2640 c.c., per avere in concorso tra loro e nelle rispettive qualità indicate al capo a) esposto nel bilancio della società Se.smi s.r.l., per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, consistenti nell’inserimento di fittizie poste attive, nella rappresentazione di debiti inesistenti, nell’occultamento di prestiti concessi, nella falsificazione di note di credito ed altro, l’aggravante di aver cagionato alla società un danno economico di rilevante gravità (fino al 31/3/1999);

d) ai sensi degli artt. 110 c.p., 2624 c.c, e 223, comma 2 n. 2 l.f., per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a), contratto prestiti sia direttamente sia per interposta persona nei confronti della società Se.smi s.r.l., di cui avevano il controllo – ciascuno nei modi menzionati, – così, provocando o comunque contribuendo a provocare il fallimento della società medesima, (fino al 31/3/1999);

e) 110 c.p., 2631 c.c, per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a), nei modi indicati al capo d), eseguito operazioni in conflitto d’interessi con la società SE.SMI s.r.l. (fino al 31/3/1999);

f) ai sensi dell’art. 2630, comma 2 n. 2 c.c. in relazione all’art. 2446 c.c. per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a) omesso di convocare l’assemblea dei soci per effettuare la riduzione del capitale per perdite necessaria vista l’azzeramento del capitale verificatosi negli anni 1995 e 1996. (fino al dicembre 1996).

2) Nel procedimento N. 509/04 R.G.T., S.C. , S.A. , S.P. ed altro imputato separatamente giudicato, erano imputati: a) ai sensi degli artt. 110, c.p. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 commi 1 e 2, 223 l.f., S.P. , in qualità di amministratore unico della società La Cinque s.r.l., collegata alla Se.Smi come socio di fatto, nonché di amministratore di fatto della Se.smi s.r.l.;……..(assieme ad altri) per avere distratto beni macchinari, attrezzature, denaro contante e titoli di credito per un valore complessivo di circa L. 9,535.292.229, da imputarsi in particolare per L. 125.350.000 a S.C. direttamente (oltre a L. 1.185.542.229 sottratte a beneficio della Cinque s.r.l., da questi controllata con il concorso di S.P. ) e con il concorso degli altri coindagati, per L. 472.500,000 a S.P. direttamente in concorso con gli altri coindagati (oltre a L. 1.185.542.229 sottratte a beneficio della La Cinque s.r.l., da questi controllata con il concorso di S.C. ),…..per L. 10.000.000 a S.P. direttamente o con il concorso degli altri coindagati… appartenenti alla Se.smi s.r.l., dichiarata fallita in data 31/3/1999, con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver cagionato alle parti offese un danno economico di rilevante gravità;

b) ai sensi degli artt. 110, 61 n. 7 c.p., 216 comma 1, n. 2, 219, 223 l.f., per avere in concorso tra loro e nelle qualità indicate al capo che precede, sottratto, distrutto o falsificato o comunque tenuto in guisa tale da impedirne la ricostruzione del patrimonio e degli affari, i libri e le scritture contabili obbligatorie della società indicata al capo a) ed in particolare:

per avere distrutto o comunque occultato le pagine da la 183 del libro giornale; per avere tenuto i seguenti libri: registro IVA vendite; registro IVA acquisti; mastrini; soltanto a partire dall’anno 1996; e per avere distrutto o comunque occultato le pagine tutti i libri sociali obbligatori ai sensi di legge, con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato alle parti offese un danno economico di rilevante gravità (sentenza del 31/3/1999);

c) ai sensi degli artt. 110 c.p. 2621 n. 1 e 2640 c.c. per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità indicate al capo a) esposto nel bilancio della Società SE.SMI s.r.l. per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, consistenti nell’inserimento difittizie poste attive, nella rappresentazione di debiti inesistenti, nell’occultamento di prestiti concessi, nella falsificazione di note di credito ed altro, con l’aggravante di aver cagionato alla società un danno economico di rilevante gravità (fino alla sentenza del 31/3/1999); d) ai sensi degli artt. 110 c.p., 2624 c.c., e 223, comma 2 n. l.f., per avere in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a) contratto prestiti sia direttamente sia per interposta persona nei confronti della Società Se.smi s.r.l., di cui avevano il controllo – ciascuno nei modi menzionati – così, provocando o comunque contribuendo a provocare il fallimento della società medesima(fino al 31/3/1999);

e) ai sensi degli artt. 110 c.p., 2631 c.c., per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a), nei modi indicati al capo d), eseguito operazioni in conflitto d’interessi con la società Se.smi s.r.l (fino al 31/3/1999);

f) ai sensi dell’art. 2630, comma 2 n. 2 c.c., in relazione all’art. 2446 c.c., per avere in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a), omesso di convocare l’assemblea dei soci per effettuare la riduzione del capitale per perdite, necessaria visto l’azzeramento del capitale verificatosi negli anni 1995 e 1996 (fino al dicembre 1996).

3) Nel procedimento n. 220/02 R.G.T.:

S.C. (giudicato separatamente)…. Sc.Pi. (giudicato separatamente), S.P. (giudicato separatamente):

a) ai sensi degli artt. 110, 61 n. 7 c.p., 216 comma 1 n. 1, 219, commi 1 e 2 e 223 l.f., per avere distratto ed occultato, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di seguito indicate:

S. Pietro, di amministratore unico della società Se.smi fino al 1994 ed amministratore di fatto della società fino al fallimento;… S.C. , di amministratore di fatto della società Se.smi, per avere tenuto i seguenti libri: registro IVA vendite, registro IVA acquisti, mostrini, soltanto a partire dall’anno 1996 e per avere distrutto o, comunque, occultato le pagine tutti i libri sociali obbligatoli ai sensi di legge. Con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato alle parti offese un danno economico di rilevante gravità;

b) 110, 61 n. 7 c.p., 216 comma 1 n. 1 n. 2, 219, 223 l.f., per avere distratto ed occultato, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di cui al capo che precede, sottratto, distrutto o falsificato o, comunque, tenuto in guisa tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, i libri e le scritture contabili obbligatorie della società indicata al capo a), e in particolare:

– per avere distrutto o occultato le pagine da 1 a 183 del libro giornale;

– per avere tenuto i seguenti libri: registro IVA vendite; registro IVA acquisti; mostrini; soltanto a partire dall’anno 1996;

– per avere distrutto o occultato le pagine tutti i libri sociali obbligatoli ai sensi di legge; con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato alle parti offese un danno economico di rilevante gravità;

c) ai sensi degli artt. 110 c.p. 2621 n. 1 e 2640 c.c., per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità indicate al capo a) esposto nel bilancio della Società Se.smi s.r.l., per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, consistenti nell’inserimento di fittizie poste attive, nella rappresentazione di debiti inesistenti, nell’occultamento di prestiti concessi, nella falsificazione di note di credito ed altro, l’aggravante di aver cagionato alla società un danno economico di rilevante gravità (fino al 31/3/1999);

d) ai sensi degli artt. 110 c.p., 2624 c.c. e 223, comma 2, n. 2 l.f., per avere, in concorso tra loro, e nelle qualità rispettive indicate al capo a), contratto prestiti sia direttamente sia per interposta persona nei confronti della Società Se.smi s.r.l., di cui avevano il controllo – ciascuno nei modi menzionati – così, provocando o comunque contribuendo a provocare il fallimento della società medesima (fino al 31/3/1999);

e) ai sensi degli artt. 110 c.p., 2631 c.c., per avere in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a), nei modi indicati al capo d), eseguito operazioni in conflitto d’interessi con la società SE.SMI s.r.l. (fino al 31/3/1999); 2630, comma 2 n. 2 c.c. in relazione all’art. 2446 c.c. per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettive indicate al capo a), omesso di convocare l’assemblea dei soci per effettuare la riduzione del capitale per perdite, necessaria per l’azzeramento del capitale verificatosi negli anni 1995 e 1996 (fino al dicembre 1996).

Con sentenza del 12 novembre 2007, il Tribunale, riuniti i procedimenti anzidetti, dichiarava:

S. C. colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica di cui al procedimento n. 219/02 R.G.T., unificati i reati medesimi ai sensi del disposto dell’art. 219 l. fall., ed esclusa in relazione al reato di cui al predetto capo b) la condotta consistente nella distruzione delle pagine del libro giornale; di cui al capo a) del procedimento n. 509/04 R.G.T., limitatamente alla condotta distrattiva ed ai fatti di bancarotta documentale specificamente indicati; riuniti i reati medesimi sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione; Sc.Pi. colpevole delle imputazioni a lui ascritte ai capi a) e b) della rubrica, di cui al procedimento n. 219/02 R.G.T., esclusa, in relazione al reato di cui al predetto capo b) la condotta consistente nella distruzione delle pagine del libro giornale, e, unificati i reati medesimi ai sensi del disposto dell’ari. 219 l. fall., e concesse le circostanze attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione;

S.A. e S.P. colpevoli dell’imputazione loro in concorso ascritta al capo a) della rubrica di cui al procedimento n. 509/04 R.G.T., limitatamente alla condotta distrattiva ed ai fatti di bancarotta documentale specificamente indicati e, concesse le circostanze attenuanti generiche che dichiarava equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di anni tre di reclusione ciascuno. S.C. e Sc.Pi. erano, altresì, condannati al risarcimento del danno, in favore della parte civile costituita, curatela del fallimento Se.smi. s.r.l., da determinarsi in separata sede, con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva.

Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.

Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori S.A. , S.P. , Sc.Pi. e S.C. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censure indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso proposto dall’avv. Salvatore Sansone nei confronti di tutti gli imputati, denuncia con riferimento alla posizione di S.A. la mancata specificazione di elementi d responsabilità a carico dell’imputata, che aveva assunto la qualità di amministratore di diritto della società LAS dal 1993 al 18.1.1996. In particolare, non risultava in atti alcuna operazione od iniziativa di amministrazione-gestione che potesse giustificare l’assunto accusatorio. Insomma, la S. aveva rivestito solo formalmente il ruolo di amministratore di diritto, peraltro in un lasso di tempo cui le imputazioni in rubrica non facevano riferimento, tant’é che il PM di primo grado aveva concluso per l’assoluzione dell’imputata dagli addebiti a suo carico con formula per non aver commesso il fatto.

Inoltre, nessuna motivazione era stata resa dai giudici di appello in ordine all’elemento soggettivo, ossia sulla consapevolezza della valenza distrattiva della condotta contestatale.

Con riferimento alla posizione di S.P. nessuna specifica motivazione era stata resa dal giudice a quo, per il quale, peraltro, il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’assoluta estraneità nella gestione della società Sismi.

Con riferimento alla posizione di Sc.Pi. , si lamenta che sia stata attribuita valenza dimostrativa alla condotta risalente al 1992 quando la Sismi avrebbe, sotto la sua amministrazione, assunto un debito personale dei componenti della famiglia per l’acquisto del terreno ove sorgevano i capannoni delle due società fallite. A carico dell’imputato non era emerso alcun elemento dimostrativo di amministrazione attiva e di consapevolezza.

Con riferimento alla posizione di S.C. , si sostiene che la complessiva gestione contabile rivelava piuttosto una grossolana incapacità di tenuta delle scritture contabile, piuttosto che maliziosa strumentalità astrattamente dimostrativa di consapevole e preordinato intento distrattivo. Segnala, al riguardo, che altro imputato, giudicato separatamente, I.G. , era invece pienamente consapevole delle vicende societarie, come significativamente rivelato dalla definizione del procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento. In conclusione l’imputato, unico vero artefice delle dinamiche aziendali e familiari, si era reso responsabile solo di incapacità gestionali che avrebbero potuto giustificare semmai la sua responsabilità a titolo di bancarotta semplice e non fraudolenta, mentre tutti gli altri componenti della famiglia, S.A. , P. e Pi. , erano estranei ed avrebbero, pertanto dovuto essere assolti.

Il ricorso proposto dall’avv. Mormino in favore di S.A. lamenta, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolente per distrazione, segnatamente dell’elemento soggettivo della consapevolezza, che non era desumibile soltanto dal ruolo di amministratore formale assunto peraltro in limitato periodo di tempo.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) e e) per erronea applicazione degli artt. 40, 42 e 110 c.p. in relazione agli artt. 216 comma 1, 219 e 223 l.f. e mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli elementi necessari per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto, mero prestanome e per manata considerazione dei rilievi difensivi espressi nell’atto di gravame.

Il ricorso in favore di S.P. nuove identiche censire.

Il ricorso proposto dallo stesso avv. Mormino in favore di Sc.Pi. denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) e e) per erronea applicazione degli artt. 40,42 e 110 c.p. in relazione agli artt. 216 comma 1, 219 e 223 l.f. e mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Si duole, in particolare, che la sua responsabilità in ordine agli addebiti sia stata legata alla sola circostanza che nel lontano 1992, quale amministratore della società Se.smi avrebbe impiegato somme della detta azienda per l’acquisto di un terreno asservito alle esigenze dell’azienda; operazione questa che, ad avviso dei giudici di merito avrebbe causato obiettivo squilibrio tra attività e passività idoneo a determinare pericolo per le ragioni creditorie.

Con memoria depositata l’11.1.2012 l’avv. Sansone ha proposto motivi nuovi in favore di Sansone C. lamentando violazione dell’art. 606 lett. b) per erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 62 bis e mancanza di motivazione al riguardo, sul rilievo che il giudice di appello non aveva motivato sulla specifica richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ingiustamente negate dal primo giudice.

2.1 – Sono certamente fondati i ricorsi proposti in favore di S.A. e S.P. , essendo pienamente condivisibile il rilievo critico che li sostanzia in ordine al difetto di motivazione.

Risulta, per vero, evidente che, eludendo le specifiche critiche sollevate nell’atto di gravame, il giudice a quo si sia attestato su mere enunciazioni di principio in ordine ai limiti di responsabilità dell’amministratore di diritto, omettendo di verificarne la concreta applicabilità alle posizioni dei due imputati, entrambi figli di S.C. , vero e conclamato dominus delle dinamiche societarie e relazionali in contestazione, ed investiti, per limitati periodi di tempo, dell’incarico di amministratori formali.

In particolare, è certamente corretto il richiamo ad indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice (da ultimo, ribadito con sentenza di questa Quinta Sezione, 2.3.2011, n. 15065, rv. 250094) secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’amministratore di diritto risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con questi, sia in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale. Da un canto, infatti, l’art. 40, secondo comma c.p. stabilisce che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, dall’altro è obbligo degli amministratori vigilare sul generale andamento della gestione, nonché di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5, 27.5.1996, n. 580, rv. 205058; id. sez. 5, 9.2.2010, n. 11938 rv. 246897). Insomma, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità in ordine a condotte distrattive poste in essere dall’amministratore di fatto, occorre la prova della piena, pur generica, consapevolezza di siffatte finalità distrattive da parte dell’amministratore di diritto, non potendosi una statuizione di colpevolezza riconnettersi a mera responsabilità di posizione. Nel caso di specie, nulla è detto in ordine ad attività di amministrazione attiva o, genericamente, gestoria cui avrebbero partecipato i due imputati, al di là, quanto a S.P. , di un’operazione di pagamento con assegni bancari, in ordine alla quale manca nondimeno una specifica motivazione in ordine alla valenza dimostrativa di consapevolezza, tanto più a fronte delle deduzioni difensive a sostegno dell’assunto che il pagamento è avvenuto su mandato del genitore S.C. . Per entrambi gli imputati, non può valere il mero richiamo, contenuto nella pronuncia di primo grado, al carattere familistico della gestione societaria, facente pacificamente capo al S.C. , in quanto quella caratterizzazione non può di per sé sola significare consapevolezza delle effettive finalità distrattive della condotta dell’amministratore di fatto, tanto più in contesti ambientali e geografici in cui residua ancora l’impronta patriarcale del tessuto familiare.

Per entrambi gli imputati, si impone, pertanto, una rivisitazione delle risultanze di causa, che, tenendo specifico conto delle deduzioni difensive contenute nell’atto di gravame, valga ad individuare elementi univocamente rivelatori di consapevolezza a carico di entrambi, sì da giustificare, specie sul versante soggettivo, la statuizione di colpevolezza nei loro confronti in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per quanto riguarda, invece, la bancarotta fraudolenta documentale l’affermazione di colpevolezza ben può radicarsi sulla posizione formale di amministratore di diritto stante il diretto e personale obbligo di quest’ultimo di provvedere alla corretta tenuta delle scritture contabili (cfr Cass. sez. 5 n. 19049/2010 cit.).

2.2 – Il ricorso in favore di Sc.Pi. è, invece, destituito di fondamento. Ed invero, la sentenza impugnata non è priva di idonea motivazione sul punto, sia pure valorizzando il richiamo per relationem alle pertinenti giustificazioni rese dal giudice di primo grado. In particolare, risulta ineccepibile il riconoscimento del carattere distrattivo della condotta dell’imputato, che, nella qualità di amministratore della Se.smi, aveva assunto un debito personale dei componenti della famiglia per l’acquisto del terreno, ponendo in essere un’operazione negoziale del tutto estranea all’oggetto sociale. Con insindacabile apprezzamento di merito, tale in quanto adeguatamente argomentato, i giudici di merito – con conforme statuizione di colpevolezza – hanno ritenuto che siffatta operazione – indipendentemente dall’epoca di realizzazione – avesse determinato un depauperamento del patrimonio societario, che, consolidatosi nel tempo, si sarebbe rivelato poi pregiudizievole per le ragioni dei creditori.

2.3 – Per quanto concerne, infine, l’impugnazione in favore di S.C. è certamente infondato il motivo del ricorso principale. Ed invero, il costrutto motivazionale della sentenza impugnata non segnala vizi od incongruenze di sorta, ponendosi piuttosto come idonea rappresentazione del ribadito convincimento di colpevolezza sulla base del decisivo rilievo, frutto di insindacabile valutazione di fatto, che il disordine gestionale e le gravi carenze nella tenuta delle scritture contabili fosse tale, per caratteristiche ed entità, da non potersi imputare a mera sprovvedutezza, dovendo invece ascriversi a preordinato proposito di impedire la ricostruzione dei movimenti contabili e del volume d’affari. Ed è risaputo, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, che nell’elemento soggettivo così orientato e caratterizzato, risiede il discrimine tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e la meno grave fattispecie della bancarotta semplice, inutilmente invocata dall’odierno ricorrente (cfr. Cass. sez. 5,18.10.2005, n. 6769, rv. 233997).

Privo di fondamento è anche il motivo nuovo relativo alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Ed infatti, se è vero che nella struttura motivazionale manca una risposta in merito alla relativa richiesta è pur vero che la genericità dell’istanza contenuta nell’atto di gravame, peraltro neanche specificamente ribadita al momento delle conclusioni, esimeva il giudice a quo dall’obbligo di espressa motivazione al riguardo, di talché la relativa istanza è da intendersi implicitamente disattesa.

3. – Per tutto quanto precede, vanno accolti i ricorsi proposti in favore di S.A. e S.P. e, per l’effetto, l’impugnata sentenza va annullata in parte qua con rinvio al competente giudice di merito per nuovo giudizio.

Devono essere, invece, rigettati i ricorsi in favore di Sc.Pi. e C. , con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo. La liquidazione delle spese di parte civile va rimessa al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di S.P. e S.A. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.

Rigetta i ricorsi di S.C. e Sc.Pi. e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali. Spese di parte civile al definitivo.

 

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