L’inesistenza della notifica rende inammissibile il ricorso (F.G. Postiglione)

 

L’INESISTENZA DELLA NOTIFICA RENDE INAMMISSIBILE IL RICORSO

Cassazione, sez. trib., n.26352/2011

Fabrizia Gaia Postiglione

 

 

La V sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 26352/2011, ha stabilito l’inammissibilità del ricorso che risulta essere carente dell’ avviso comprovante la ricezione dello stesso.

Nel caso di specie era stato inviato un accertamento ad un contribuente circa il reddito di partecipazioni in società di capitali mediante raccomandata.

Accolte le ragioni del contribuente in primo grado, l’Amministrazione Finanziaria proponeva appello ma i Giudici lo definivano inammissibile sostenendo la tardività della notifica ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., il quale enuncia espressamente che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza . Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292 . “

Nel decidere i Giudici hanno tenuto conto anche dell’eventuale proroga dei termini per irregolare funzionamento degli uffici.

Con un solo motivo di diritto, veniva proposto ricorso in Cassazione e, in quella circostanza, gli eredi del contribuente non si costituivano.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26352/2011  ha ribadito un precedente orientamento circa la rilevanza della notifica dell’ avviso di accertamento ( a tal riguardo nella motivazione è stata richiamata la precedente  Cassazione n. 13639/2010) stabilendo che non occorre la semplice spedizione ma bisogna provare l’effettiva consegna al destinatario pena l’inesistenza della notifica e la conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

E’ opportuno far presente che non ci troviamo dinanzi a un’ipotesi di nullità bensi’ di inesistenza determinata appunto da una notifica che è stata effettuata derogando a ogni disposto normativo.

Qualora si fosse trattato di un caso di nullità, invece, malgrado qualche irregolarità nell’iter di notificazione, il ricorso non era ritenuto inesistente poichè la parte era messa comunque a conoscenza della pretesa dell’ Amministrazione finanziaria.

Nel caso de qua invece l’inesistenza del ricorso si fonda su un’impossibilità di provare la concreta ricezione della raccomandata motivo per cui gli Ermellini hanno stabilito che : ” La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico al soggetto destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita”.

 

 

 

 

 

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