Per meglio comprendere il permesso di diritto allo studio (M.Mazzaraco)

 

PER MEGLIO COMPRENDERE IL PERMESSO DI DIRITTO ALLO STUDIO

Mariagrazia Mazzaraco

 

 

Il 7° comma dell’art. 15 del CCNL – contratto collettivo nazionale di lavoro, indirizzato al personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, disciplina le condizione per la concessione dei permessi di diritto allo studio, straordinari e retribuiti.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni manifestanti l’intenzionalità di frequentare scuole di qualificazione professionale, primaria o secondaria, corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, potranno beneficiare, nella percentuale del 3% del totale dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno lavorativo, dei suddetti permessi nella misura massima delle 150 ore annue, ex art. 15, 2° co. del CCNL, previa presentazione, all’atto dell’iscrizione, del certificato relativo “…sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami…”.

Il lettore presti attenzione a non produrre, in sostituzione del certificato di iscrizione, una certificazione sostitutiva che come si legge alla lettera m) dell’art. 45 del dpr. n. 445/2000, modificato dalla Legge n. 183/2011, la dichiarazione sostitutiva della certificazione è ammessa solo per attestare gli esami sostenuti ed il titolo di studio conseguito.

Al termine di ogni singolo esame, conclusosi con esito positivo o negativo, lo studente, dovrà giustificare l’assenza dal servizio lavorativo attraverso l’esibizione dell’attestato dell’esame sostenuto rilasciato dall’autorità scolastica e/o universitaria, dalla segreteria di facoltà, dal docente esaminatore  o dal titolare di cattedra attestante l’avvenuto sostenimento dell’insegnamento o la partecipazione a corsi per le ore di lavoro non prestate e fino alla concorrenza delle 150 ore come si diceva in apertura.

Al 7° co. dell’art. 15 si chiarisce altresì, che qualora mancasse la documentazione testè descritta, i permessi di cui lo studente-lavoratore ha fruito, verrebbero tramutati in aspettativa per motivi personali: “per la concessione dei permessi…, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione…”.

Attesa la complessità normativa dell’istituto “de quo”, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10344/2008 richiamando l’art. 15 del CCNL datato 14 settembre 2000 ha sottolineato la stretta correlazione che deve sussistere tra la frequenza dei corsi o delle lezioni e l’utilizzo dei permessi-studio nonché l’importanza dell’attestato di partecipazione/frequenza atto a documentare tanto l’effettiva presenza alle lezioni dello studente lavoratore quanto che le stesse siano svolte all’interno dell’orario di lavoro per cui si è chiesta, preventivamente, la fruizione dei permessi.

 

 

 

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