Nuova legge Anticorruzione: l’ok Camera, è definitivo

 

NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE: L’OK CAMERA, È DEFINITIVO

 

Con 480 voti favorevoli, 19 contrari e 25 astenuti, l’Assemblea della Camera dei Deputati approva definitivamente il disegno di legge recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434-Bil collegamento apre una nuova finestra). a seguire la scheda con tutte le novità pubblicato sul sito del ministero

SCHEDA – Tutte le novità della nuova legge (tratto dal sito istituzionale www.giustiza.it)

IN LINEA CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI

L’intervento normativo nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l’ordinamento, alla luce della nostra tradizione giuridica, alle indicazioni provenienti da strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo). E’ stato altresì tenuto conto delle raccomandazioni formulate all’Italia dai gruppi di lavoro in seno all’Ocse e al Consiglio d’Europa che monitorano la conformità agli standards internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione.

 

COME CAMBIA IL REATO DI CONCUSSIONE

Le modifiche introdotte hanno come obiettivo, anche alla luce delle indicazioni Ocse e Greco, una migliore precisazione delle condotte ora previste dall’art. 317 del codice penale (punite con una pena da 4 a 12 anni) di modo anche da calibrarne il diverso disvalore. Si interviene pertanto sull’art. 317 c.p. per limitarlo alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva abbia determinato un effetto di costrizione nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale che, in virtù dei suoi poteri autoritativi, è in grado di determinare il metus publicae potestatis. La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni). Le condotte di induzione oggi previste dall’art. 317 c.p. sono fatte confluire in una fattispecie denominata Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater c.p.). In questo caso i soggetti attivi sono tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro (da un minimo di tre a un massimo di otto anni) è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una, sia pur limitata, pena (fino a tre anni).

 

COME CAMBIA IL REATO DI CORRUZIONE

La sistematica codicistica non è alterata nel suo impianto originario. Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell’attuale art. 318 c.p. relativo alla corruzione per atto conforme ai doveri d’ufficio con la nuova fattispecie di Corruzione per l’esercizio della funzione  (pena da un minimo di 1 a un massimo di 5 anni) in grado di offrire copertura normativa sia alle ipotesi sopra menzionate, sia ai casi di corruzione relativa all’esercizio della funzione. Si prevedono poi aumenti di pena per i reati di Corruzione in atti giudiziari (la pena prevista per l’ipotesi base passa da tre-otto anni a quattro-dieci, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma dell’art. 319 ter si aumenta la pena minima da quattro a cinque anni), di Corruzione propria ( da quattro a otto anni rispetto agli attuali due-cinque), di Peculato (la pena minima passa da tre a quattro) e di Abuso di ufficio (dagli attuali sei mesi-tre anni si passa da uno a quattro anni).

 

TRAFFICO DI INFLUENZE E CORRUZIONE PRIVATA

Il sistema di tutela è completato dall’introduzione nel codice del delitto di Traffico di influenze illecite previsto dall’art. 346 bis c.p (da uno a tre anni di reclusione). Si intende così realizzare una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, andando a sanzionare comportamenti eventualmente prodromici all’accordo corruttivo. La previsione contempla, in linea con le indicazioni sovranazionali, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, quanto di chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio. La strategia di contrasto al fenomeno corruttivo è attuata attraverso un rafforzamento dell’attuale risposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore privato. L’obiettivo è realizzato attraverso una revisione dell’attuale art. 2635 c.c. rubricato Corruzione tra privati (pena da uno a tre anni di reclusione).

Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si procede d’ufficio nel caso in cui vi sia una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi (non più solo su querela di parte) e si prevede la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi. E ancora: l’art. 2635 c.c. viene inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell’interesse dell’ente di appartenenza.

 

PENE ACCESSORIE E CONFISCA

Sul primo versante, si interviene sull’art. 317 bis c.p. ampliando il catalogo delle ipotesi di reato, alla cui condanna consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla indicazione dei delitti di peculato e concussione oggi contemplati nella norma, si affiancano le figure di corruzione propria e in atti giudiziari. Sul fronte della confisca si opera una modifica all’art. 322 ter ove, rispetto alla confisca per equivalente, in relazione a fattispecie diverse dalla corruzione attiva richiamata nel secondo comma dell’art. 322 ter, si fa attualmente riferimento al solo prezzo e non anche al profitto allineando così pienamente la disciplina interna al diritto dell’Unione Europea.

 

ARRIVANO I PIANI ANTICORRUZIONE

Ogni amministrazione ha l’obbligo di adottare e aggiornare i propri piani anticorruzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

PIÙ RESPONSABILITÀ AL DIRIGENTE

Il responsabile della corruzione ha l’obbligo, sotto la propria responsabilità, di predisporre il piano che deve individuare le aree esposte a rischio corruzione, il livello di esposizione e i meccanismi di prevenzione, verificando l’attuazione del piano e, d’intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici in cui il rischio è più elevato. Il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà un dirigente di prima fascia, e negli enti locali, di norma, il segretario comunale o provinciale. Il prefetto potrà fornire, ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione negli enti locali, supporto tecnico e informativo.

 

CORSI DI FORMAZIONE ALLA LEGALITÀ

Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, di percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità.

 

IL DIRIGENTE CHE SBAGLIA PAGA

Il responsabile può essere chiamato a rispondere per danno erariale e per danno all’immagine della pubblica amministrazione in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione in cui opera, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

 

PIÙ TRASPARENZA

PUBBLICARE BILANCI E COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE

Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sui propri siti istituzionali anche i bilanci e i conti consuntivi, oltre i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi.

Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e l’ampliamento degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche relativi ad incarichi dirigenziali, sui relativi siti istituzionali.

 

UN CODICE ETICO PER I DIPENDENTI

Il Governo ha il compito di definire un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

 

NIENTE INCARICHI PER I CONDANNATI

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non possono fare parte di commissioni giudicatrici, non possono essere assegnati agli uffici che gestiscono risorse finanziarie e non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici.

Il Governo è inoltre delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di predisporre una dettagliata disciplina dei casi di non conferibilità degli incarichi dirigenziali:

a) per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione;

b) per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o a contribuzione economica da parte dell’amministrazione conferente;

c) per coloro che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico, abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive; in tali casi la non conferibilità andrà graduata in rapporto alla rilevanza della carica e all’ente presso il quale la stessa è stata ricoperta; l’inconferibilità è obbligatoria per coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche presso le medesime amministrazioni conferenti. Saranno altresì disciplinati i casi di incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali e l’esercizio di cariche pubbliche elettive.

 

ANCHE IN ITALIA IL WHISTLEBLOWING

Anonimato per chi segnala illeciti nella pubblica amministrazione: l’identità di chi segnala illeciti non può essere mai rilevata, nell’ambito del procedimento disciplinare, quando l’addebito sia fondato su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

 

INCANDIDABILITÀ, TRASPARENZA, RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E INCOMPATIBILITÀ PER I DIRIGENTI

Il Governo si impegna ad esercitare tutte le deleghe immediatamente dopo l’approvazione della legge perché le nuove misure possano essere subito operative

 

REGOLE PER I MAGISTRATI

Sono introdotti un limite temporale massimo (10 anni complessivi) e talune regole stringenti per l’espletamento di incarichi extragiudiziari dei magistrati  (ordinari, amministrativi, contabili ) e degli avvocati dello Stato.

 

 

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