Azione ordinaria e d’indennizzo diretto: possibile il cumulo? Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 (A.Spallieri)

 

AZIONE ORDINARIA E D’INDENNIZZO DIRETTO: POSSIBILE IL CUMULO?

Antonio Spallieri, avvocato del foro di S. Maria C.V.

Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013

 

 

Sentenza destinata a far discutere. Contrariamente all’avviso contenuto in una recente sentenza del Tribunale di Milano, il giudice di pace maddalonese esclude che possano cumularsi, nella fase stragiudiziale – ferma la facoltatività della procedura d’indennizzo diretto sancita dalla nota sentenza della Consulta – l’azione ordinaria e d’indennizzo diretto di risarcimento del danno da sinistro stradale. Perviene alla decisione attraverso la disamina letterale dell’art. 145 cod. ass., a parere del giudice non oggetto di scrutinio della Corte Costituzionale e perciò imperativo circa gli atti prodromici alla proposizione della domanda giudiziale. In breve , secondo il giudicante, sin dalla richiesta di risarcimento l’azione del danneggiato dev’essere caratterizzata da uberrima bona fides consistente, anzitutto, nella rappresentazione chiara e senza equivoci del sistema di risarcimento prescelto, pena l’impossibilità per il giudice, che deve anzitutto interrogarsi sulla proponibilità della domanda, di stabilire in capo a quale degli assicuratori intimati (per competenza alla compagnia di controparte, nell’azione ordinaria, o per conoscenza alla propria compagnia, nell’indennizzo diretto) è vanamente trascorso lo spatium deliberandi.

 

 

 

Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013

(dott. Alfonso di Nuzzo)

 

FATTO E DIRITTO

1) La presente sentenza è stesa senza l’esposizione dello “svolgimento del processo”, ovvero ai sensi

del secondo comma dell’art. 132 C.P.C., sì come modificato dall’art. 45, comma 17°, della legge 18

giugno 2009 n. 69.

2) Non è stato possibile, per l’indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.

3) Va dichiarata la contumacia di * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro

tempore, ritualmente citato e non comparso.

4) È compito precipuo del giudice, benché non sollecitato dalla controparte, verificare le condizioni di

proponibilità dell’azione esercitata dall’attore.

Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’attrice, che ha convenuto dinanzi questo giudice oltre al

preteso responsabile * anche il proprio assicuratore la r.c.a., * S.p.A., ha inteso avvalersi, per vedersi

risarcita del danno che accusa aver riportato dal denunciato sinistro, della procedura di cui all’art. 6

del D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254, ovvero del cd. risarcimento diretto, sistema disciplinato dall’art. 149

del D. Lgs. 209/05, ove si prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e

assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai

loro conducenti, il danneggiato che non si ritiene responsabile del sinistro può pretendere il

risarcimento del danno direttamente dal proprio assicuratore la r.c.a. anziché da quello

dell’antagonista, sistema previsto in via esclusiva dall’abrogata legge n. 990/69, mentre oggi

alternativo (sono, infatti, disciplinati entrambi dal D. Lgs. 209/05, rispettivamente agli artt. 148 e 149)

a quello del nominato indennizzo diretto.

L’indennizzo diretto è stato oggetto d’imprescindibile scrutinio della Corte Costituzionale (sent. n. 180

del 19 giugno 2009) che, chiamata a pronunziarsi sul tenore letterale dell’art. 149 cod. ass., in

riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., ha ritenuto infondata la questione di legittimità, e precisato

che la norma stabilisce una facultas agendi in favore del danneggiato, il quale può, e non deve, agire

direttamente contro la propria assicurazione; secondo la Consulta, “il nuovo sistema di risarcimento

diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall’ordinamento in favore del

danneggiato”, e “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e

quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”.

Il paradigma dell’Alta Corte, dunque, poggia, al tempo stesso, sulla facoltà dell’assicurato d’avvalersi o

meno dell’indennizzo diretto come mezzo risarcitorio e sull’alternatività del mezzo risarcitorio scelto;

insomma, mutuando la sintesi del concetto giuridico da una recente sentenza del Tribunale di Milano

(28 ottobre 2011, n. 13052), “La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e

della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio “electa una via,

non datur recursus ad alteram”, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della

propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo

potere di scelta esercitandolo“.

Lo stesso Tribunale, interrogatosi sull’applicabilità del suesposto principio alla fase stragiudiziale,

osserva:

“Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via

stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due

imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva

azione in giudizio nei confronti dell’altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della

facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati. La Corte ha affermato

che la disposizione di cui all’art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo “potere” intende esprimere che il

danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non

esercitare lo strumento giudiziale“.

Con l’avviso del tribunale milanese circa la cumulabilità delle azioni nella fase stragiudiziale, non

concorda questo giudicante.

Con la nota pronunzia, lo scrutinio della Consulta s’è incentrato sulla questione di costituzionalità

dell’art. 149 cod. ass., facendone derivare la facoltatività dell’indennizzo diretto, ma non è stato esteso

agli atti prodromici dei diversi sistemi risarcitori, regolati dall’art. 145 del D. Lgs. 209/05, che recita

testualmente:

“1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati

dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta

solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da

quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le

modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni

causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere

proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,

decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il

risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per

conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità

ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150“.

Apparentemente similari, le due disposizioni, invece, divergono:

a) il primo comma regola la proponibilità dell’ azione ordinaria di risarcimento del danno, quella cioè

che si spiega nei confronti dell’assicuratore dell’antagonista a norma dell’art. 148 cod. ass., e la

richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità

indicate al 1° comma dello stesso articolo – ovvero corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui

all’art. 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei

giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità

del danno, e deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la

descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini

dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età,

all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica

comprovante l’avvenuta guarigione, etc. – , e poiché la richiesta di risarcimento è spiegata a fine

risarcitorio nei confronti dell’assicuratore dell’antagonista, l’eventuale informativa al proprio

assicuratore (dev’intendersi, non si capirebbe, altrimenti, a chi altri e perché) può essere comunicata

per mera conoscenza;

b) il secondo comma, invece, regola l’accesso alla procedura d’indennizzo diretto, ex art. 149 cod. ass.,

e prevede che la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione, trasmessa a mezzo

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dev’essere (e non può essere anche) inviata per

conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

L’eliminazione della congiunzione “anche” al secondo comma dell’art. 145 cod. ass., non è casuale;

l’indennizzo diretto si prospetta al danneggiato come una sorta di sostituzione della obbligazione

risarcitoria, che fa gravare in capo alla sua compagnia garante la r.c.a. in luogo di quella della

responsabile civile (fatte salve, ovviamente, le compensazioni tra assicuratori); difatti, le modalità e i

contenuti della richiesta di risarcimento diretto sono diversi da quelli dettati per la normativa per c.d.

ordinaria.

La prima differenza attiene alle modalità di trasmissione: il 2° comma dell’art. 5 del D.P.R 254/2006

(Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione

stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) prevede che la

richiesta d’indennizzo oltre che inoltrata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

può essere anche consegnata a mano, inoltrata a mezzo telegramma, telefax o anche in via telematica,

se previsto dal contratto quest’ultima modalità.

Per ciò che attiene al contenuto della richiesta, poi, il primo comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 254/2006,

prevede che la richiesta risarcitoria, tra le altre indicazioni indispensabili, deve necessariamente

contenere le generalità dei testimoni e, qualora vi sia stato, l’intervento delle autorità e, in caso di

lesioni fisiche dei conducenti, alla richiesta devono essere allegati elementi più analitici e completi di

quelli previsti per la procedura ordinaria, come l’indicazione dei postumi invalidanti permanenti;

vieppiù, e ancora diversamente dalla procedura ordinaria, il 6° comma dell’art. 149 cod. ass. prescrive

che “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di

mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di

mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli

confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile

può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità

del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese

medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto“.

È punto avviso del giudicante che i due sistemi risarcitori (facoltativi, in ossequio all’alto

pronunciamento, oltre che) alternativi nella fase giudiziale, debbano esserlo anche in quella

stragiudiziale, e ciò al preciso fine d’individuare con certezza l’impresa tenuta all’offerta (o diniego di

essa) risarcitoria.

Se infatti è vero, per un verso, che l’assicuratore ha l’obbligo di attivarsi alla stregua dell’ordinaria

diligenza professionale da lui esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare

l’indennizzo, e quindi non può sottrarsi a tale obbligo opponendo fiscali obiezioni sullo scostamento tra il

contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall’art. 148 cod. ass., per altro verso è

altresì vero che il danneggiato ha l’obbligo di uberrima bona fides nel corso delle trattative, e non può

limitarsi ad inviare all’assicuratore richieste del tutto generiche e prove di adeguato corredato

documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno, e ciò a mente dell’art. 1206

c.c., alla stregua del quale il creditore deve compiere “quanto necessario” perché il debitore possa

adempiere (C.S.M.,Incontro di studio sul tema “Il codice delle assicurazioni private”, Roma, 12-14

marzo 2007, dr. Marco Rossetti).

Diversamente, come nel caso di specie, in cui la richiesta risarcitoria – tra l’altro incompleta, laddove

non segnalate a Milano S.p.A. le generalità del testimone poi escusso in corso di causa – è stata

trasmessa (sebbene con raccomandata a/r) a entrambe le compagnie assicuratrici, cioè del preteso

danneggiato e del ritenuto responsabile, senza distinguere a quale di esse era specificatamente rivolta

l’istanza di risarcimento, potendo tanto l’una quanto l’altra compagnia interpretare la richiesta come

indennizzo diretto, l’assicuratore dell’antagonista, o di moratoria d’azione ordinaria, l’assicuratore del

danneggiato, tal comportamento non soltanto sfugge all’obbligo dell’assicurato di uberrima bona fides

nel corso delle trattative, ma altresì evidentemente impedisce al giudicante di stabilire a carico di

quale delle compagnie ingiunte è inutilmente trascorso lo spatium deliberandi.

Per il complesso delle ragioni evidenziate, in generale sul tema, e nel particolare della richiesta

risarcitoria allegata dall’attrice, va dichiarata l’improponibilità dell’azione di *.

5) La novità della materia all’esame del giudicante, è giusto motivo di compensazione delle spese di

lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,

eccezione e deduzione, così provvede in via preliminare:

dichiara la contumacia di * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e

l’improponibilità della domanda di *.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Maddaloni il 4 febbraio 2013.

IL GIUDICE DI PACE

(dott. Alfonso di Nuzzo)

 

 

 

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