L’Istituto scolastico e’ responsabile in caso di violenza sessuale (M. Mazzaraco)

L’ISTITUTO SCOLASTICO E’ RESPONSABILE IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE

Mariagrazia Mazzaraco

 

 

Gli abusi sessuali perpetrati a danno di alunni, in pieno svolgimento delle attività scolastiche ad opera di personale esterno presente negli istituti scolastici per eseguire lavori di manutenzione, vedono una responsabilità penale tanto del Ministero dell’Istruzione quanto dell’aggressore e saranno condannati al risarcimento danni.

“In titolo della responsabilità  del Ministero della Pubblica Istruzione, nel caso di alunni che subiscono danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente” si legge nella sentenza n. 13457 datata 29 maggio scorso dalla 3° sezione civile della Corte di Cassazione.

Il comportamento contestato all’autore del fatto delittuoso può originare sia una responsabilità da fatto illecito “quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde, ad una obbligazione specificatamente assunta dalla controparte verso di lui.

Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue”, che da inadempimento contrattuale.

Per spiegarci meglio l’azione di risarcimento danni sarà a titolo contrattuale se dall’istanza si evidenza la culpa in vigilando ovvero si fa leva sull’autore inadempiente a tenere o meno una determinata condotta che nel caso di specie sarebbe quella di vigilare sull’incolumità e sulla sicurezza degli scolari.

Qualora, invece, a base dell’istanza vi sia il principio dell’alterum non laedere ossia del non recare danno ad altri si tratterà di un titolo di carattere extracontrattuale.

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