Traccia atto penale

Traccia atto penale

Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all’art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell’anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Nell’aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace. Con sentenza in data 09/05/2014, Tizio viene condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza il 03/06/2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza.

Il giorno 09/06/2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.    

 

schema:

Atto di Appello

1) La condotta di appropriazione è unica (lo specifica la traccia).
2) Se la condotta fosse stata oggetto di contestazione in un unico processo sarebbe pacifico come il reato di bancarotta sia reato complesso ex art.84 c.p. rispetto all’appropriazione indebita trattandosi di fatto tipico implicito e che verrebbe assorbito strutturalmente dalla bancarotta (si veda giurisprudenza sul punto già citata nel precedente schema);
3)l’art.649 c.p.p. stabilisce che “l’imputato prosciolto o condattato con sentenza passata o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per titolo, per il grado o per le circostanze ….”;
4) la prima sentenza è irrevocabile quindi la seconda dovrà essere appellata sul presupposto di proscioglimento ex art. 649 comma 2 c.p.p..

 

SENTENZA

Cassazione, con la sentenza n. 4404/2009,

in presenza di dichiarazione di fallimento, la condotta dell’apprensione è, astrattamente, riconducibile a due distinte ipotesi delittuose. In tal caso, non vi è, però, concorso formale di norme, ma assorbimento ai sensi dell’art. 84 c.p., applicandosi la fattispecie maior che “incapsula” la minor (cfr. Cass. Sez. 5, n. 37567/2003 cit.; cfr. pure, un lontano precedente, secondo cui non può configurarsi il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita quando, oltre ad esservi perfetta identità della cosa, su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose, e simultaneità delle attività stesse, poste in essere al riguardo dal singolo imprenditore o dall’amministratore di una società, poi fallita, che per effetto del susseguente fallimento vengono ad essere qualificati come attività illecite e penalmente perseguibili, unica risulti altresì la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente e distratti, integrando un siffatto comportamento una sola ipotesi criminosa e precisamente quella di bancarotta fraudolenta: cfr. Cass. sez. 3, 26.5.1966, n. 1605, rv. 102500). Il fatto, unitariamente considerato (nella sommatoria: appropriazione indebita+dichiarazione di fallimento) è riconducibile solo ad una delle norme sostanziali in questione, ove invece, il concorso formale postula che le diverse norme si integrino vicendevolmente e, perciò, possano applicarsi contemporaneamente, in quanto ciascuna di esse comprende solo una parte del fatto. La tesi del concorso formale (che escluderebbe, di per sé, l’operatività della preclusione del ne bis in idem), sostenuta in un isolato precedente di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 2, 4.3.1997, n. 10472, n. 209022), non é, pertanto, condivisibile, neppure sub specie di pluralità di eventi giuridici scaturenti da identico fatto storico, rispetto ai quali il giudicato intervenuto con riguardo ad uno di essi non impedirebbe l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro, sempre inteso in senso giuridico (per l’esclusione del concorso formale, cfr., pure, Cass. sez. 5, 3.2.1967, n. 239, rv. 103661, oltre a Cass. cit. n. 1605/1966, rv. 102500).

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here