Risarcibilità del danno per violazione della privacy in caso di illecita comunicazione di dati sensibili tra amministrazioni pubbliche (D. Gambetta)

Risarcibilità del danno per violazione della privacy in caso di illecita comunicazione di dati sensibili tra amministrazioni pubbliche

Davide Gambetta, giudice arbitrale cescond

La Corte di Cassazione ha recentemente acclarato in che misura la comunicazione tra Amministrazioni Pubbliche di dati sensibili riguardanti determinati soggetti può costituire violazione della privacy e dare quindi luogo ad un danno morale risarcibile.

Nel caso di specie il ricorrente aveva dichiarato la propria omosessualità nell’ambito della rituale visita di leva, tenutasi presso un ospedale militare.

Quale diretta conseguenza di tale riscontro, le competenti autorità avevano comunicato la risoluzione di escluderlo dal servizio di leva, nelle forme e con le modalità generalmente consolidate.

Il ricorrente denuncia l’abusività dell’ulteriore condotta dell’ospedale militare che si era zelantemente premurato di informare l’ufficio della motorizzazione civile perché procedesse alla verifica dei requisiti relativi alla patente per la conduzione di automezzi.

Ne discende la richiesta di un risarcimento del danno che, in considerazione del significativo pregiudizio morale dovuto alla diffusione di tale informazione riservata, era stato quantificato da parte attrice in euro 500.000.

Di opinione conferme il giudice di prime cure, per quanto parsimonioso nel riconoscimento dell’obbligo di rifusione, attestato in euro 100.000.

In ordine di idee non esattamente uniforme la Corte di Appello competente, la cui prosa è più volte ripresa e criticata dalla sentenza della Cassazione.

Secondo il collegio giudicante in secondo grado, il danno forfettario circoscritto in euro 100.000 esorbitava notevolmente dall’entità della reale lesione patita dal ricorrente e difettava di “riscontro motivazionale”.

Riformulata l’entità del risarcimento in euro 20.000 presentava le ragioni della riduzione soffermandosi sul fatto che la circolazione delle informazioni era stata veicolata sempre attraverso canali istituzionali (una comunicazione tra due amministrazioni pubbliche) e che il dato sensibile era stato esposto alla conoscenza potenziale di una cerchia ristretta di soggetti.

La divulgazione dell’informazione si era, a detta della sentenza d’appello, risolta unicamente in una revisione della patente ai fini di una verifica della persistente idoneità psico-fisica, la quale era stata pacificamente confermata dalla commissione della motorizzazione.

Riteneva il collegio, in sintesi, che l’informazione non si fosse dipanata ed espansa al di fuori degli uffici interessati e che non si potesse rilevare pubblico ludibrio. Unico elemento di causticità poteva rinvenirsi nella qualità di pubblica autorità dei soggetti coinvolti.

La Suprema Corte, nel cassare la sentenza d’Appello, accoglie il primo ed unico motivo di ricorso che deduce “contraddittoria e insufficiente motivazione” ed “illogicità”.

Ritiene chi ricorre e, sulla sua scorta, la Cassazione che sia caratterizzata da maggiore razionalità e limpidezza giuridica la valutazione espressa dal giudice di prime cure, il quale aveva evidenziato la lesione alla sfera intima del soggetto perpetrata dalla pubblica autorità, soggetto istituzionalmente deputato alla tutela e salvaguardia dei diritti del singolo.

Che l’identità sessuale sia uno degli “aspetti più sensibili” della personalità ed un dato la cui circolazione può dar luogo a riscontri critici non è in dubbio.

La tutela della propria identità sessuale è ascesa a nuovo interesse grazie agli orientamenti dei giudici nazionali ed agli autorevoli interventi delle Corti extranazionali (la Cedu sopra ogni altra). Si pensi alla condanna di esclamazioni discriminatorie che la quinta sezione penale della Cassazione aveva ribadito nel 2006.

Non è condivisibile, quindi, la valutazione espressa dalla Corte d’Appello che dava dell’evento la restrittiva lettura di una divulgazione “endo-amministrativa” di dati.

Ritiene il giudice di legittimità che la comunicazione abbia prodotto al ricorrente un danno qualificabile in generica approssimazione come “grave” e quindi meritevole di tutela risarcitoria in misura certamente superiore al forfait determinato in secondo grado.

Merita considerazione un importante profilo conclusivo: la “circoscrizione” all’ambito schiettamente amministrativo della comunicazione di cui all’oggetto della presente disamina è esclusa intrinsecamente dal regime di pubblicità dell’azione promossa innanzi al giudice ordinario.

Non vale, in quest’ordine di idee, il rilievo per cui l’instaurazione dell’azione giudiziaria era dovuta all’esperimento del ricorso da parte della persona lesa. È sistematicamente incoerente ritenere configurabile una responsabilità dell’attore, anche incidentale, per concorso nella produzione del danno. 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here