Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, cessazione mandato, consequenziale nullità e inefficacia del d.i. opposto (sent. G.d.P. Fermo Avv. G. Fedeli)

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

Sent. N°_________

R.G.   N°  _______

Cron. N° ________

Rep.  N° ________

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°  738/2015  R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento ritualmente notificato 

DA

 Sig. BASILIO ………………, cod. fisc.   SCR BSL 59………………9 G137V, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Ramadori

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

        CONDOMINIO ………………, in persona dell’amministratore p.t.

CONVENUTO OPPOSTO

        Noris ……………… e Stefano ………………

INTERVENIENTI VOLONTARI

tutti rappresentati e difesi         dall’Avv.  Andrea Craia

Obietto: opposizione a d.i. di pagamento   n. 2595/2014

      MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata dall’attore opponente è fondata e per l’effetto va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione. Con atto di citazione notificato in data 16.02.2015 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 103/2015 del 30.01.2015  emesso dall’intestato Ufficio, il sig. Basilio ……………… conveniva in giudizio il Condominio ……………… di Fermo chiedendo all’Ill.mo Giudice di Pace adito l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:

1)   sospendere inaudita altera parte, o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l’esecutorietà del D.I. opposto stante l’assenza dei presupposti di cui all’art. 642 c.p.c. e, comunque, dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 63 disp. Att. c.c.;

2)  revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza di legittimazione attiva da parte del sig. Noris ………………;

Nel merito:

2)      revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto, diritto e non provato;

         Condannare parte opposta, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di liti ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell’azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza”.

Si costituivano in giudizio a mezzo dell’Avv. Andrea Craia il sig. ……………… Noris e ……………… Stefano rispettivamente quale ex amministratore p.t. ed attuale amministratore p.t. del Condominio ……………… di Fermo, contestando le avverse pretese e chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni prelimare istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettare integralmente l’opposizione proposta da ……………… Basilio avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2015 emesso dal Giudice di Pace di Fermo in data 30.01.2015 e confermare per l’effetto integralmentel’impugnato provvedimento monitorio, con vittoria delle spese di lite, anche della presente fase di opposizione”.

All’udienza del 04.06.2015, i procuratori delle parti si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi. La difesa di parte opponente eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva alla costituzione nel presente giudizio del sig. Noris ……………… quale ex amministratore del Condominio ……………… di Fermo già revocato giudizialmente in data 07.05.2014, insistendo per la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice di Pace, preso atto delle rispettive difese ed eccezioni formulate  dalle parti, revocava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ritenendo la causa matura per la decisione tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.

Fondata è l’eccezione sollevata in limine (che s’inanella strettamente al merito della quæstio) di carenza di legittimazione attiva e comunque d’interesse ex art. 100 cpc in capo al sig. Noris ……………… (id est ad agire in nome e per conto del Condominio ……………… con decreto  ingiuntivo nei confronti del sig. Basilio ………………, pur in assenza di ogni potere di rappresentanza del condominio). Tale eccezione si sostanzia nella intervenuta revoca giudiziale da parte del sig. ……………… Noris da amministratore del Condominio ………………, avvenuta con decreto della Corte di Appello di Ancona in data 07.05.2014 (cfr. all.ti 2 e 3). Ora, l’intervenuta revoca giudiziale del sig. Noris ……………… ha comportato l’immediata cessazione del rapporto di mandato esistente tra lo stesso ed il Condominio. In altre parole, la revoca giudiziale dell’amministratore comporta l’immediata cessazione del rapporto di mandato esistente tra lo stesso ed il condominio. In quanto ammessa in limitati ed esclusivi casi di gravi inadempienze da parte dell’ex amministratore, è dunque incompatibile con il prosieguo di qualsivoglia attività di rappresentanza del professionista atteso che non potrà più agire in nome e per conto del condominio che lo ha revocato. Ammettere anche solo temporaneamente la prosecuzione in capo all’amministratore revocato giudizialmente dei poteri di rappresentanza del condominio significherebbe consentire allo stesso di poter continuare ad esercitare attività potenzialmente lesive degli interessi dei condòmini ed in contrapposizione ad un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal senso anche la Corte di Cassazione con la pronuncia del 18.03.2010 n. 6555 ha ammesso i poteri in prorogatio dell’amministratore di condominio limitatamente alle sole ipotesi di scadenza del mandato, dimissioni o mancato rinnovo dell’incarico, escludendo dalla prosecuzione anche solo temporanea dei poteri in capo allo stesso, nell’ipotesi in cui l’amministratore sia stato revocato per giusta causa. Tale circostanza consente dunque di ritenere che l’ex amministratore revocato giudizialmente per giusta causa non avrebbe potuto più esercitare alcuna attività sia essa ordinaria che straordinaria in nome e per conto dei condòmini e conseguentemente non poteva procedere alla convocazione di nuove assemblee, approvazione di bilanci e conferimenti di incarichi a professionisti per la riscossione degli oneri condominiali. In relazione all’ultimo dei sopra descritti leading cases, dovrà ritenersi priva di legittimazione attiva l’attività dell’amministratore concretizzatasi con il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino avvenuto successivamente alla data dell’intervenuta revoca giudiziale. Riallacciandosi a quanto supra, più in dettaglio, in ordine al profilo della legittimazione passiva dell’ex amministratore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che dovesse insorgere in seno alla profilata fattispecie, deve ritenersi che, successivamente alla nomina del nuovo rappresentante, l’amministratore cessato e sostituito non ha l’obbligo né il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell’interesse a contraddire (per tutte Cass. Civ. Sez. VI, ord. N. 14589 del 04.06.2011), stante l’interruzione di ogni rapporto di mandato con il condominio. Ne è che gli effetti dell’intervenuta revoca giudiziale debbono  ritenersi applicabili anche in ordine alla legittimità passiva dell’ex amministratore alla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto qualora l’ex amministratore già revocato giudizialmente abbia svolto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino sulla base di una delibera assembleare di approvazione di bilanci (consuntivo e/o preventivo), anch’essa tenutasi in data successiva all’avvenuta revoca giudiziale, la stessa deve ritenersi invalida: onde il credito a titolo di sorte nel ricorso per decreto ingiuntivo, in realtà, è privo dei requisiti previsti all’art. 633 c.p.c. non risultando le somme richiamate in bilancio liquide ed esigibili. Gli è che, in tale ipotesi, non risultando sufficiente la mera allegazione al fascicolo monitorio dei bilanci di gestione ai fini probatori della fondatezza del credito, spetterà a parte convenuta opposta produrre documentazione contabile atta a dare fondatezza della pretesa creditoria avanzata secondo il rispetto del principio generale dell’onere della prova di cui art. 2697, I co. c.c. (Cass. Civ., 27 luglio 2012, Sez. VI, n. 13523 – Cass. n. 17371 del 2003; Cass. n. 807 del 1999). La formale contestazione da parte della difesa del sig. Basilio ……………… della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta, non è stata, da quest’ultima -nella sua qualità di attrice sostanziale- accompagnata alla dimostrazione alcuna della fondatezza del proprio credito. Le spese di giudizio, previa adaequatio al proprium della statuizione, in ossequio ai parametri e ai paradigmi del DM 55/14, seguono la soccombenza, ut infra. Non si ritiene, di contro, di dover applicare il principio della lite temeraria, stante il diverso orientamento-sia pur assolutamente minoritario- rispetto a quello che suffraga il divisamento

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed eccezione reietta, accoglie la domanda, per l’effetto dichiarando nullo ergo privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n° 2595/2014. Ai dell’art. 91 cpc, condanna i sigg. Noris ……………… e Stefano ……………… (quale attuale amministratore del Condominio opposto) a rifondere in solido fra loro gli oneri di lite, che quantifica in complessivi € 954,54 (di cui € 84,54 per spese), al netto del rimb. forfett. 15% e degli accessori di legge.

Sic decisum in Fermo hodie  30.09.2015

                                                         Il Giudice di Pace                             

   Avv. Giuseppe Fedeli

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