Reati contro la personalità interna/internazionale dello Stato – delitto di arruolamento ex art 270 quater c.p.: nozione, tentativo e configurabilità (dott.ssa M. Longobardi)

 

Commento a sentenza Corte di Cassazione I sezione penale, n. 11/10/2015.

Reati contro la personalità interna/internazionale dello Stato – delitto di arruolamento ex art 270 quater c.p.: nozione, tentativo e configurabilità.

 

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in ordine alla configurabilità del delitto di cui all’art. 270 quater cod. Pen. ( “arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”), si è pronunciata su due principali questioni: quella di nozione di “arruolamento” e l’altra concernente la configurabilità del tentativo.

Nella presente decisione il giudice di legittimità risponde positivamente ad entrambe le questioni riguardanti l’articolo 270 quater c.p.

L’articolo 270 quater c.p disciplina “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”; introdotto con decreto legge n.144/2005 convertito in legge n.155/2005, è stato, poi, oggetto di ulteriore modifica nell’aprile di quest’anno, dalla legge n.43/2015.

Si tratta di un delitto introdotto, a seguito degli attentati terroristici, che dal 2001 hanno subito un significativo aumento. Esso ha carattere sussidiaria rispetto al 270 bis, in quanto sanziona le condotte illecite rimaste in una sorta di “zona grigia” rispetto allo stesso articolo. Esso  punisce l’arruolamento di una o più persone per il compimento di attività violenta ovvero sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo[1].

Nel caso di specie, la rimessione della questione alla Corte di Cassazione viene attuata dal ricorso del pubblico ministero impugnante l’ordinanza di revoca di misura custodiale, con cui si sostituiva alla stessa, ritenendo valide le esigenze cautelari, una misura meno afflittiva ( arresti domiciliare), sostituita dal Tribunale del riesame.

Il giudice del riesame ritiene che non sussistono, nel caso di specie, i requisiti del reato di arruolamento ex art 270 quater, in quanto per aversi arruolamento vi deve essere un’effettiva iscrizione nei ruoli del servizio militare”.

Il pubblico ministero impugnante contesta nel ricorso l’interpretazione fornita dal giudice bresciano, e rimette la questione al giudice di legittimità.

La Corte di Cassazione ritenuta l’importanza della questione, sulla quale, ritiene che essa va risolta con un’interpretazione semantica e sistematica dei contenuti normativi dell’ordinamento giuridico interno internazionale, in maniera da ricostruire in concreto  fattispecie e la ratio incriminatrice.

La Corte rigetta in primis la nozione fornita dal tribunale del riesame, e chiarisce come tale termine  non possa assumere, come ha fatto il tribunale stesso, il significato di “effettiva iscrizione al servizio militare”.

Precisa che la norma ex art 270 quater c.p. ha un più ampio oggetto[2], come si evince anche da una lettura delle fonti sovranazionali qual è la Convenzione del Consiglio d’ Europa[3] del 16 maggio 2005 (ad oggi non  ancora ratificata dal nostro Stato), che è volta a incriminare forme tipizzate di contiguità associativa non necessariamente comportanti l’effettiva partecipazione all’associazione del soggetto reclutato. Ciò infatti potrebbe ridurre la portata e il coordinamento delle legislazioni e delle attività operative di contrasto al terrorismo.

Il giudice di legittimità sostiene che: “l’articolo  270 quater c.p. vada considerato quale frammeno di un più ampio sistema di tutela (…) teso a realizzare forme di incriminazione in larga misura derivanti dai contenuti della Convezione citata”.

La nuova normativa, sullo spunto di questa considerazione e delle diverse fonti in materia mira, invece, a consentire un’azione internazionale di lotta al terrorismo su scala internazionale, ed è proprio per tale ragione, che essa va interpretata estensivamente e sistematicamente con altre norme, anche di rango internazionale, del sistema di prevenzione e contrasto al terrorismo transnazionale. In poche parole la minaccia terroristica è internazionale ed internazionale deve essere la risposta, senza che la legislazione nazionale riduca tale azione.

È ovvio, come riporta la stessa sentenza, che tali misure legislative internazionale devono rispettare la sovranità statale e i principi dell’ordinamento costituzionale, quali, ad esempio nel caso di specie, quelli  della tassatività e della  determinatezza della fattispecie incriminatrice. Una interpretazione riduttiva rischierebbe, tuttavia, di compromettere l’intero sistema a discapito dei “civili che sarebbero cosi esposti ad azioni (…)con imponente e diffusa carica di lesività”.

La Corte, fatta tale premessa, riconosce la necessità attuale di procedere ad una verifica del significato della nozione “arruolamento” utilizzata dal legislatore nel corpo del testo di cui all’articolo 270 quater c.p.

Nel compiere tale operazione il giudice di legittimità sottolinea come sia preliminare  rintracciare la posizione “topografica” dela norma incriminatrice e sottolinea come tale operazione non debba essere limitata al singolo termine utilizzato. La stessa Corte ricorda, come in una sua precedente sentenza, abbia già delineato le linee interpretative da tener conto di tale nozione, seppure,  in una diversa norma l’articolo 244 c.p  (Cass.pen. 36776/2003). Infine nell’attuale decisione il giudice sottolinea come il 244 c.p e 270 quater sono norme diverse per “contesto e finalità”.

Sulla scorta, di tale precisazioni, la S.C afferma che ciò è ancora più valido dopo l’intervento novellatorio del 2005, e pertanto il significato del termine “arruolamento” abbia assunto “un senso parzialmente diverso”.

In conclusione la prima sezione penale ritiene che: “il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo (ancor di più di sabotaggio) non implica nè presuppone l’esistenza di un regolare esercito, quanto di formazioni organizzate di tipo paramilitare, anche con ristretto numero di aderenti, a composizione mobile, necessariamente idonee alla mimetizzazione fermo restando che nei casi di maggior gravità, come quello oggetto del procedimento qui scrutinato, possono riscontrarsi formeorganizzate dotate di tendenziale stabilità e rilevanza locale che ne accentuano il carattere militare”. La S.C continua, che quello che rileva, come confermato anche dal testo della più volte citata convenzione, non vi sia riferimento all’aspetto organizzatorio bensi’ a quello finalistico.

Per tutte queste ragioni la Suprema Corte, prima sezione, individua i seguenti principi di diritto:

        la nozione di “arruolamento” è equiparabile a quella di “ingaggio”, da intendersi come raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce;

        non può escludersi, in via dogmatica, la realizzazione in forma tentata del delitto di arruolamento.

 

Dr.ssa Rosalia Manuela Longobardi.

 


[1]    Si noti che la nozione di terrorismo è a oggi foriera di diverse interpretazioni, la difficoltà nell’identificare cosa comprendere o meno in tale nozione, impedisce una pronta reazione internazionale. In ambito europeo, e quindi anche in Italia, la nozione di terrorismo è riferita alal decisione Cass. Pen prima sezione n 40699/2015.

[2]    Nella  relazione del decreto legge si legge: ” data la necessità e la straordinarietà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e  contrasto al terrorismo internazionale (…) vengono introdotti gli articoli 270 quater e quinquies.

[3]    Nella sentenza si precisa che l’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa, in tema di recruitment, individua come condotta rilevante la sollecitazione/induzione individuale diretta alla partecipazione del soggetto contattato nella realizzazione di un attacco terroristico, nonchè  considera punbile anche la condotta favoreggiatrice del concreto inserimento in una formazione armata.

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