codice procedura civile – Titolo VI – Del procedimento di liberazione degli immobili dalle ipoteche (Artt. 792-795)

 
 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 
 
Titolo VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE

Art. 792.
(Deposito del prezzo)

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto. 
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti. 
Art. 793.
(Convocazione dei creditori)
 
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente. 
Art. 794.
(Provvedimenti del giudice)
 
All’udienza il giudice, accertata la regolarita’ del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti. 
Art. 795.
(Espropriazione)

Se e’ fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilita’ di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. 
La vendita non puo’ essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. 
L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante. 
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente. 
Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

 

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