Co.co.pro. – I chiarimenti interpretativi del Ministero dopo la L. n.92/12 (M. Matteucci)

 

CO.CO.PRO. – I CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DEL MINISTERO DOPO LA L. N.92/12

Massimiliano Matteucci

 

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.29 dell’11 dicembre, ha fornito chiarimenti interpretativi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della c.d. Riforma del Lavoro.

Progetto: per i contratti sottoscritti dopo il 18 luglio 2012 l’unico e imprescindibile requisito cui ricondurre i co.co.pro. è il progetto, che deve essere finalizzato al raggiungimento di un risultato obiettivamente verificabile, idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. Inoltre il progetto deve caratterizzarsi per la sua specificità, affiancandosi all’attività principale del committente senza confondersi con essa, e deve  dimostrare autonomia di contenuti e obiettivi oltreché autonomia operativa. Non è possibile ravvisare la genuinità del progetto qualora questo consista in una mera riproposizione dell’oggetto del committente e nei casi in cui i compiti eseguiti siano meramente esecutivi e ripetitivi. La circolare riporta quindi una sorta di black list, a titolo esemplificativo, delle attività difficilmente inquadrabili in un rapporto genuino di co.co.pro., che gli ispettori provvederanno a ricondurre nell’ambito della subordinazione.

Corrispettivo: il compenso del co.co.pro. deve risultare proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta. Il compenso minimo deve essere individuato dalla contrattazione collettiva come avviene per il lavoro subordinato, con riferimento ai minimi tabellari e non a tutte le voci retributive eventualmente previste dai contratti. Qualora non vi sia una contrattazione collettiva specifica il compenso non deve essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Viene precisato che, in materia di contrattazione, è abrogata la disciplina sul compenso del lavoro a progetto introdotta dalla Finanziaria per il 2007 ed è interamente novellato l’art.63 del D.Lgs. n.276/03. In attesa che la contrattazione si esprima in materia, la circolare prescrive agli ispettori di astenersi dall’adottare provvedimenti di diffida accertativa.

Sanzioni: nel caso in cui il progetto fosse assente o carente dei requisiti indicati, il rapporto di lavoro deve intendersi di natura subordinata a tempo indeterminato. Nel caso, invece, in cui il collaboratore esegua le prestazioni in maniera non autonoma, oltre all’assenza del progetto opera anche una presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente. In sede ispettiva dovrà pertanto essere accertato che il collaboratore svolga la propria attività in modo prevalente e continuo con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti. Pertanto per individuare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa genuina non è necessario che il lavoratore svolga attività diverse da quelle dei dipendenti, ma che le svolga secondo modalità organizzative completamente diverse. Al contrario, lo svolgimento di attività diverse dai lavoratori subordinati, ma con modalità analoghe, determina la presunzione di subordinazione.

 

 

 

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