Disconoscimento di paternità Cassazione, sez. I Civile, 19 novembre 2012, n. 20235 (V.Laconca)

 

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

Cassazione, sez. I Civile, 19 novembre 2012, n. 20235

Veronica Laconca, Avvocato abilitato e specializzata nelle professioni legali

 

 

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un caso di riconoscimento di paternità, ribadisce che il solo rifiuto, da parte del presunto padre, di sottoporsi all’esame ematologico, è sufficiente per provare l’esistenza di una relazione con la madre del nascituro e di conseguenza l’attribuzione della paternità in capo allo stesso.

Il caso veniva sottoposto, dal presunto genitore, prima all’attenzione del Tribunale per i minorenni di Trento ed in seguito a quella della Corte di Appello. Accadeva che, sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito dichiaravano fondate le pretese della resistente la quale aveva dimostrato di aver avuto una relazione con lui attraverso non solo tabulati telefonici ma anche documentando il contenuto di sms intercorsi tra loro. In ordine a tali riscontri probatori l’uomo smentiva e negava persino di conoscere la donna tanto da rifiutarsi di sottoporsi all’esame del DNA. Tale rinuncia scaturiva dalla sua scelta di non rendere noto l’impianto di una protesi rettile dovuto a difficoltà nel rapporto sessuale. Questa circostanza – per l’uomo imbarazzante – tuttavia, poteva essere evitata se questi si fosse sottoposto agli esami del sangue, per loro natura non invasivi.

 

Il rifiuto del presunto genitore può costituire un mezzo di prova della sua paternità.

La giurisprudenza si è espressa, più volte, sul punto richiamando l’attenzione sulle disposizioni proprie dei commi 2 e 4 dell’articolo 269 c.c. Da un’attenta analisi, infatti, si evince, in primo luogo che l’attuale formulazione dell’articolo 269, 2 comma, c.c. non presenta alcun limite relativamente all’uso dei mezzi di prova attraverso i quali può essere dimostrata la paternità naturale. La Corte di Cassazione, infatti, precisa che il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale in ordine all’effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione, può legittimamente fondare il proprio convincimento anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche, come accade nel caso di specie. In altre parole la mancanza di una prova specifica riguardo ai rapporti sessuali tra le parti determina la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti – ed in particolare dal rifiuto del preteso padre – ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.c., ( ex multis Cass. 23.04.2010, n. 9727).

In secondo luogo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 269 c.c, la sola dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento, nell’ambito del giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, risultano inidonei a costituire tale prova. Nello stesso tempo, però, tale inadeguatezza – secondo la Corte di Cassazione – non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione, in corso di giudizio, di simili dichiarazioni. Al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime, dunque, le affermazioni rilasciate dalla madre costituiscono, anch’esse, argomenti di prova che il giudice può utilizzare ex articolo 116, 2 comma, c.p.c., ( Cass. 26 marzo 2010, n. 7262).

La Corte Suprema, anche per questa vicenda, sembra non distaccarsi dalla posizione giurisprudenziale sopra evidenziata. Nel caso di specie, infatti, la Corte ritiene che stante la carenza di elementi certi, relativi alla natura dei rapporti intercorsi tra le parti e all’eventuale concepimento, si prospetta la necessità di desumere, su altri comportamenti, gli argomenti di prova e – dunque – anche dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

Contrariamente, il presunto padre precisava che il suo rifiuto a sottoporsi all’esame ematico era determinato in ragione di non subire ulteriori violazioni della sua vita privata. Secondo il suo parere è da escludere, pertanto, che questo comportamento possa costituire un elemento di prova nell’ambito di un giudizio di paternità naturale, dal momento che mancano altre concomitanti, convergenti ed univoche prove al riguardo.

Tale spiegazione veniva considerata, già in grado di appello, immeritevole di accoglimento. La Corte di merito motivando in maniera esaustiva le sue censure offre uno spunto di riflessione relativamente alla tipologia dell’indagine da svolgere. “L’esame ematologico, afferma la Corte di Appello, è, ormai, completamente non invasiva ed innocua e consente non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento”.

Sulla base di tale posizione la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del preteso padre – in ordine al primo motivo (impossibilità di intrattenere rapporti intimi con una donna a causa della disfunzione erettile) ed al secondo( insufficiente versione della donna in ordine alla loro relazione) – e rigetta il terzo motivo( la sua motivazione al rifiuto di sottoporsi all’esame ematico) condannando il ricorrente alle spese processuali.

 

 

Cassazione, sez. I Civile, 19 novembre 2012, n. 20235

(Pres. Luccioli – Rel. San Giorgio)

 

 

Svolgimento del processo

1. – Il ricorrente, M.M., chiede la cassazione della sentenza depositata il 7 giugno 2011 con la quale la Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame dallo stesso proposto nei confronti della decisione del Tribunale per i minorenni di Trento che, su richiesta di M.G.B., lo aveva dichiarato padre naturale di S., il bimbo da lei partorito il 10 giugno 2008.

Ha ritenuto la Corte di merito che correttamente il giudice di primo grado aveva interpretato il rifiuto del M. di sottoporsi all’esame del DNA come elemento a sostegno della fondatezza delle ragioni della donna, in presenza, tra l’altro, dei riscontri probatori offerti dalla B. in ordine alla pregressa intimità con l’attuale ricorrente, il quale, invece, aveva negato perfino di conoscerla, venendo smentito dalla documentazione versata in atti dalla donna (tabulati telefonici, contenuto di sms). Secondo la corte di merito, la motivazione addotta del rifiuto dell’uomo di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul suo diritto a non essere costretto ad esami clinici, era in contraddizione con la scelta di rendere pubbliche le proprie difficoltà nel rapporto sessuale, che lo avevano determinato all’età di venti anni a sottoporsi all’impianto di una protesi, circostanza peraltro irrilevante ai fini dell’accertamento di cui si tratta, non valendo essa ad escluderne le capacità di generare. L’appellante si era doluto di aver dovuto rivelare il proprio problema, senza considerare che avrebbe potuto evitare tale delicato percorso sottoponendosi al semplice, e non invasivo, esame richiestogli.

2. – Al ricorso, che si fonda su tre motivi, resiste con controricorso la B.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo del ricorso si denuncia carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla esistenza di un rapporto tra le parti. Il ricorrente sottolinea che l’impianto della protesi cui è stato costretto per superare le difficoltà nel rapporto sessuale, dovute alla disfunzione erettile dalla quale è affetto, interferisce con le proprie relazioni personali, comportando una limitazione della spontaneità nel rapporto. In tale situazione, sarebbe paco verosimile che egli intrattenga per mesi una relazione intima con una donna senza che costei sia messa al corrente del problema, e senza che se ne avveda, come ha sostenuto la B. Né sussisterebbe la prova che le parti si fossero mai conosciute, e, tanto meno, che avessero intrattenuto una relazione, non potendo la indicazione corretta del numero telefonico del M. da parte della B. costituire elemento sufficiente a comprovare dette circostanze, tenuto conto che la donna non aveva prodotto, come, richiesto dal Giudice di merito, i tabulati radiofonici relativi alla sua utenza.

2.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.

2.2. – Essa si limita, invero, a rappresentare una lettura del materiale probatoria acquisito difforme rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale sulla base di motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimità.

In effetti, il giudice di secondo grado ha in modo non illogico valorizzato particolarmente, al fine di ritenere provata la relazione tra la B. e il M., la falsità dell’affermazione di quest’ultimo in ordine alla circostanza della non conoscenza della prima, smentita dai tabulati telefonici e dal contenuto dei messaggi inviati dall’utenza intestata allo stesso M.

3. – Con la seconda censura si deduce violazione dell’art. 269 cod. civ., e carenza e/o contraddittorietà della motivazione. Richiamato il tenore della disposizione invocata, a norma della quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale, il ricorrente deduce che la B. avrebbe fornito una versione confusa e priva di dettagli e riscontri delle circostanze della sua pretesa relazione con lui.

4.1. – Anche tale doglianza è inammissibile.

4.2. – Essa, infatti, risalta sostanzialmente volta – al di là del formale richiamo dell’art. 269 cod. civ., asseritamente violate dalla sentenza impugnata – a conseguire il risultato di una inammissibile rivisitazione in sede di giudizio di legittimità delle circostanze di fatto poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione sulla scorta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici.

5. – Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, carenza e/o illogicità della motivazione in ordine al rifiuto dell’attuale ricorrente di sottoporsi all’esame ematico. Premesso che la ragione di tale rifiuto sarebbe da ravvisare nella esigenza del M. di non subire ulteriori pesanti violazioni della sua privacy, dopo essere stato costretto a rivelare dati sensibili attinenti alla sua salute, sostiene il ricorrente che, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle prove ematologiche ed all’esame del DNA costituisce solo un comportamento valutabile ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., ma non è sufficiente a fondare un giudizio di paternità naturale, in mancanza di altre concomitanti, convergenti ed univoche prove. Sottolinea inoltre che l’esame ematogenetico non può essere giustificato alla stregua della innocuità del prelievo, tale da non violare la personalità del presunto genitore, essendo in giuoco il limite posto alla libertà personale, conseguente alla indiretta coercizione processuale. Aggiunge che, avuto riguardo alla avvenuta eliminazione del vaglio di ammissibilità dell’azione di accertamento giudiziale della paternità, sarebbe contrario al diritto di difesa e ai doveri di provare le allegazioni l’attivare il giudizio limitandosi alla richiesta dell’esame genetico senza fondare la prova richiesta su alcun riscontro documentale o testimoniale.

6.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

6.2. – Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. n. 12198 del 2012, n. 14976 del 2007, n. 6694 del 2006), la corretta interpretazione dell’art. 269, secondo e quarto comma, cod. civ. conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità. Il secondo comma stabilisce espressamente che la prova può essere data con ogni mezzo, con l’unico limite, indicato nel quarto comma, costituito dal fatto che il quadro probatorio non può consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. All’interno di questo parametro, il giudice può liberamente valutare le prove, non sussistendo al riguardo limiti legali (art. 116, primo comma, cod. proc. civ., e può trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.).

6.3. – Deve, pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l’esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 6694 del 2006, ha espressamente affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surretizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sarta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonea a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sarta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge. E la successiva sentenza n. 14976 del 2007, nel confermare integralmente il principio sopraesposto, ha aggiunto che “una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status”. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

6.4. – Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, che non sono necessari, ai fini dell’accoglimento della domanda, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perché possa darsi rilievo a detto rifiuto, dovendo essere valorizzate, proprio per la natura e l’oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni dello stesso, che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non fondate su alcuna giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell’esame da svolgere, il cui esito consente, in effetti, non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.

7. – Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso, del quale va rigettato il terzo motivo. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso, ne rigetta il terzo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che 1iquida in complessivi euro 2700,00, di cui euro 2500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in casa di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

 

 

 

 

 

 

 

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