De iure condendo: bozza di decreto legge in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali

Art. 8

Procedimento

1.      All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, che decide la data del primo incontro previa informale valutazione delle esigenze dell’organismo, da tenersi non oltre dieci giorni dal deposito della domanda, e ne dà senza indugio notizia all’organismo medesimo onde possa procedersi a cura di quest’ultimo all’inoltro della lettera di convocazione alle parti.

1 bis.   Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari, che non possono mai interferire col mediatore principale riguardo alla fissazione della data del primo incontro pur potendo all’uopo collaborarvi.

2.      La domanda e la data del primo incontro sono comunicate dalla segreteria dell’organismo alle parti convocate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva ricezione.

2 bis.       La lettera di convocazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:

a)     le generalità della parte istante, dell’eventuale difensore designato e dell’eventuale domicilio eletto;

b)     la breve descrizione, sulla base delle indicazioni degli addetti back-office di segreteria, della vertenza;

c)      luogo, data e ora di svolgimento della procedura;

d)     la descrizione della possibile evoluzione dell’iter procedurale, dei diritti e delle facoltà e degli obblighi delle parti;

e)     le modalità e i costi di adesione alla procedura mediatizia;

f)      le modalità di richiesta motivata di breve differimento per impossibilità a comparire nel luogo, nella data e all’ora fissati;

g)     il numero di protocollo del registro delle istanze.

3.      Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento interno.

4.      Il mediatore principale, in collaborazione con i mediatori ausiliari eventualmente designati, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

5.      Quando non può procedere ai sensi del disposto del comma 1 bis, il mediatore principale può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

5 bis.   Il regolamento interno deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

6.      Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del Codice di Procedura civile.

7.      Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 8 bis

Assistenza tecnica legale obbligatoria

  1. Ciascuna parte del procedimento di mediazione deve farsi assistere da almeno un avvocato ovvero praticante avvocato con anzianità professionale di almeno trecento giorni liberi senza limiti di valore delle controversie.
  2. L’avvocato ovvero il praticante avvocato ai sensi della disposizione del comma precedente che assiste le parti in un procedimento di mediazione è remunerabile a carico dello Stato in virtù delle disposizioni normative sul patrocinio dei non abbienti ove applicabili e applicate in quanto compatibili, sussistendo la competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove debba svolgersi la procedura di mediazione ai fini della delibazione della richiesta di concessione del beneficio medesimo.
  3. L’istanza introduttiva del procedimento di mediazione non si considera ritualmente completa finché la parte istante non si sia munito di un difensore abilitato ai sensi del disposto del comma successivo.
  4. E’ comunque inderogabilmente ammesso all’assistenza legale in mediazione l’avvocato ovvero il praticante avvocato ai sensi della disposizione del comma 1 titolare di almeno uno dei seguenti requisiti, senza che rilevino autonomamente gli status di patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori ovvero di docente universitario di ruolo in materie giuridiche:

a)       possesso di diploma universitario di specializzazione in procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

b)       possesso di diploma di specializzazione in procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rilasciato da enti diversi dalle Università e comunque validato scientificamente da un’Università italiana ovvero straniera;

c)       possesso di attestato di specializzazione in procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rilasciato da enti di formazione per mediatori all’esito della fruttuosa frequenza di corso non inferiore alle trenta ore;

d)       titolarità di status di responsabile scientifico;

e)       titolarità di status di formatore.

5. Presso il Consiglio Nazionale Forense è istituito l’elenco nazionale degli avvocati e dei praticanti avvocati deputati all’assistenza legale nelle procedure di mediazione.

5 bis. Il Consiglio Nazionale Forense è delegato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di promulgazione del presente decreto, disposizioni atte a istituire un apposito sistema tariffario per gli avvocati e i praticanti avvocati deputati all’assistenza legale nelle procedure di mediazione.

  1. L’avvocato ovvero il praticante avvocato che abbia assistito una parte nel procedimento di mediazione, parimenti l’avvocato ovvero il praticante avvocato di lui socio o con lui esercente negli stessi locali catastalmente individuati, non può assumere la difesa di alcuna parte nel successivo afferente giudizio, qualora alla procedura mediatizia medesima abbiano aderito tutte le parti convocate e l’esito sia stato negativo.
  2. L’avvocato ovvero il praticante avvocato che assista una parte nel procedimento di mediazione ha pieni poteri di rappresentanza procedurale della stessa, purché munito di e nei limiti sanciti dalla procura alla lite secondo le disposizioni all’uopo stabilite dal Codice di Procedura Civile per il giudizio civile di merito, con facoltà di farsi sostituire da collega parimenti abilitato.
  3. La rappresentanza sostanziale della parte della procedura di mediazione, pur se conferita in capo all’avvocato o al praticante avvocato che abbia assistito la stessa, resta regolata dalle disposizioni all’uopo ordinariamente previste dal Codice Civile.
  4. Gli avvocati e i praticanti avvocati deputati all’assistenza legale nelle procedure di mediazione sono tenuti a sottoporsi annualmente, presso un ente di formazione, a percorsi di aggiornamento specifico di durata non inferiore alle ventiquattro ore sulla materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali.
  5. I corsi di cui al disposto del comma precedente sono validati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi del disposto dell’articolo 3 del Regolamento per la Formazione Continua degli Avvocati emanato dal medesimo organo in data 13 luglio 2007 nonché delle disposizioni della Legge 247/2012.
  6. L’efficacia dell’iscrizione, nell’elenco nazionale di cui al disposto del comma 5, dell’avvocato e del praticante avvocato deputato all’assistenza legale nelle procedure di mediazione che non osservi la disposizione di cui al comma 9 è sospesa sino a completamento del fabbisogno formativo orario ivi cumulativamente previsto, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 8 ter

Verbale

1.      Il verbale del procedimento di mediazione è atto pubblico e deve meramente elencare le fasi procedurali, senza far menzione delle dichiarazioni delle parti e dei loro consulenti a qualsiasi titolo.

2.      Qualsiasi organismo può curare, quale servizio accessorio erogato agli utenti delle proprie prestazioni e purché preveduto nel regolamento interno, l’omologazione e la trascrizione del verbale di accordo a seguito di conciliazione.

3.      Ove consentito a norma del comma precedente, l’organismo può curare i servizi di omologazione e trascrizione del verbale di accordo a seguito di conciliazione su delega di ciascheduno dei soggetti legittimati a richiederne l’attuazione.

4.      La delega di cui al comma precedente è rilasciata per iscritto senza formalità all’organismo, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata, previa identificazione del soggetto delegante e verifica della legittimazione all’uopo da parte del responsabile dell’organismo medesimo.

5.      Gli adempimenti sottesi all’omologazione ovvero alla trascrizione del verbale di accordo a seguito di conciliazione di cui al comma primo sono posti in essere dal responsabile dell’organismo ovvero da un soggetto da questi delegato per iscritto e senza particolari formalità, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata.

6.      Alla trascrizione del verbale omologato di accordo a seguito di conciliazione il competente Pubblico Conservatore procede inderogabilmente e tassativamente ogni qualvolta un pubblico ufficiale autentichi, sul verbale stesso e senza necessità di ulteriori atti, le firme dei contendenti accordatisi ex articolo 11 comma terzo del decreto legge; ai fini dell’osservanza della presente disposizione sono da considerarsi pubblici ufficiali autorizzati, senza alcun vincolo territoriale rispetto alle parti della procedura mediatizia e senza che il susseguente elenco abbia carattere di esaustività: i notai, i segretari comunali, i cancellieri giudiziari di livello pari o superiore a C1, i consiglieri comunali ovvero provinciali ovvero regionali, i sindaci, i presidenti di Giunta Provinciale, i presidenti di Giunta Regionale.

7.      L’omologazione del verbale omologato di accordo a seguito di conciliazione è esente da qualsivoglia imposta e tassa.

Art. 8 quater

Divulgazione didattica delle immagini

1.      Il regolamento interno può prevedere che, a scopo didattico ovvero divulgativo, siano riprese, archiviate e conservate digitalmente, per essere successivamente diffuse, le immagini delle sessioni delle procedure di mediazione che si concludano con l’accordo dei contendenti.

2.      Le attività di cui al comma precedente possono essere attuate soltanto con l’espresso consenso delle parti ovvero dei rispettivi rappresentanti purché muniti di procura notarile ovvero di delega rilasciata alla presenza del mediatore principale oppure del responsabile dell’organismo interessato nonché con l’autorizzazione espressa di tutti i mediatori principali ed ausiliari e tirocinanti coinvolti.

3.      Le attività di ripresa e archiviazione di cui al comma 1 possono essere curate da soggetti terzi rispetto all’organismo interessato, cui si applicano le disposizioni dell’articolo 9 finché non siano intervenuti i consensi e le autorizzazioni di cui al comma precedente e in ogni caso dell’articolo 10

4.      La conservazione delle immagini di cui al comma primo deve avvenire esclusivamente ed inderogabilmente presso l’organismo interessato.

5.      Delle attività di cui al comma primo rispondono sempre, salve altrui eventuali responsabilità, il responsabile dell’organismo interessato nonché i mediatori principali ed ausiliari coinvolti.

Art. 9

Dovere di riservatezza

1.      Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2.      Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e/o con contatti individuali, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1.      Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2.      Il mediatore principale, e parimenti chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione sia davanti all’autorità giudiziaria sia davanti a qualsiasi altra autorità para-giurisdizionale ovvero amministrativa. Ai soggetti di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabili.

 

Art. 11

Conciliazione

1.      Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore principale forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore principale formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e purché tutte le parti convocate siano ritualmente costituite nel procedimento medesimo. Prima della formulazione della proposta, il mediatore principale informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

2.      La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto dall’organismo. Le parti fanno pervenire all’organismo, per iscritto ed entro trenta giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per accettata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3.      Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore principale, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore principale, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, nonché dai mediatori ausiliari eventualmente designati. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

3 bis.   Ai fini dell’osservanza della presente disposizione sono da considerarsi pubblici ufficiali autorizzati, senza alcun vincolo territoriale rispetto alle parti della procedura mediatizia e senza che il susseguente elenco abbia carattere di esaustività: i notai, i segretari comunali, i cancellieri giudiziari di livello pari o superiore a C1, i consiglieri comunali ovvero provinciali ovvero regionali, i sindaci, i presidenti di Giunta Provinciale, i presidenti di Giunta Regionale.

4.       Se la conciliazione non riesce, il mediatore principale forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore principale, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, nonché dai mediatori ausiliari eventualmente designati. Nello stesso verbale, il mediatore principale dà eventualmente atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5.       Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1.      Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico ovvero a norme imperative ovvero a norme fiscali, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo oppure la sua dipendenza in cui si sia effettivamente svolta la procedura di mediazione. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della Direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, il verbale può essere altresì omologato dal presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo debba avere esecuzione.

1 bis.   In caso di pluralità di omologazioni giudiziali del verbale ai sensi del disposto del precedente comma, si considera valida ed efficace la sola omologazione giudiziale avente data anteriore tra tutte ovvero subordinatamente avente data di emissione più anteriore tra tutte ovvero ancor più gradatamente pronunciata dal magistrato anagraficamente più anziano.

1 ter.   L’omologazione del verbale di cui al comma 1 è esente da qualsivoglia onere economico e fiscale.

1 quater.   Ai fini dell’omologazione del verbale di cui al comma 1, il Presidente del Tribunale adito può delegare discrezionalmente ed insindacabilmente qualsiasi altro magistrato afferente al proprio ufficio giudiziario.

2.      Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per tutti altri effetti previsti dalla legge.

Art. 13

Spese

1.      Nel provvedimento che definisce il giudizio successivo ovvero qualsiasi altro procedimento contenzioso successivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute a qualsivoglia titolo dalla parte vincitrice che non si sia costituita, senza giustificato motivo oggettivo, nella procedura di mediazione.

2.      Nell’ipotesi di mancata adesione anche di una sola parte chiamata nella procedura di mediazione, l’adito organismo di mediazione ha diritto di incamerare ovvero ritenere le spese di avvio della procedura e un terzo delle altre spese di mediazione previste a carico di ogni parte istante.

3.      La quantificazione del valore della vertenza è effettuata dal responsabile della segreteria dell’organismo adito secondo i criteri di quantificazione del valore dei giudizi civili, all’uopo rilevando i centri di interesse anziché i singoli soggetti integranti le parti.

4.      Ai fini dell’osservanza del disposto del comma precedente, si considera centro di interesse: ciascun soggetto di diritto o gruppo di soggetti di diritto agente, in base alle norme sulla capacità di agire, al fine di far valere il medesimo diritto ovvero assumendo la medesima posizione.

Art. 14

Connotazione, designazione e retribuzione del mediatore

1.      I requisiti del mediatore sono disciplinati dal Decreto del Ministro della Giustizia 180/2010, per come successivamente modificato anche ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

2.      Il mediatore è titolare dello status di incaricato di pubblico servizio in ragione della potestà di certificazione dell’autografia della sottoscrizione delle parti sul verbale della procedura di mediazione.

2 bis.   Il mediatore si considera professionista intellettuale non appartenente a ordini ovvero collegi, ai sensi delle disposizioni della Legge 4/2013, quantunque non esercitabile la propria attività al di fuori di un organismo.

2       ter.    L’attività del mediatore è compatibile con quella di lavoratore subordinato in altra attività salvo limitazioni contrattuali.

3       Nessun mediatore può essere retribuito dall’organismo in misura inferiore ai tre quarti delle spese di mediazione sostenute dalle parti quando opera da solo e della metà delle spese medesime se coadiuvato da uno o più mediatori ausiliari.

4       Il mediatore può essere rappresentato dalla propria associazione professionale nei confronti di terzi ovvero dell’organismo qualora nasca un conflitto.

5       Il responsabile dell’organismo designa il mediatore in base alla sua pregressa esperienza professionale, in base al suo titolo di studio ed in base all’esperienza maturata e comprovata nella disciplina della mediazione. Quantunque, deve essere assicurata la turnazione infra-annuale di tutti i mediatori afferenti all’organismo.

6       Il regolamento interno può prevedere l’articolazione in albi dei mediatori divisi per specializzazione.

Art. 14 bis

Obblighi e divieti del mediatore

1       Al mediatore principale e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2       Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a)     sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile nonché di osservanza degli ulteriori obblighi eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b)     informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione

c)      formulare le proposte di conciliazione in ossequio a quanto disposto nel presente decreto:

d)     corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

3       In caso di segnalazione, ad opera degli utenti che siano parti procedurali, di condotte scorrette ovvero illegittime, il responsabile di segreteria dell’organismo convoca ed audisce il mediatore interessato, il quale può avvalersi dell’assistenza di un legale, altresì verbalizzando le proprie giustificazioni e trasmettendole, unitamente al proprio parere, al servizio di counselling legale presso il Ministero affinché questo possa proporre al Ministero stesso l’adozione di una misura disciplinare.

4       Il Direttore generale del Ministero può, a seguito degli incombenti di cui al comma precedente, adottare le misure della censura ovvero della sospensione dell’efficacia del titolo ovvero della decadenza dallo status di mediatore, tenendo conto del curriculum deontologico del mediatore interessato.

5       Verificatasi la situazione di cui al precedente comma 3, si determina automaticamente sospensione dei termini del procedimento di mediazione sino alla decisione del Ministero e sostituzione del mediatore fatto destinatario di misura disciplinare. Il mediatore non fatto destinatario di misura disciplinare può comunque astenersi ovvero essere ricusato dalle parti della procedura condotta.

Art. 14 ter

Astensione e ricusazione del mediatore

1       A ciascun mediatore si estende l’applicabilità del disposto degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile in quanto applicabili.

2       La ricusazione del mediatore si effettua ad istanza informale di parte da far pervenire, mercé uso di mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, al responsabile dell’organismo.

3       A seguito di ricezione di istanza di ricusazione del mediatore, il responsabile dell’organismo notizia compiutamente lo stesso mediatore interessatone onde ottenerne riscontro nel termine di cinque giorni feriali, considerandosi sabato giorno festivo, decorso il quale il mancato riscontro equivale incontestabilmente a dichiarazione di astensione del mediatore in questione.

4       L’astensione del mediatore, anche a seguito di ricusazione di parte, è insindacabile.

5       Sulla ricusazione del mediatore, non positivamente riscontrata dallo stesso mediatore interessatone, decide senza formalità e in un breve lasso di tempo, durante il quale i termini della procedura di mediazione restano sospesi, un responsabile scientifico di ente di formazione retribuito in misura fissa di Euro 500,00 (cinquecento/00) lordi dal ricusante e sorteggiato dal Ministero tra i responsabili scientifici di enti di formazione residenti nelle province viciniori al luogo di svolgimento della procedura di mediazione.

6       Alla sostituzione del mediatore provvede il responsabile dell’organismo con gli stessi criteri che informano il meccanismo di designazione dei mediatori.

7       Le disposizioni dei commi da 5 a 10 si applicano integralmente agli esperti di cui al comma 5 dell’articolo 8.

8       La sostituzione del mediatore determina, ad ogni effetto, azzeramento dei tempi già decorsi della procedura di mediazione.

Art. 14 quater

Identificazione nazionale del mediatore

1       Qualsiasi soggetto abilitato all’esercizio della funzione di mediatore riceve dal Ministero della Giustizia una tessera identificativa contenente i dati personali e la fotografia, di seguito per brevità semplicemente indicata quale tessera.

2       La tessera deve essere immediatamente restituita al Ministero della Giustizia qualora il soggetto che ne sia titolare abbia perso uno dei requisiti per l’esercizio della funzione di mediatore; il riacquisto del requisito venuto meno determina il rilascio di una nuova tessera all’avente diritto.

3       I dati personali della tessera sono i seguenti: nome, cognome, codice fiscale.

4       Ciascuna tessera è numerata progressivamente in base all’elenco dei mediatori istituito presso il Ministero.

5       Le caratteristiche tecniche e le modalità di rilascio della tessera sono determinate con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia.

6       Nel corso di qualsiasi procedura di mediazione, a ciascun mediatore designato è data facoltà di esibire la tessera in apposito dispositivo portatessera annesso all’abbigliamento indossato.

7       La tessera è considerata documento di identità.

Art. 14 quinquies

Congedi del mediatore

1       Sono previsti dei congedi spettanti al mediatore designato e al mediatore ausiliario e al mediatore tirocinante che contemporaneamente svolgano lavoro subordinato di altra tipologia.

2       Per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle sessioni di qualsiasi procedimento di mediazione in cui sia coinvolto, qualsiasi designato mediatore principale nonché mediatore ausiliario nonché mediatore tirocinante ha diritto ad astenersi dal lavoro.

3       L’astensione dal lavoro di cui al comma precedente implica la conservazione del posto di lavoro con diritto alla retribuzione; il relativo periodo è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

4       Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Art. 15

Mediazione nell’azione di classe

1.      Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legge 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here