Effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 26, III comma, D.P.R. 602/1973 sulle notifiche precedenti Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, I Sezione, 18 aprile 2013, n. 93 (E. Guidone)

 

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 26, III COMMA, D.P.R. 602/1973 SULLE NOTIFICHE PRECEDENTI

Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, I Sezione, 18 aprile 2013, n. 93

Enrico Guidone

 

 

La sentenza n. 93 pronunciata il 14/03/2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, in occasione dell’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata in data 30/12/2009, accoglie la censura mossa dal ricorrente circa la inesistenza della notifica della cartella di pagamento per mancato rispetto del modulo procedimentale quale risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 22/11/2012.

Come noto, con la pronuncia della Consulta è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 26, III comma, del D.P.R. 602/73 nella parte in cui stabilisce che “Nei casi previsti dall’art. 140 codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600”.

Risultato immediato è l’applicazione del modello procedimentale previsto per la notifica di un atto di accertamento a soggetto “relativamente” irreperibile (deposito dell’atto nella casa comunale, comunicazione dell’avvenuto deposito al destinatario sia con l’affissione di un avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento) alle ipotesi in cui si notifichi una cartella di pagamento sempre ad un soggetto “relativamente” irreperibile, notifica, quest’ultima, che sino alla pronuncia di incostituzionalità si svolgeva, invece, secondo le regole meno garantiste previste per la notifica di un atto di accertamento a soggetto assolutamente irreperibile, ispirate, dunque, al criterio legale tipico di conoscenza dell’atto (deposito della cartella di pagamento nella casa comunale, non comunicato al destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di una raccomandata informativa, essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune).

Il criterio della conoscenza legale dell’atto, dunque, lascia il posto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto, riducendosi il campo di applicazione alle sole ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria versi nella materiale impossibilità di notifica dell’atto nel luogo previsto in via generale dalla Legge.

Il sistema delineato, ricondotto ad unità ed armonia rispetto ai principi posti dallo Statuto del contribuente nonché dalla Carta Costituzionale, costituisce il nuovo parametro da adottare per verificare il rispetto del diritto del contribuente alla conoscibilità degli atti (compresa la cartella di pagamento) dell’Amministrazione Finanziaria.

Da tale dichiarazione di incostituzionalità discende la possibilità di far valere, in sede di impugnazione del primo atto successivo conosciuto dal contribuente, la inesistenza del procedimento di notifica della prodromica cartella di pagamento per essersi svolto secondo modalità che, seppure conformi alla legge vigente nel tempo in cui sono state poste in essere, risultano oggi realizzate sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

Il destinatario relativamente irreperibile ove abbia, per così dire, subito il procedimento di notifica legittimamente adottabile soltanto nelle ipotesi di irreperibilità assoluta, può chiedere che venga dichiarata la nullità della notifica, con tutte le conseguenze in ordine all’eventuale decadenza e/o prescrizione in cui possa, nelle more, essere incorsa l’Amministrazione Finanziaria.

La notifica della cartella di pagamento, come osservato dalla Commissione provinciale di Foggia, avrebbe dovuto svolgersi secondo le regole proprie dell’art. 140 c.p.c., e, quindi, il Concessionario avrebbe dovuto procedere all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’Ufficio o dell’azienda del ricorrente, e inviare la comunicazione di avvenuto deposito per raccomandata con avviso di ricevimento. La mancanza di tali adempimenti porta la medesima Commissione adita a ritenere ineseguita la notifica della cartella di pagamento, ravvisandosi una violazione del diritto di difesa, con conseguente accoglimento del ricorso e, dunque, annullamento dell’intimazione di pagamento.

La pronuncia in esame involge, come evidente, la tematica dei rapporti costituiti in base ad una norma dichiarata successivamente costituzionalmente illegittima e, dunque, degli effetti retroattivi della medesima pronuncia di incostituzionalità.

La richiamata pronuncia della Corte Costituzionale è ascrivibile alla tipologia di sentenza di accoglimento c.d. additiva: trattasi, infatti, di un pronuncia che non si limita a dichiarare la non conformità a costituzione di una data norma, bensì riscrive la norma integrandone il contenuto al fine di renderlo conforme al dettato costituzionale, con la conseguenza che la norma “riscritta” deve essere riletta come se contenesse le parole aggiunte dalla Corte.

Il principio cardine in materia (in virtù dell’articolo 136 della Costituzione e dell’articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87) è che gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione. Inoltre, gli stessi si producono ex tunc, vale a dire anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, con il solo limite costituito dai “rapporti esauriti”. Tra questi ultimi rientrano, ad esempio, quei rapporti sorti in base alla normativa dichiarata incostituzionale rispetto ai quali, però, sia decorso il termine di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei diritti ad essi relativi (ad. esempio nelle ipotesi in cui siano decorso i termini di impugnazioni di talchè trattasi di situazioni non più contestabili in giudizio).

La omessa notifica della cartella di pagamento, a cui va equiparata l’ipotesi di una notifica svoltasi secondo modalità inidonee ad assicurare l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del contribuente, rappresenta un vizio che, come noto, può essere fatto valere tempestivamente in sede di impugnazione del primo atto conosciuto o conoscibile successivamente notificato al contribuente.

Condivisibile, dunque, la ratio seguita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che, nel condividere la posizione del ricorrente, ha ritenuto applicabile ad una notifica eseguita nell’anno 2009 gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 26, III comma, D.P.R. 600/73, resa nel dicembre 2012, trattandosi come evidente di un rapporto non ancora esaurito e, pertanto, legittimamente travolto dagli effetti della successiva dichiarazione di incostituzionalità.

 

 

 

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