Il Patrocinio a spese dello Stato ed servizio giustizia ai cittadini. Tra rincari e risparmi (V. Esposito)

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED SERVIZIO GIUSTIZIA AI CITTADINI. TRA RINCARI E RISPARMI

Disegno di legge di stabilità 2014 e schema di regolamento recante la determinazione per la liquidazione dei compensi per la professione forense

 

A cura di Vincenza Esposito

Dirigente Amministrativo Ministero Giustizia

 

 

La c.d. legge di stabilità rappresenta per antonomasia lo strumento della politica economica del Governo.

La sua elaborazione presuppone una approfondita analisi della situazione economica del paese onde meglio articolare, pur nei sempre più stringenti vincoli comunitari di convergenza economico – finanziaria, il piano delle misure da adottare da parte dello Stato quale agente economico. Pertanto, la composizione della manovra economica non appare riconducibile a mero strumento ragioneristico[1] atteso che le scelte di intervento sottese non sono neutrali per sistema economico, per la gestione dei servizi, per le famiglie.

Dall’anno 2007, quando ancora era definita “legge finanziaria” [2], in via sperimentale, poi trasformata successivamente in programma permanente ad opera della legge finanziaria per il 2008[3], l’elaborazione di tale disegno di legge è diventato il momento per una consapevole discussione politica funzionale sia alla definizione gli obiettivi e delle priorità da realizzare attraverso la spesa pubblica sia alla gestione responsabile delle risorse da parte delle amministrazioni[4]. L’analisi sistematica delle strutture organizzative e delle procedure decisionali delle medesime è finalizzata, dunque, al miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia della macchina statale nella gestione della spesa pubblica. L’intero procedimento di “revisione della spesa pubblica” consente di identificare, infatti, quelle spese che non contribuiscono a raggiungere gli obiettivi affidati alle diverse amministrazioni o che li raggiungono solo in maniera inefficiente a fronte di costi molto più alti del necessario. Tale attività, purtroppo, ha finito per determinare spesso tagli lineari che han portato ad un calo della qualità dei servizi, atteso la difficoltà per comparti statali di erogare gli stessi al medesimo standard con minori disponibilità finanziarie, ovvero a difficoltà di accesso da parte delle famiglie alla fruizione dei servizi medesimi.  

Sarebbe, pertanto, opportuno che la spending review tornasse alle “origini” : non più solo macchina taglia – sprechi ma strumento per “aiutare il governo a darsi delle priorità, indicando quali capitoli di bilancio vanno definanziati e quali rifinanziati”[5] abbandonando tagli lineari o semi lineari a favore di un duraturo miglioramento dell’efficienza e della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli amministrativi[6].

E’ nel solco di tale brevissima premessa che vanno, per quanto di interesse, considerati gli interventi previsti per il settore giustizia nel testo del d.d.l. per la legge di stabilità 2014 così come da ultimo licenziato dal Governo ed approdato all’esame del Senato[7].

Gli interventi previsti per il settore giustizia, notoriamente caratterizzato da criticità riconducibili ad eterogeni fattori nonostante l’efficienza del medesimo rappresenti un parametro privilegiato che determina il ranking internazionale di un Paese e l’attrattività degli investimenti internazionali[8], hanno suscitato non poco malumore ritenendosi che, al netto del “gioco” tra la previsione di maggior entrate in uno ai minori esborsi, ne consegua una ulteriore minorata accessibilità al  servizio – giustizia[9] con ben pochi riscontri sul piano dell’efficienza complessiva nella erogazione del servizio medesimo.

Gli aspetti salienti afferiscono non tanto e non solo all’introduzione di contributi obbligatori per la partecipazione ad esami e concorsi[10] ma soprattutto al vertiginoso aumento del c.d. contributo forfettizzato ed alla sensibile riduzione dei compensi degli avvocati nei casi di patrocinio a carico dello Stato[11] nelle modalità di seguito descritte.    

Se la legge di stabilità diventerà definitiva negli attuali termini, per effetto della modifica apportata all’art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 115/2002[12],  a far data dal primo gennaio 2014 l’importo della c.d. anticipazione forfettaria per i diritti, le indennità di trasferta e notifica eseguita ad istanza di parte passerà dall’attuale importo di euro 8 a euro 27[13].  Il più che triplicato nuovo importo fa seguito ai numerosi incrementi che negli ultimi anni ha interessato il c.d. contributo unificato (esteso anche a controversie tradizionalmente esenti, come quelle del settore lavoro e famiglia[14]) da calcolarsi sui vari scaglioni secondo il valore dichiarato della controversia[15]. Ma proprio perché, a differenza di quest’ultimo, l’anticipo a forfait è “fisso”, il suo consistente aumento viene percepito come un “salasso” per le controversie di più basso valore[16] che potrebbero ritenersi, a questo punto, antieconomiche da intraprendersi. L’effetto finale percepito non è tanto una possibile deflazione del carico giudiziario quanto la compressione degli spazi per la difesa giudiziaria a scapito di cittadini meno abbienti.

L’incremento delle entrate stimato in circa 44 milioni di euro dovrebbe consentire l’assunzione di circa 330 magistrati già vincitori di concorso.

Su quanto le sole assunzioni del personale magistratuale possano giovare all’efficienza dell’intero sistema giustizia caratterizzato dal progressivo depauperamento di risorse strutturali e di personale amministrativo a causa del blocco del turn over a cui si aggiunge il palpabile disagio delle restanti unità lavorative riconducibile ad una pluralità di fattori concomitanti (demotivazione che deriva dal trattamento economico ritenuto insoddisfacente, inesistente possibilità di evoluzione della carriera rispetto alla qualifica professionale di iniziale appartenenza, ragioni anagrafiche alle quali va ricondotta la pressoché nulla propensione all’utilizzo dei sistemi informatici) è più che lecito dubitare.  

Il disegno di legge in esame propone la riduzione di un terzo dei compensi agli avvocati che svolgono incarico con patrocinio a carico dello Stato in materia penale di cui al D.P.R.n. 115/2002 T.U.S.G. con la previsione contenuta nell’art.106 bis [17] destinato ad operare per le liquidazioni che verranno disposte dal giudice dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità anche per i procedimenti già definiti. L’abbattimento degli importi liquidati con effetto retroattivo comporterà un risparmio di spesa annuo conseguito sul relativo capitolo delle spese di giustizia ( cap. 1360) stimato in circa dieci milioni di euro.

La prevista decurtazione sugli importi liquidati dal magistrato riapre il dibattito sull’istituto del patrocinio a spese dello Stato quale strumento volto a garantire la assistenza dei non abbienti senza mortificare le aspettative della classe forense. 

Per dar effettività al precetto costituzionale di cui all’art.24, terzo comma[18], strettamente collegato a quello di uguaglianza sostanziale sancito nell’art. 3, secondo comma, [19] nonché alla risoluzione emessa dal Comitato del Ministri del Consiglio d’Europa sull’assistenza giudiziaria[20], lo Stato poteva far ricorso a tre soluzioni:

          istituzione di un ufficio pubblico costituito da professionisti abilitati all’esercizio della professione forense ma retribuiti dallo Stato (come ad es. l’assistenza giudiziale dello Stato, degli Enti pubblici  da parte dell’Avvocatura, avvocati dell’INPS, etc) per la tutela “dei poveri”[21], simile a quanto istituito da Urbano Rattazzi a seguito dell’unità d’Italia[22] ;

          creazione di un “gratuito patrocinio” per cui lo Stato esonera il non abbiente dal pagamento delle spese erariali necessarie per adire la giustizia ed impone, al tempo stesso, agli avvocati del libero foro di  prestarvi assistenza in maniera del tutto gratuita[23];

          disciplinare il “patrocinio a spese dello stato” quale forma intermedia tra le due sopra accennate per cui, senza istituire un ufficio pubblico di avvocatura, la difesa del non abbiente sarà curata da un avvocato del libero foro retribuito dallo Stato con fondi specifici stanziati sul relativo capitolo di bilancio (cap. 1360).

Con la legge 30 luglio 1990 n. 217 (integrata con regolamento approvato con d.m. 30.11.1990 n. 327[24]), dopo le condanne da parte dell’Europa [25] venne adottata tale ultima soluzione nel processo penale e civile per risarcimento danni e restituzioni derivanti da reato[26] abbandonandosi definitivamente l’idea di istituire pubblici uffici sia per la “tenace opposizione della classe forense” [27] sia per l’oggettiva difficoltà di reperire in tempi brevi un numero di soggetti qualificati per dar vita ad un corpo specializzato di funzionari pubblici[28].  

Tale ultima soluzione è stata adottata dal nostro legislatore con il T.U.S.G. del 2002 per la generalità dei processi ma, come è stato opportunamente sottolineato, la concreta realizzazione dei diritti sottesi all’istituto ha dovuto ben presto far i conti con la realtà economica e sociale del Paese, con il rischio che gli stessi “vengano confinati in un ambito meramente metafisico” [29].

Lo sfondo in cui si è dispiegato l’istituto in esame, infatti, è risultato affatto agevole e basti al riguardo pensare sia all’ indirizzo dato agli uffici giudiziari[30] per il contenimento delle spese di giustizia, stimolando magistrati e funzionari amministrativi a introdurre “buone prassi di gestione” per la razionalizzazione delle spese, esortandoli al rigoroso rispetto del reticolo normativo per ogni fase di attività che determini esborso per l’erario ma soprattutto alle progressive riduzioni degli stanziamenti nei bilanci per le spese di giustizia [31].

La “sforbiciata” che l’esecutivo propone di introdurre con la legge di stabilità va ricondotta a tale generale quadro di riferimento.

Al contempo, vanno lette le altre norme che regolano la liquidazione dei compensi in caso di patrocinio a spese dello Stato[32] unitamente a quanto disposto con DM n.140/2012 del Ministero della Giustizia [33] e, soprattutto, con quanto prevede lo schema del decreto ministeriale da ultimo elaborato[34] ( presentato al Consiglio di Stato in data 7 ottobre u.s.) ad attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense[35].

Dal complessivo quadro normativo di riferimento emergerebbe che i compensi per il patrocinio a spese dello Stato verranno liquidati in materia penale parametrandoli al tariffario forense vigente ridotto del 30% eliminando la parificazione tra civile e penale introdotta dal DM 140/2012 che, comunque, doveva già ritenersi non più applicabile agli avvocati sin dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012[36]. I parametri determinati con il nuovo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia su proposta del CNF[37] determinerebbero compensi che, pur migliorativi del DM sopra menzionato, resterebbero inferiori al previgente sistema delle “tariffe” e dell’indicazione dei valori medi delle medesime di cui all’art. 82 DPR n. 115/2002. 

Ad ogni buon conto, non va sottaciuto che il Consiglio di Stato, pur nell’esprimere parere favorevole allo schema del decreto ministeriale [38], ha ritenuto di dover intervenire con proprie e diverse valutazioni sulla minore riduzione prevista per le liquidazioni sul gratuito patrocinio penale rispetto al civile condividendo solo in parte le ragioni del minore abbattimento esposte nella relazione illustrativa al regolamento medesimo quali la specificità dell’attività difensiva in un ambito che investe la tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali la libertà e la dignità della persona. Non è apparso, quindi, al Collegio ragionevole l’assunto volto a ricondurre il minore abbattimento alla ritenuta maggiore “dignità” dell’attività difensiva nel settore giudiziale penale.

Pertanto, si è suggerito un ridimensionamento del parametro in misura pari al 5/10 % in maniera tale da soddisfare anche le esigenze di bilancio prospettate dall’Ufficio di Bilancio del Ministero della Giustizia che opportunamente ha fatto rilevare come la proposta del CNF, eliminando la riduzione  del 50 %  prevista anche per il patrocinio penale dal D.M. 140/2012, determinava  un “rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi …. che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull’ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul cap. 1360”.

In tal senso, Palazzo Spada ritiene non compromesse le finalità di garanzia della indipendenza e della autonomia degli avvocati nonché di cura ed efficacia della prestazione professionale.

Da ultimo, ma non da ultimo in ordine di rilevanza, la stessa Corte Costituzionale ha affermato che la riduzione dei compensi degli avvocati non incide “in senso limitativo all’accesso dei cittadini alla giustizia e, quindi, al loro diritto di difesa” anzi a rigor di logica “ la riduzione dei compensi degli avvocati dovrebbe al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali”[39]     

Se quindi lo schema di regolamento ed il disegno di legge di stabilità 2014 sarebbero in sintonia quanto a “sforbiciate” sui compensi non ritenendosi intaccate dignità professionale da un lato ed accessibilità al servizio giustizia dall’altro, i commenti espressi al disegno di legge sulla finanziaria dalla classe forense[40] son si tutt’altro tenore manifestano la preoccupazione che, ove l’istituto tornasse ad esser quasi un munus onorificum, il cittadino non abbiente troverebbe sempre maggiori difficoltà ad ottenere una difesa efficace e professionalmente qualificata.

Sul fronte del “cittadino”, ad ogni modo, è opportuno ricordare che ai continui aumenti del contributo unificato e dei diritti da versare non fa riscontro l’immediato innalzamento della soglia della “non abbienza”[41].

Non vanno, inoltre, sottaciute da un lato le difficoltà per i beneficiari di ottenere il provvedimento di liquidazione da parte del giudice dei compensi spettanti ovvero di incassare gli importi liquidati [42], dall’altro i farraginosi meccanismi individuati dallo stesso T.U.S.G. per l’eventuale recupero delle somme anticipate dallo Stato[43], rendono particolarmente onerosa la gestione dell’intero istituto da parte degli uffici giudiziari.       

Il rischio che alla luce delle considerazioni sopra brevemente esposte si crei un vulnus nella democrazia del paese è stato espresso anche nell’interpellanza urgente presentata alla Camera [44] evidenziandosi che per restituire forza, dignità ed efficienza al sistema giudiziario servono soprattutto risorse da reperire sia eliminando sacche di spesa pubblica improduttiva sia riversando nel settore della giustizia la gran parte delle risorse del Fondo Unico della giustizia[45] e non solo un terzo come ad oggi previsto. La Commissione giustizia nel parere reso il 9 luglio 2013 sul cosiddetto decreto-legge “del fare”[46] ha posto una condizione volta a portare da un terzo alla metà le risorse del fondo unico da destinare alla giustizia, in quanto appare incomprensibile la ragione per la quale un settore fortemente in crisi non debba essere il beneficiario principale di quelle stesse risorse che il medesimo settore produce. Lo stato di grave crisi del settore giustizia, infatti, richiede immediati e non più rinviabili investimenti in mezzi, strumenti e personale per cui viene sollecitato il Governo alla adozione di tutte le iniziative di sua competenza per incrementare sensibilmente (non meno del cinquanta per cento) la quota del Fondo Unico da destinare al settore della giustizia.

Il reperimento di risorse resta, dunque, la via maestra per venire incontro alle aspettative di tutti i protagonisti in gioco a vario titolo coinvolti : lo Stato, portatore dell’esigenza di contenere la spesa pubblica individuando strategie per l’erogazione di servizi a costi contenuti senza intaccarne gli standard qualitativi, le classi più deboli, con l’esigenza di ottenere l’accesso alla giustizia a condizioni di parità, la classe forense con l’aspettativa di non vedersi ridurre le prospettive di lavoro e della conseguente dignitosa e celere retribuzione.                       

 

 

 

 


[1] R. Romano, Una spending review a favore del sociale, in  www.sbilanciamoci.info del 31.10.2013

[2] Dal 2010 definita legge di stabilità  Art. 7 comma 2 lett. c) legge 31 dicembre 2009, n. 196

[3] l ’art. 3, comma 67, della legge finanziaria 2008 ha disposto che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegua ed aggiorni il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.

[4] Dichiarazioni del Ministro Padoa Schioppa, Ministro dell’Economia e finanze del secondo governo Prodi, che rivendicava come in quell’anno attraverso queste analisi vennero risparmiati circa 700 milioni (riportato in Wikipedia).

[5] Così C. Cottarelli, Commissario per la spesa pubblica

[6] Così la raccomandazione del Consiglio dell’ECOFIN del 9 luglio 2013

[7] Atto n.1120

[8] Vedasi direttiva del Ministro della Giustizia , Atto di Indirizzo 2012 – 2014

[9] Le critiche sono al riguardo anche all’interno del Pd. Per tutte : Danilo Leva “il settore giustizia subisce altri tagli quando l’intero comparto si trova in una situazione al limite ed una eventuale ulteriore riduzione di risorse comporterà nuovi problemi per un settore ormai al collasso” riportato in Repubblica.it del 23.10.2013 

[10] Vengono introdotti con l’art. 18, commi da 15 a 20, il contributo obbligatorio di € 50 a carico dei candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (per l’iscrizione al patrocinio in Cassazione è previsto un contributo di € 75), nonché ai concorsi per la nomina a magistrato e notaio; gli introiti previsti costituiranno le risorse necessarie per garantire il regolare svolgimento dei relativi esami. 

[11] Entrambi previsti nell’art. 18, comma 21 e 22 del DDL in esame rispettivamente alle lettere a) e b)

[12] Testo Unico delle Spese di Giustizia

[13] Leggasi al riguardo “ La favoletta di “contributo unificato” e “marcadaotto”” di A. Bulgarelli in Diritto e Giustizia.it 23 ottobre 2013 

[14] Art.37 D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito in L. n. 111 del 15 luglio 2011

[15] Da ultimo L.n. 228 del 24.12.2012 c.d. legge di stabilità per il 2013

[16] Cause di basso valore salassate, A. Ciccia, in Diritto e Fisco del 17 ottobre 2013 

[17]TUSG titolo III Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello stato nel procedimento penale  – capo IV – Art. 106 bis Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato “ Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”

[18] Art. 24 Cost., 3 co. “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”

[19] art. 3, Cost.2 co. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

[20] Strasburgo 02 marzo 1978 il testo contiene l’invito agli Stati membri di assumere tutte le misure necessarie per assicurare la relativa assistenza giudiziaria affinché nessuno sia impedito da ostacoli di carattere economico di far valere i suoi diritti o di difendersi davanti a tutte le giurisdizioni.  

[21] G. Scarselli, “Così come lo Stato stipendia la propria avvocatura allo stesso modo potrebbe istituire o retribuire taluni avvocati facenti parte di un pubblico ufficio denominato Avvocatura delle classi meno abbienti ( o Avvocatura della Repubblica o dei poveri)”, Il nuovo patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili ed amministrativi, Cedam,.2003 pg. 32

[22] F. Cipriani, Il patrocinio dei non abbienti in Italia, Foro It.,1984, V, 87, pg. 90

[23] F. Cipriani, op.cit,  pg. 90

[24] D.M.n. 327/1990“ Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte e al consulente tecnico di ufficio per l’annotazione e l’anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero dei tali somme”

[25] Una per tutte : Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 13 maggio 1980, Caso Artico, in Foro it. , 1980, IV, p. 141

[26] Non poteva esser oltre rinviata l’adozione di misure atte a garantire la difesa dei non abbienti nel processo penale accusatorio con l’attribuzione al difensore di compiti rilevanti ed impegnativi, rispondenti all’esigenza di garantire un’effettività di difesa dell’imputato che non poteva esser più affidata “ai proverbiali difensori d’ufficio che si …rimettevano alla giustizia” così N. Troker, Il patrocinio gratuito, in Dig. Disc. Priv.(sez. civ.)XIII, Torino, 1995, 307   

[27] E. Amodio , Il patrocinio statale dei non abbienti nel nuovo processo penale, in “la Giustizia penale” 1980, III, p. 311

[28] A. Pizzorusso,  L’art. 24 co.3 della Costituzione e le vigenti disposizioni sul Gratuito Patrocinio, in Foro it. 1967, vol. V

[29] C. Abbattista, La difesa del non abbiente. Il tramonto di una garanzia costituzionale?, pg. 4

[30] Circolare Ministero Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia del  15.03.2006 n.30624.U

[31] Misure di contenimentoe razionalizzazione della spesa pubblica, art. 21 c. 3 D.L. 4/7/06 n. 223

Circolare del Ministero della giustizia n. 0154129  che nel dettare i criteri per l’assegnazione dei fondi relativi alle spese di giustizia afferma : “ in considerazione della limitatezza dei fondi di bilancio che hanno interessato negli ultimi anni anche le spese di giustizia, risulta necessario razionalizzare e monitorare la spesa nonché assumere criteri ponderati per le richieste e le assegnazioni delle risorse disponibili sul cap.1360”      

[32] 1) Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,

civile, amministrativo, contabile e tributario Art. 82 TUSG Onorario e spese del difensore “ L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”

2) Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,

amministrativo, contabile e tributario  – Art. 130 Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte “ Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”

[33] DM 140/2012 del 20 luglio 2012 pubblicato su G.U. n. 195 del 22 agosto 2012  – art. 9 Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio “ nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazione delle prestazioni svolte a favore dei soggetti in gratuito patrocinio e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale”

[34] “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13, co. 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”

[35] Legge 31 dicembre 2012 n. 247 pubblicata in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013

[36] Così anche precisato nella relazione allo schema di  decreto ministeriale di cui alla nota n.34  

[37] La proposta del CNF è del 24 maggio 2013

[38] 4514 dell’11 novembre 2013

[39] Corte Costituzionale ordinanza n. 261 del 7 novembre 2013

[40] www.laleggeugualepertutti.it del 22 ottobre 2013 e www.ordineavvocatidigenova.it del 30 ottobre 2013 “il gratuito patrocinio non è mai stato un grande affare per gli avvocati. Chi accetta l’incarico lo fa più per una scelta civica che non per finalità lucrative”

[41] L’ultima modifica è introdotta con D.M. del 17.12.2012 pubblicato in G.U. serie generale del 25.10.2012  che ha aggiornato l’art. 76 TUSG adeguando gli importi alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel precedente biennio, elevando la soglia a € 10766,33

[42] Vedasi per una più approfondita disanima : V. Esposito, F. Del Grosso  “La spesa pubblica nel patrocinio : buone prassi” in Diritto e Giustizia, Diritto.it ed altre riviste, 2012.

[43] Artt. 86,110,111 TUSG e con riferimento al gratuito patrocinio civile artt. 133 e 134 TUSG ved. Inoltre A. Manicone, Critiche e suggerimenti in tema di patrocinio statale nel processo civile, in Rivista delle cancellerie, n.3, 2012  

[44] Interpellanza urgente 2-00268 al Ministro per la Giustizia  presentata il 29 ottobre 2013 seduta n.107 da Leva, Ferranti, Marini, De Maria 

[45] Istituito con l’articolo 61, comma 23, del Decreto Legge 112/08 convertito in Legge 133/08 per ricevere le somme di denaro e gli altri proventi relativi a titoli a portatore, crediti pecuniari, conti correnti, libretti di deposito, etc., ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati e/o confiscati nell’ambito di procedimenti penali, dell’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative. Con l’art. 2 d.l. 142/2008 la gestione del fondo è attribuita a Equitalia Giustizia

[46] Decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98,

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