Maltrattamenti in famiglia anche se in danno del convivente “more uxorio” (Avv. Simona Aduasio)
Nota a sentenza Cass. penale, Sez. II, n. 8401 del 2 marzo 2016
Avv. Simona Aduasio
La II sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 8401 del 2 marzo 2016, ha rigettato il ricorso del difensore dell’imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo in seguito ad annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.
La Corte di appello siciliana condannava l’imputato per il delitto di cui all’art. 572 c.p., riconoscendo l’esistenza di un rapporto “more uxorio” del medesimo con la persona offesa.
La II sezione penale della Corte di Cassazione, nel ritenere il giudizio di merito privo di fratture logiche manifeste e decisive, ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Palermo e l’orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 21329 del 24 gennaio 2007).
La Cassazione aveva invero già in passato affermato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona convivente “more uxorio”, quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione.
La sentenza n. 8401 del 2 marzo 2016 ha sottolineato inoltre come, nel caso di specie, «il rapporto di stretta dipendenza affettiva e relazionale che rappresenta il presupposto del reato di maltrattamenti in famiglia» trovi «un suo visibile precipitato nella cogestione dell’alloggio sede della famiglia di fatto».
L’elemento che gli Ermellini hanno valorizzato ai fini della configurabilità del reato nei confronti del convivente di fatto è dunque da rinvenirsi non solo nella decisione della coppia di convivere e di prendere in locazione una casa familiare in seguito alla nascita della figlia, ma altresì nella circostanza che l’imputato, nonostante frequenti allontanamenti dalla predetta casa, abbia continuato a pagare il canone di locazione, le quote condominiali e le bollette relative alle utenze dell’abitazione.
Questi comportamenti dell’imputato erano tali da far ritenere sussistente un progetto di vita della coppia basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.
Ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia con più pronunce ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 572 c.p. con riferimento ai soggetti passivi delle condotte, occorre dare tuttavia atto delle modifiche intervenute in tema di maltrattamenti in famiglia ad opera della legge n. 172/2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote).
Per vero, la legge n. 172/2012 non si è limitata ad inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 572 c.p., ma ha esteso la tutela anche nei confronti dei soggetti passivi “comunque conviventi”.
Avv. Simona Aduasio