Il cartello “controllo elettronico della velocità” è inadeguato a segnalare il “tutor”. Nullo il verbale di eccesso di velocità.

La segnaletica che non avverte in alcun modo l'utente circa la natura di "tutor" del sistema di rilevazione della velocità adottato non può ritenersi idonea a soddisfare l'obbligo di civile trasparenza di cui al comma 6 bis dell'art. 142 del Codice della Strada. Il commento degli avvocati Luigi Piemonte e Giunio Tonucci a una sentenza del Giudice di Pace di Terracina.

Con sentenza dello scorso 18 dicembre il Giudice di Pace di Terracina ha dichiarato l’annullamento di un verbale di contestazione della presunta infrazione dell’art. 142 del Codice della Strada, che era stata rilevata mediante il cd. sistema tutor. Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto che la segnalazione offerta dal cartello “controllo elettronico della velocità” – utilizzato per indicare la presenza dei cd. autovelox – non può essere altresì ritenuta adeguata a segnalare la presenza del sistema di accertamento comunemente detto tutor (tecnicamente SICVe, Sistema Informativo Controllo Velocità).

Il caso traeva origine dall’installazione, da parte del Comune di Terracina, di apparecchiature per la misurazione della velocità con funzione sia di autovelox che di tutor in un tratto della strada S.S. 7 Via Appia variante Montegiove. Ciò consentiva di elevare un numero talmente elevato di multe (molte delle quali tempestivamente contestate dagli automobilisti anche con il patrocinio di chi scrive) da costringere lo stesso Comune di Terracina a sospendere, dopo un mese dalla attivazione, la funzionalità del sistema in alcuni giorni dell’estate scorsa.

Tuttavia, il dispositivo tutor non era assolutamente segnalato posto che la cartellonistica stradale di preavviso si limitava ad indicare un generico “controllo elettronico della velocità” e non avvertiva in alcun modo l’utente circa la natura di tutor del sistema di rilevazione della velocità adottato.

Come noto, l’art. 142 del Codice della Strada al comma 6 bis dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Come ben esplicato dalla Suprema Corte nella celebre ordinanza n. 5997/2014, la ratio di tale preventiva informazione è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non deve essere ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale.

In tale ottica, la segnaletica che – come nel caso de quo – non avverte in alcun modo l’utente circa la natura di tutor del sistema di rilevazione della velocità adottato non può ritenersi idonea a soddisfare il menzionato requisito di massima trasparenza, giacchè essa non informa l’automobilista che il monitoraggio della velocità avviene su un protratto tratto stradale, essendo evidentemente protesa, all’opposto, a trarre in inganno il predetto, il quale in difetto di indicazioni contrarie è indotto a confidare in un rilevamento della sola velocità istantanea.

Tali rilievi sono stati accolti dal Giudice di Pace nella sentenza in commento che così dispone: “Deve essere annullato il verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada di eccesso di velocità rilevato dal sistema cd. tutor che misura la velocità media del veicolo registrandola fra una porta in entrata e una in uscita, dovendosi ritenere inadeguata e inidonea la segnalazione offerta dal cartello “controllo elettronico della velocità”, utilizzata per i cd. autovelox che misurano invece la velocità puntuale del mezzo, contravvenendo così all’obbligo dell’amministrazione di preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della modalità di accertamento.”.

Avv. Luigi Piemonte, Studio P.F.P. Avvocati e Commercialisti, avv.piemonteluigi@gmail.com

Avv. Giunio Tonucci, Tonucci & Partners, GTonucci@tonucci.com

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