La revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza dei figli.

La Suprema Corte e l'interpretazione in chiave oggettiva della disposizione di cui all'art. 687 c.c. Nota dell'Avv. Luigi Piemonte a Corte di Cassazione sentenza n. 169 del 5 gennaio 2018.

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 169 del 5 gennaio 2018.

Il codice civile, accanto alle ipotesi di revocazione del testamento ad opera del testatore, prevede all’art. 687 una forma di revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie.
La ratio a fondamento dell’istituto in commento risiede nell’esigenza di assicurare la tutela – ulteriore e non alternativa rispetto alle norme a tutela dei legittimari – del figlio sopravvenuto in conseguenza della modificazione della situazione familiare.
Soprattutto in dottrina, negli anni, sono stati espressi punti di vista diversi sulla forma di tutela predisposta dall’art. 687 c.c. Secondo una prima lettura in chiave volontaristica della norma, il legislatore avrebbe predisposto una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l’esistenza di figli o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza. Secondo altri, invece, il legislatore, tramite l’art. 687 c.c., avrebbe predisposto una speciale forma di tutela degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, i figli, ignorati o sopravvenuti. Un’interpretazione, questa, in chiave evidentemente oggettiva della disposizione in argomento.
Si pensi, in concreto, al caso in cui il conseguimento dello status di figlio avvenga contro la volontà del genitore a seguito di una dichiarazione giudiziale. In tali ipotesi, non è irragionevole escludere che il testatore avrebbe diversamente disposto ove fosse stato a conoscenza della sopravvenienza di un figlio nato al di fuori del matrimonio.
Appare, dunque, preferibile – vista la ratio dell’istituto cui si accennava in premessa – l’interpretazione secondo cui l’art. 687 c.c. predisponga una forma di tutela oggettiva degli interessi dei figli sopravvenuti a seguito di una qualsiasi modificazione della situazione familiare.
In tale ottica, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 169 del 5 gennaio 2018 – che merita particolare attenzione e studio anche per l’approfondito e sensibile esame degli istituti – aderendo all’interpretazione della norma in senso oggettivo, stabilisce che il testamento redatto da chi sapeva dell’esistenza di propri figli naturali deve essere oggetto di revocazione anche quando l’accertamento della filiazione sia avvenuto con dichiarazione giudiziale di paternità resa dopo la morte del de cuius.

 

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