L’assicurazione ha l’obbligo di rifondere anche le spese per la fase stragiudiziale? Giudice di Pace di Monza, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 164

 

L’ASSICURAZIONE HA L’OBBLIGO DI RIFONDERE ANCHE LE SPESE PER LA FASE STRAGIUDIZIALE?

Giudice di Pace di Monza, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 164

 

In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 cod. ctv. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare

 

 

Giudice di Pace di Monza, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 164

(Giudice R. Amoroso)

 

Motivi della decisione

L’attrice ha promosso un’azione di risarcimento per indennizzo diretto, chiamando in causa il proprio assicuratore; ha anche convenuto in giudizio la persona presunta responsabile del sinistro, chiedendo l’accertamento della sua responsabilità nella produzione del fatto.

Le due domande non possono coesistere, posto che la norma che ha introdotto l’indennizzo diretto con domanda da proporsi nel confronti del proprio assicuratore, prescinde dalla responsabilità del sinistro ed obbliga l’assicuratore al risarcimento in favore dell’assicuratore, con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile. Per poter pronunciare la decisione in regime di indennizzo diretto, pertanto, il Giudice deve limitarsi alla pronuncia nei confronti del solo assicuratore del danneggiato.

Il fatto dannoso risulta provato dal contenuto del rapporto redatto dalla Polizia locale di Cotogno Monzese; da esso risulta il danno riportato dal veicolo dell’attrice e il correlativo danno sull’auto di controparte, coerentemente con la versione dell’accaduto; fornita dall’attrice. La descrizione del danno riportata nel preventivo di riparazione conferma quanto descritto nel rapporto e si deve quindi ritenere raggiunta la prova dell’effettivo accadimento del sinistro. Prescindendo dalla responsabilità, per quanto già esposto in precedenza, sì deve procedere alla liquidazione del danno, per il quale l’attrice ha prodotto soltanto il preventivo.

Per l’orientamento consolidato della Suprema Corte il risarcimento deve avere attinenza al valore del danno, senza vincolo per l’effettivo esborso già sostenuto; non è necessaria, pertanto, la produzione del documento quietanzato di spesa comprensivo oneri fiscali.

“Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati”.(Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 9740 del 05/07/2002).

In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 cod. ctv. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare“. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 10/11/2010 – Conforme Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010).

Il (giudice può valutare la misura del danno in base ad elementi di notoria scienza e in forza di tutti gli elementi di giudizio offerti; nel caso specifico si tratta di un danno assai modesto, costituito da strisciature, e il preventivo corrisponde a comuni costi del mercato. E’ anche presumibile che per le riparazioni la vettura resti non disponibile per almeno un giorno e ciò giustifica il risarcimento del fermo tecnico nella misura richiesta di euro 50,00.

Anche la domanda di pagamento di euro 100,00 per l’assistenza legale anteriormente instaurazione del presente giudizio trova conferma sia nell’orientamento giurisprudenziale nell’offerta prova documentale.

soccombenza della convenuta RSA giustifica la sua condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano come d a dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, condanna la RSA SUN INS.O. LTP in regime di indennizzo diretto, corrente in Genova (cap 16122) Via M.P., 1 in persona del legale rappresentante prò tempore, al risarcimento del danno in favore dell’attrice che liquida in complessivi euro 538,70, di cui euro 388,70 per danni materiali all’auto, euro 50,00 per fermo tecnico ed euro 100,00 per prestazioni di assistenza legale anteriori al giudizio. Condanna la RSA SUN INS. OFFICE LTP, in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 47,58 per spese, euro 201,00 per diritti ed euro 190,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario 12,50% ed agli oneri fiscali e previdenziali come per legge. Nulla in ordine alla domanda nei confronti della convenuta A.F.K.R.. Sentenza esecutiva.

 

 

 

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