Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice (G.W.Caglioti)

POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Procura Generale di Catanzaro

 

La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.

L’autenticazione delle copie può, o meglio alla luce della recente normativa dovremmo scrivere poteva, essere fatta esclusivamente  dal pubblico ufficiale che aveva emesso il documento o presso il quale lo stesso era depositato o al quale doveva essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere [1] segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.[2]

                Con l’entrata in vigore, 25 giugno 2014, dell’articolo 52 del decreto legge  24 giugno 2014, n. 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)[3] sono aumentati, in materia di rilascio copie atti giudiziari, il numero dei soggetti abilitati ad “attestare  la conformità  delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.”

                Infatti ai sensi del richiamato  articolo 52 al decreto-legge 18  ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:  “ a) all’articolo 16-bis dopo il comma 9 e’  aggiunto,  in  fine,  il seguente: Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche’  dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la conformità  delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico e munite dell’attestazione  di  conformità  a  norma  del   presente   comma, equivalgono  all’originale” 

                La normativa in esame se da una parte ha semplificato ed inciso sui tempi di rilascio delle copie che non va più a gravare sugli uffici di cancelleria dall’altra pone problematiche di una certa rilevanza.

                In tema di rilascio copia non può innanzitutto essere dimenticato che ai sensi dell’articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 [4] “i soggetti indicati nell’articolo 10, lettere b) e c) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati….”  

                Come deve essere quindi letta la disposizione di cui all’articolo 52 decreto legge n 90/2014 in relazione al richiamato articolo 66 del Testo unico in materia di registrazione di atti?

                Non ritenendo plausibile né l’abrogazione tacita del disposto di cui alla normativa in tema di registrazione né l’esenzione dal divieto, di estrarre copia, a carico degli avvocati e ausiliari del magistrato l’unica soluzione possibile è che il divieto di estrarre copia, ed utilizzarli, di atti soggetti a registrazione permanga anche a carico dei soggetti di cui all’articolo 52 decreto legge 90/2014.[5]

                Altra problematica attiene al rilascio delle copie spedite in forma esecutiva

Per copia esecutiva si intende la copia  autentica alla cui spedizione è obbligato, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all’Ufficio (cancelliere,funzionario giudiziario,direttore amministrativo) che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell’art. 475 c.p.c..

Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva.[6]

Ora posto che “Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la conformità  delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico e munite dell’attestazione  di  conformità  a  norma  del   presente   comma, equivalgono  all’originale”  la parte che volesse munirsi di titolo esecutivo come deve adoperarsi?

Deve richiederne il rilascio alla cancelleria che procederà alla contemporanea dichiarazione di conformità all’originale e spedizione in forma esecutiva?

O potrà chiedere alla cancelleria la spedizione su una copia già attestata conforme ai sensi dell’articolo 52 decreto legge n 90/2014?

Ricordiamo che ai sensi dell’ art. 268 DPR 115/2002 “per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico.”

Quindi se la cancelleria in caso di richiesta di titolo in forma esecutiva procede anche alla dichiarazione di conformità della copia è fuori dubbio che la parte sia tenuta al pagamento dei diritti di copia negli importi determinati dal decreto ministeriale 18 aprile 2014 [7].

Se invece si propendesse per la tesi che la conformità venisse attestata dal difensore e quindi la cancelleria si limitasse alla sola apposizione della formula esecutiva, la parte sarebbe tenuta al pagamento di diritti e se si in quale misura?

Dobbiamo preliminarmente evidenziare come “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”[8] con esclusione dei diritti di copia e di certificazione espressamente disciplinati dal testo unico spese di giustizia (DPR 115/2002).

Non esiste per normativa vigente l’obbligo di pagamento specificamente previsto per la spedizione del titolo in forma esecutiva, quindi la stessa, in caso in cui l’attestazione di conformità avvenisse a cura del difensore, sarebbe dovuta in esenzione da pagamento.

Personalmente propendo per la tesi che, nella logica della normativa in materia di processo telematico, ed in considerazione degli aumenti del contributo unificato atti a coprire il minor introito per diritti di copia [9], a carico delle cancellerie rimanga la sola spedizione in forma esecutiva, e relativa annotazione sull’originale, della copia la cui conformità è attestata, ex articolo 52 decreto legge n 90/2014, dal difensore e/o dall’ausiliario del magistrato, in esenzione da ogni pagamento.

 Quanto sopra trova conferma nell’inciso riportato nella relazione, del 13 agosto 2014, relativa alla “informatizzazione integrale e innovazione organizzativa del sistema giudiziario”[10]in cui testualmente nel riportare gli interventi dell’informatizzazione civile si legge “ eliminazione del pagamento dei diritti relativamente alle copie, anche richieste ai fini esecutivi, di provvedimenti e documenti informatici”

 

 


[1] Le qualifiche professionali competenti al rilascio di copia negli Uffici Giudiziari sono quelle di assistente Giudiziario (con esclusione della copia esecutiva, cancelliere, Funzionario giudiziario, direttore amministrativo

[2] La dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia e reca, o per lo meno dovrebbe recare cosa che per prassi non avviene nelle cancellerie, le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l’uso al quale è destinata, l’eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell’autenticazione , il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell’ufficio. 

[3] in Gazzetta Ufficiale  n.144 del 24-6-2014

[4] Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – ( e successive modifiche ed integrazioni)

[5] Per le ordinanze provvisoriamente esecutive Cassazione 28 luglio 2010 n 17607 “ si ritiene che anche l’ordinanza ingiuntiva di cui all’articolo 186-ter debba rientrare tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti all’imposta in misura proporzionale ex art. 37 DPR 131/86 e art. 8 tariffa allegata parte I..”

[6] la sentenza della Corte Costituzionale  n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002  impone alle cancellerie giudiziarie di “…. rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta….”  in materia vedasi circolare ministeriale  DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I 

[7] Pubblicato in gazzetta ufficiale del 18 aprile 2014

[8] circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia  ( in Rivista anno 2002 pagg 216 e ss)

[9] Articolo 53 decreto legge 25 giugno 2014 n 90

[10] In http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5.wp

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